Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-01-2011) 22-03-2011, n. 11476 Dichiarazione di impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 15.6.2010 il Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila, respingeva il reclamo proposto da R.C. avverso il provvedimento del Ministro della Giustizia in data 28.7.2009 con il quale veniva prorogato il regime di sospensione delle regole del trattamento penitenziario ordinano ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 41-bis; accoglieva, invece, la richiesta subordinata concedendo al R. il colloquio prolungato di due ore al fine di mantenere i contatti con i figli minori, ritenute impregiudicate le esigenze cui è finalizzato il regime differenziato.

2. Ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello dell’Aquila chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui concede il prolungamento del colloquio per violazione dell’art. 41-bis, comma 2-sexies Ord. Pen., che, ad avviso del ricorrente, a seguito della modifica introdotta dalla L. n. 94 del 2009, art. 2, comma 25, lett. h), "non dovrebbe più consentire l’accoglimento parziale dei reclami". Afferma, altresì, il ricorrente che la disciplina dell’art. 41-bis Ord. Pen. novellata a seguito della citata legge è applicabile nella specie, pur essendo il decreto ministeriale di proroga ed il relativo reclamo di data anteriore all’entrata in vigore della legge, secondo il principio tempus regit actum, alla luce dell’interpretazione della Corte di legittimità in relazione a modifiche dell’art. 41-bis Ord. Pen. (Sez. 1, n. 41567, 18/09/2009).
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

1. Indipendentemente dalle conseguenze riconducibili all’intervenuta modifica del testo del comma 2-sexies dell’art. 41-bis Ord. Pen., a seguito della L. n. 94 del 2009, ipotizzate – peraltro, in maniera generica – dal ricorrente, ritiene il Collegio che dette modifiche non possono comunque incidere sulla situazione in esame.

Il principio reso esplicito dall’art. 11 preleggi secondo cui in materia processuale tempus regit actum Implica, infatti, che l’atto processuale ed i suoi eventuali effetti sono regolati dalla norma vigente al momento della sua formazione; ne discende che, in caso di mutamento normativo e in assenza di specifica disciplina transitoria, il regime delle impugnazioni, categoria alla quale va ricondotto il reclamo, va ancorato "non alla disciplina vigente al momento della loro presentazione, ma a quella in essere all’atto della pronuncia" impugnata, "posto che è in rapporto a quest’ultimo actus ed al tempus del suo perfezionamento che vanno valutati la facoltà di impugnazione, la sua estensione, i modi e i termini per esercitarla" (S.U. n. 27614 del 29/03/2007, Lista, rv. 236537; Sez. 1, n. 10287, 02/03/2010, Biviera, rv. 246788).

2. Nella specie, come rilevato dallo stesso ricorrente, il provvedimento ministeriale avverso il quale è stato proposto il reclamo è precedente all’entrata in vigore della L. n. 94 del 2009;

pertanto, nella specie nessuna incidenza avrebbero potuto nè potrebbero avere le modifiche introdotte dalla predetta legge avuto riguardo alla delimitazione dell’oggetto del reclamo e, conseguentemente, sul provvedimento che sullo stesso ha pronunciato.

Pertanto, il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello dell’Aquila deve essere rigettato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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