T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 14-03-2011, n. 2233 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. I.R., in quanto dipendente, con la qualifica di autista, della LSG Sky Chefs s.p.a., svolgente servizio di catering presso l’aeroporto di Fiumicino, è in possesso di tessera aeroportuale e della relativa tessera di abilitazione alla guida nelle aree aeroportuali interne. Con il ricorso in epigrafe, integrato da motivi aggiunti, ha impugnato il provvedimento di sospensione della tessera aeroportuale, adottato nei suoi confronti dall’E.N.A.C. con nota del 18.2.2010, deducendone l’illegittimità sotto il profilo del difetto di motivazione e della violazione degli artt. 5 e 8 della legge n. 241/90.

Il provvedimento di sospensione – che è preclusivo dell’accesso al sedime aeroportuale e quindi dello svolgimento della prestazione lavorativa alle dipendenze della suddetta società – veniva adottato ai sensi dell’art. 21 dell’ordinanza n. 3/2000 della Direzione Circoscrizione Aeroportuale di Fiumicino, a seguito di comunicazione della Polizia Frontiera Aerea presso l’aeroporto di Fiumicino.

Si è costituito l’Enac per resistere al ricorso e ne ha chiesto il rigetto siccome infondato nel merito.

Con ordinanza istruttoria n. 838/2010 del 20.5.2010, la Sezione ha ordinato all’Ente intimato il deposito di "copia della comunicazione della Polizia Frontiera Aerea riguardante la persona del ricorrente, richiamata nell’atto impugnato; una documentata relazione sui fatti di causa".

Dalla documentazione depositata dall’Ente suddetto in data 7 giugno 2010, è risultato che il provvedimento era stato adottato in quanto l’interessato veniva colto in flagranza del reato di ricettazione nelle aree interne dell’aeroporto.

Con motivi aggiunti il 2930 luglio 2010, il ricorrente ha contestato il provvedimento impugnato anche sotto gli ulteriori profili della violazione e falsa applicazione dell’art. 21 dell’ordinanza Enac n. 3/2000 e dell’eccesso di potere.

Con il primo motivo di ricorso, come integrato dal primo motivo aggiunto, il ricorrente deduce innanzitutto il difetto di motivazione dell’atto gravato, dal quale non sarebbe possibile evincere i fatti concretamente addebitati all’interessato, non essendo a tal fine sufficiente il generico richiamo, nello stesso operato, all’art. 21 dell’ordinanza n. 3/2000 della Direzione Aeroportuale di Fiumicino.

La censura è meritevole di favorevole apprezzamento.

Osserva il Collegio che la sospensione della tessera aeroportuale del R. veniva motivata in modo molto generico, facendo un mero richiamo all’art. 21 della precitata ordinanza, senza alcun riferimento ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che in concreto determinavano l’adozione del provvedimento.

Né l’atto gravato poteva ritenersi motivato per relationem, vale a dire facendo riferimento alle comunicazioni ricevute in merito alla persona del ricorrente dagli organi preposti ad accertamenti di carattere giudiziario; e invero, il riferimento alle suddette comunicazioni, del tutto privo di elementi oggettivi e puntuali (quali la data, il numero di protocollo e il nome dell’autorità), non poteva costituire un serio rinvio che integrasse la struttura motivazionale del provvedimento di sospensione il quale, pertanto, nella sua estrema sinteticità, non assolveva all’obbligo della motivazione indefettibilmente posto dall’art. 3 della legge n. 241/1990.

Difatti, soltanto in esito al deposito documentale effettuato dall’Ente intimato in esecuzione dell’ordinanza istruttoria della Sezione n. 838/2010, era possibile avere contezza dei fatti in concreto contestati all’interessato e valutati come idonei, dall’intimato Ente, a legittimare il gravato provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 21 dell’ordinanza n. 3/2000.

Per le suesposte considerazioni il motivo in rassegna è dunque fondato e il ricorso, assorbita ogni altra censura e deduzione, deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

Sussistono comunque giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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