Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-07-2010, n. 15666 PREVIDENZA SOCIALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe indicata dell’11 aprile 2007 la Corte d’appello di Ancona confermava la statuizione resa dal locale Tribunale con cui era stata accolta la domanda proposta da R. L. nei confronti dell’Inps, intesa alla trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia. Quanto alla decorrenza, l’Inps aveva erroneamente fissato la decorrenza della trasformazione dalla data della domanda, mentre doveva determinarsi al momento di compimento dell’età pensionabile, giacchè è da questa data che decorre normalmente la pensione di vecchiaia, a meno che l’interessato non faccia richiesta di una data diversa.

Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso affidato ad un unico motivo. Resiste il R. con controricorso.

Motivi della decisione

Con l’unico l’Inps denunzia violazione del R.D.L. n. 636 del 1939 convertito nella L. n. 1272 del 1939, della L. n. 222 del 1984, art. 1, commi 6 e 10, della L. n. 638 del 1983, art. 8, del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 60 e del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9, della L. n. 218 del 1952, art. 2 e del D.Lgs. n. 503 del 1992, artt. 1, 2, 5 e 6 perchè, per i titolari di pensione di invalidità, non vale la regola della trasformazione automatica in pensione di vecchiaia, che è prevista per l’assegno. Il ricorso merita accoglimento.

1. Non è qui in questione il problema della mutabilità del titolo di pensione, già ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte con la sentenza delle Sezioni unite n. 8433 del 4 maggio 2004, che, risolvendo il contrasto creatosi all’interno della sezione lavoro, ha ritenuto possibile la trasformazione della pensione di invalidità (ante L. n. 222 del 1984) in pensione di vecchiaia. E’ altresì incontestato che per la trasformazione sia necessaria la domanda dell’interessato. Il problema verte invece sulla decorrenza della trasformazione medesima, e cioè se questa debba determinarsi dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda, oppure se, ferma la necessità della domanda, la pensione di vecchiaia debba farsi decorrere retroattivamente, ossia al compimento dell’età pensionabile. Invero nessuna disposizione dell’ordinamento regola la fattispecie.

Secondo la regola generale, ferma la necessità della domanda, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età e dal conseguimento degli altri requisiti costitutivi del diritto.

Tuttavia, nel caso di specie, non può valere la regola generale suddetta, perchè questa opera nel caso che non vi sia alcun altra prestazione in godimento, mentre l’attuale contro ricorrente godeva già della pensione di invalidità e si trattava di trasformarne il titolo, di talchè te relativa domanda ha efficacia costitutiva.

Posto infatti che l’Istituto non può procedervi d’ufficio, è rimessa all’assicurato medesimo (libero di valutarne i vantaggi), la facoltà di richiedere la trasformazione avvalendosi dello specifico diritto di opzione di utilizzare la provvista contributiva non più per l’una ma per l’altra prestazione. Non vi è invece alcuna norma, nè la regola è rinvenibile nel sistema, per cui la domanda avrebbe efficacia retroattiva.

In conclusione ha errato la Corte di Ancona nell’affermare che, al compimento dell’età pensionabile, la pensione di invalidità dell’odierno intimato si era automaticamente trasformata in pensione di vecchiaia, così da far decorrere il diritto alla prestazione da quel momento, anzichè dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione all’INPS della domanda amministrativa di trasformazione.

Accolto il ricorso dell’INPS la sentenza d’appello va cassata, e, poichè risulta che l’assicurato aveva già ottenuto dall’Istituto previdenziale la trasformazione richiesta con la decorrenza indicata dall’Istituto medesimo (controvertendosi solo per l’affermazione del diritto alla più remota decorrenza della pensione di vecchiaia sin dal compimento dell’età pensionabile), la causa può essere decisa direttamente nel merito da questa Corte (art. 384 c.p.c., comma 1) con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo.

Nulla per le spese dell’intero processo ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003, nella specie inapplicabile ratione temporis).

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Nulla per le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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