Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-05-2011, n. 12042 Ricorso

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el Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’Avv. G.V. propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 30 dicembre 2008, che riformando quella di primo grado, lo ha condannato al risarcimento dei danni per il mancato esercizio del mandato professionale conferitogli da F.E.M., per la restituzione di canoni locatizi versati in eccedenza rispetto a quello ex lege n. 392 del 1978, e per le informazioni non rispondenti al vero fornite alla stessa. Secondo la Corte, all’Avv. G. era stato dato un incarico generale finalizzato ad ottenere la riduzione dei canoni e che egli non lo aveva svolto con la dovuta diligenza, o non portandolo a compimento pur se munito di procura utile a proseguire l’azione anche in fase contenziosa o non portandolo a compimento per aver omesso ancor prima di raccogliere una seconda procura necessaria a proseguire il giudizio contenzioso o per aver omesso addirittura di avvertire la cliente sulla necessità di proseguire tale giudizio e quindi di rilasciare detta procura. Ciò trovava riscontro nelle deposizioni dei testi, che avevano entrambi assistito direttamente ai fatti narrati, dalle quali emergeva anche che l’avvocato aveva indotto la cliente a credere di aver posto in essere l’attività professionale richiestagli in una situazione in cui, invece, nessuna attività aveva poi compiuto ai fini di ottenere in via giudiziale la riduzione del canone dopo la prima fase conciliativa. L’intimata resiste con controricorso in cui chiede respingersi l’impugnazione.

2.1. Il ricorrente deduce errata interpretazione della L. n. 392 del 1978, artt. 43, 44 e 45 e chiede alla Corte di accertare se l’azione di cui ai citati artt. 43 e 44 e quella di cui all’art. 45, essendo l’una giudizio non contenzioso e l’altra giudizio contenzioso, abbisognino ognuna di un mandato specifico.

2.2. Col secondo motivo, il ricorrente chiede alla Corte di accertare se vi sia stata violazione dell’art. 345 c.p.c., dato che l’odierna resistente ha mutato la prospettazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, modificando la causa, petendi delineata nel giudizio di primo grado.

2.3. Col terzo motivo, il ricorrente deduce difetto di motivazione per errata ed incongruente motivazione di emergenze su punto decisivo e conseguente falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. ( art. 360 c.p.c., n. 5) e chiede alla Corte di accertare se vi sia stata violazione del citato art. 2697 c.c., dato che l’odierna resistente, su cui gravava interamente l’onere probatorio delle proprie pretese, non ha in alcun modo provato la fondatezza delle stesse attinenti al rilascio del mandato, alla ragionevole certezza o apprezzabile probabilità dell’esito positivo del procedimento, alla negligenza dell’operato dell’Avv. G..

3. I motivi si rivelano inammissibili per inidoneità dei quesiti formulati in relazione a ciascuno di essi (non tralasciando che il terzo avrebbe dovuto essere corredato da un "momento di sintesi" essendo rubricato come violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5). Essi sono privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie nel testo di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata 1’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo.

3.1. Il quesito, come noto, non può consistere in una domanda che si risolva in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura cosi come illustrata, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni illustrate nel motivo e porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere al quesito con l’enunciazione di una regula iuris (principio di diritto) che sia suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. A titolo indicativo, si può delineare uno schema secondo il quale sinteticamente si domanda alla corte se, in una fattispecie quale quella contestualmente e sommariamente descritta nel quesito (fatto), si applichi la regola di diritto auspicata dal ricorrente in luogo di quella diversa adottata nella sentenza impugnata (Cass. S.U., ord. n 2658/08). E ciò quand’anche le ragioni dell’errore e della soluzione che si assume corretta siano invece – come prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 4 adeguatamente indicate nell’illustrazione del motivo, non potendo la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. interpretarsi nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (Cass. 20 giugno 2008 n. 16941) . Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede, pertanto, che, con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed averne indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto, formulato in modo tale da circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (v.

Cass., 17/7/2008 n. 19769; 26/3/2007, n. 7258). Occorre, insomma che la Corte, leggendo il solo quesito, possa comprendere l’errore di diritto che si assume compiuto dal giudice nel caso concreto e quale, secondo il ricorrente, sarebbe stata la regola da applicare.

