Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-07-2010, n. 15667 PENSIONI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 6 dicembre 2005 il Tribunale di Lecce, giudice del lavoro, accoglieva parzialmente la domanda di I.M. R., intesa ad ottenere la pensione di inabilità o l’assegno di invalidità dalla data di presentazione della domanda amministrativa (22 marzo 2001), e condannava l’INPS a corrispondere quest’ultima provvidenza con decorrenza dal 1 dicembre 2003. La decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte d’appello della stessa città, che, con sentenza del 5 novembre 2007, riconosceva altresì il diritto alla pensione di inabilità con decorrenza dal 1 giugno 2004, in base alle valutazioni della c.t.u. medico – legale espletata in primo grado, confermando per l’assegno di invalidità la decorrenza determinata dal primo giudice.

2. Di tale decisione la I.M. domanda la cassazione, con ricorso affidato a due motivi, cui l’INPS resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. La ricorrente denuncia, con il primo motivo, vizio di motivazione, lamentando che la decisione impugnata, venendo meno ai principi affermati dalla giurisprudenza, abbia omesso ogni accertamento e valutazione in ordine alla insorgenza del diritto alla prestazione, limitandosi ad una generica adesione alla consulenza di primo grado e trascurando i rilievi che, al riguardo, erano stati sollevati con l’atto di appello.

2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, artt. 2 e 13 nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte di merito omesso di valutare, ai fini dell’accertamento dell’inabilità lavorativa, la complessità delle patologie denunciate, ivi compresa la malattia epatica già presente alla data di presentazione della domanda amministrativa, così finendo per trascurare la ratio della indicata normativa in materia di pensione di inabilità. 3. Tali motivi, da esaminare congiuntamente per l’intima connessione, non sono fondati.

3.1. La decisione impugnata si fonda su un accertamento medico – legale specificamente valutato anche in ordine alla decorrenza della prestazione; in particolare, i giudici di merito hanno condiviso le conclusioni del c.t.u. ritenendo al riguardo inidonee le contrarie osservazioni medico – legali di parte attrice, intese ad ottenere una diversa determinazione della data di insorgenza del diritto, evidenziandone la genericità nonchè l’insufficienza sul piano medico – legale in ragione della considerazione della "evolutività del quadro patologico d’assieme". Orbene, non reputa la Corte – nell’ambito del controllo della motivazione proprio del giudizio di legittimità – che la complessiva valutazione, così operata dai giudici di merito in coerenza con le risultanze istruttorie e con le approfondite considerazioni del consulente medico – legale, sia meritevole di censura sotto alcuno dei profili evidenziati dalla ricorrente, atteso lo specifico e puntuale esame delle deduzioni mosse da quest’ultima ai fini della decorrenza della prestazione.

3.2. Quanto, in particolare, alla dedotta malattia epatica, le censure sollevate in questa sede si compendiano, essenzialmente, in una diversa configurazione dell’incidenza concorrente di tale patologia ai fini della complessiva valutazione dell’inabilità lavorativa: tesi che, però, da un lato si risolve, inammissibilmente, in una divergenza rispetto alle conclusioni del consulente d’ufficio, condivise dai giudici di merito, in ordine allo stesso accertamento di tale patologia, e dall’altro, comunque, prospetta osservazioni medico-legali che hanno trovato nel giudizio di merito puntuali risposte, non inficiate da una dimostrata devianza da canoni fondamentali della scienza medica (cfr. ex pluribus Cass. n. 8654 del 2008; n. 9988 del 2009).

4 In conclusione, il ricorso deve essere respinto, senza provvedimenti in ordine alle spese ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003).
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P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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