3.2.1. Non si rivelano, pertanto, idonei i quesiti formulati, dato che non contengono alcun riferimento alla pretesa azionata dalla controparte, nè espongono chiaramente le regole di diritto che si assumono erroneamente applicate e, quanto a quelle di cui s’invoca l’applicazione, si esauriscono in enunciazioni di carattere generale ed astratto che, in quanto prive di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, non consentono di dare risposte utili a definire la causa (Cass. S.U. 11.3.2008 n. 6420). Del resto, il quesito di diritto non può risolversi – come nell’ipotesi – in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta, ovvero in cui la risposta non consente di risolvere il caso sub iudice (Cass. S.U. 2/12/2008 n. 28536).

3.2.2. Senza contare che le censure rivelano ulteriori profili d’inammissibilità. Col primo motivo, viene posta alla Corte, sotto il profilo della violazione di legge, la questione della necessità, o meno, dell’autonoma procura per il giudizio contenzioso di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 45 senza cogliere correttamente e, quindi, senza impugnare la decisiva ratio decidendi, secondo cui la negligenza attribuita al legale era consistita nel non aver portato a compimento (con la dovuta diligenza) il più generale mandato, di ottenere la riduzione dei canoni alla misura legale, o non portandolo a compimento pur se munito di procura utile a proseguire l’azione anche in fase contenziosa (qualora l’unica procura conferitagli in fase conciliativa gli avesse conferito i poteri idonei anche a proseguire nella fase contenziosa) o non portandolo a compimento per aver omesso ancor prima di raccogliere una seconda procura necessaria a proseguire il giudizio contenzioso o per aver omesso addirittura di avvertire la cliente sulla necessità di proseguire tale giudizio e quindi di rilasciare. Cosi individuati i profili della colpa ascritta al professionista, diventa irrilevante la questione giuridica astratta della necessità o meno del mandato specifico per la fase contenziosa ed inammissibile la prima censura per mancata riferibilità alla decisione impugnata. Le medesime considerazioni inficiano anche la violazione delle regole sull’onere probatorio ( art. 2697 c.c.), in rapporto a detta procura, dedotta in parte del terzo motivo.

3.2.3. La censura di cui al secondo motivo è impropriamente formulata sotto il profilo della violazione dell’art. 345 c.p.c., dovendosi riaffermare che 1’interpretazione della domanda – nell’ipotesi, dell’atto di appello – è compito istituzionalmente demandato al giudice del merito, e, risolvendosi in un accertamento di fatto è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Cass. 27789/05; 19513/05; 15643/03; 11667/03; 10979/03;

11010/00), dato che anche l’interpretazione operata dal giudice di appello riguardo al contenuto e all’ampiezza della domanda giudiziale è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione (Cass. 1777947 e 2467/06), avuto riguardo all’intero contesto dell7atto, tenuto conto del senso letterale e del contenuto sostanziale della pretesa in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (Cass. n. 22893/08) . Pertanto, nella specie, la censura – ove ne fossero ricorsi i presupposti – avrebbe dovuto formularsi sotto il profilo della violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

(non, come è avvenuto, come violazione dell’art. 345 c.p.c.), risultando, peraltro, congrua e corretta la motivazione della sentenza impugnata (p. 12 e 13) che ha rigettato l’analoga eccezione proposta in appello dall’odierno ricorrente e che ha escluso che le medesime circostanze oggi dedotte avessero comportato una modifica dei fatti costitutivi della pretesa azionata nè l’introduzione di un nuovo tema d’indagine.

3.3. Quanto alla parte del terzo motivo, con cui si deducono vizi di motivazione, a completamento della relativa esposizione, esso avrebbe dovuto indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (Cass. 17/7/2008 n. 19769, in motivazione). Orbene, nel caso con riferimento alle predette censure con le quali vengono denunziati vizi di motivazione, il ricorrente formula dei "quesiti" che non contengono dei momento di sintesi, così esprimendosi secondo un modello difforme da quello normativamente delineato nei termini sopra esposti, sostanziandosi invero in meramente generiche ed apodittiche asserzioni non rispettose del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Le censure non recano, invero, la "chiara indicazione" del "fatto controverso" e delle "ragioni" che rendono inidonea la motivazione a sorreggere la decisione, l’art. 366 bis c.p.c., che come da questa Corte precisato richiede un quid pluris rispetto alla mera illustrazione del motivo, imponendo un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile (v. Cass. 18/7/2007 n. 16002). L’individuazione dei denunziati vizi di motivazione (in ordine alla ripartizione dell’onere probatorio) risulta perciò impropriamente rimessa all’attività esegetica del motivo da parte di questa Corte.

4. Pertanto, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200=, di cui Euro 2.000= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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