T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, Sent., 14-03-2011, n. 222Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società ricorrente agisce in giudizio quale gestore di 2 sale cinematografiche, denominate "C." e "N.O.", ubicate entrambe nella via Roma di Cagliari.

Con il ricorso in esame, notificato il 14 gennaio 2000 e depositato il successivo 12 febbraio, espone quanto segue.

Con decreto 28.11.1994 n. 328 il Presidente della Giunta regionale approvava l’Accordo di programma (sottoscritto dalla Regione Sarda e dai Comuni di Quartucciu e Quartu S.Elena) per la realizzazione di un Centro Integrato Polifunzionale, secondo la proposta della società D.A. S.p.a., localizzato in un’area ricadente nel territorio dei predetti comuni.

Con concessione edilizia n. 14 del 14 marzo 1997 la società D.A. S.p.a. veniva autorizzata alla realizzazione del menzionato Centro Integrato Polifunzionale.

Con successiva delibera 6 marzo 1998 n. 27 il Consiglio comunale di Quartucciu esprimeva parere favorevole alla variante al piano attuativo – piastra 2 – richiesto dalla società D.A. S.p.a., cui seguiva il rilascio della concessione edilizia 8.7.1998 n. 75 di variante alla n. 14/1997.

Con decreto 12.2.1999 il Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna autorizzava la D.A. Spa alla costruzione di un complesso multisale cinematografiche denominato "Millenium", nell’ambito del Centro Integrato Polifunzionale.

Con delibera 21 aprile 1999 n. 15 il Consiglio comunale di Quartucciu approvava una 2° variante in ampliamento del Piano Attuativo dell’Accordo di Programma comportante, tra l’altro, la realizzazione nella Piastra 2 di un volume di 90.000 mc destinato a Cinema Multisala, cui seguiva il rilascio della concessione edilizia 11.5.1999 n. 26.

Sennonchè, nell’assunto della ricorrente, gli atti sopra precisati sarebbero tutti illegittimi per i seguenti motivi:

Falsa applicazione dell’art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 – Violazione dell’art. 28 della legge reg. 22.12.1989 n. 45, come integrata dall’art. 5, legge reg. 7.5.1993 n. 23: in quanto non sarebbero state rispettate le prescrizioni della normativa regionale sebbene in Sardegna la Regione disponga di competenza legislativa primaria in materia edilizia e urbanistica;

Falsa applicazione dell’art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 – Violazione dell’art. 28 bis della legge reg. 22.12.1989 n. 45, come integrata dall’art. 6, legge reg. 7.5.1993 n. 23: in quanto, in applicazione della normativa regionale, l’Accordo di programma impugnato, in ragione dei suoi contenuti, poteva essere approvato soltanto con apposito provvedimento di legge e non con atto amministrativo;

Violazione dell’Accordo di programma (ove ritenuto legittimo) per:

mancato insediamento della Conferenza di Servizi Tecnica Permanente prevista dall’art. 5;

mancata stipula dell’atto pubblico recante la definizione delle specifiche obbligazioni tra la società proponente e i comuni sottoscrittori;

mancato adeguamento, da parte del Comune di Quartucciu, dello strumento di programmazione commerciale;

Illegittimità derivata di tutti gli atti che trovano il loro presupposto o che sono comunque connessi con l’Accordo di programma, inficiato dai vizi di cui sopra;

Violazione dell’art. 28, comma 6, in relazione agli artt. 20 e 21, della legge reg. n. 45/1989 – In subordine, violazione dell’accordo di programma e dell’art. 27 della legge n. 142/90: per l’inosservanza del procedimento previsto per l’approvazione delle varianti dello strumento urbanistico;

Violazione dell’Accordo di programma e del piano attuativo con esso approvato – Violazione e falsa applicazione degli artt. 10.2, 10.2.3, 10.5.2 e 10.16 delle norme di attuazione del PUC di Quartucciu – Eccesso di potere per illogicità, falsità dei presupposti e difetto di motivazione (vizi riferiti alla deliberazione consiliare 21 aprile 1999 n. 15);

Illegittimità derivata delle concessioni edilizie rilasciate a seguito dell’approvazione delle varianti;

Le concessioni edilizie rilasciate sarebbero altresì illegittime per:

violazione del PUC e dell’Accordo di programma, in quanto il progetto proposto (in particolare quello oggetto della concessione edilizia n. 26/1999) riguarderebbe anche aree esterne all’Accordo;

violazione dell’art. 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431: in quanto le opere in questione ricadrebbero nella fascia di 150 metri dall’argine di un fiume senza il preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;

Illegittimità derivata – Difetto di legittimi presupposti: con riferimento al decreto prot. n. 752/21 del 12.2.1999 col quale il Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna ha concesso alla D.A. Spa l’autorizzazione alla costruzione del complesso multisale cinematografiche in Comune di Quartucciu, località Su Idanu, perché fondato su presupposti illegittimi.

Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese del giudizio.

Per resistere al ricorso si sono costituite le controparti precisate in epigrafe che, dopo aver eccepito, sotto diversi profili l’improcedibilità e/o l’inammissibilità del gravame, ne hanno chiesto il rigetto nel merito perché infondato, con favore delle spese.

Alla camera di consigli dell’8 marzo 2000 l’esame dell’istanza cautelare è stato rinviato per essere deciso unitamente al merito della causa.

Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2011, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione.

Come si ricava dall’impianto complessivo dell’atto introduttivo del giudizio e dal tenore delle singole censure, l’interesse fatto valere in ricorso dalla società ricorrente attiene esclusivamente all’aspetto commerciale della concorrenza, giacchè sottende la preoccupazione per il possibile pregiudizio che l’apertura di nuove sale cinematografiche in comune limitrofo a quello di pertinenza potrebbe portare al suo giro d’affari.

Con riferimento all’aspetto edilizio, invece, non viene invece evidenziato alcun particolare interesse qualificato, interesse peraltro difficilmente ipotizzabile in concreto stante la notevole distanza delle attività della ricorrente dall’area interessata dall’intervento per cui è causa.

Malgrado quanto sopra la ricorrente propone la domanda di annullamento degli atti precisati in epigrafe adducendo esclusivamente censure attinenti alla violazione delle prescrizioni normative, nazionali e regionali, vigenti in materia edilizia e urbanistica, senza individuare alcun profilo di illegittimità dell’operato dell’amministrazione riconducibile all’interesse azionato.

Sennonchè, in relazione a tali censure il ricorso non può che dichiararsi inammissibile per carenza di legittimazione.

Sulla perimetrazione della legittimazione attiva all’impugnazione, per vizi di natura urbanistica, di atti amministrativi concernenti iniziative imprenditoriali lesive degli interessi commerciali della ricorrente, questo Tribunale si è recentemente pronunciato con sentenza n. 539 del 20 aprile 2009, dalla quale non sussistono oggi ragioni per discostarsi.

Si è invero precisato che lo stabile collegamento territoriale tra la ricorrente e la zona interessata dall’attività edilizia assentita, che legittima "chiunque" a ricorrere contro le concessioni edilizie illegittime, deve essere tale che possa configurarsi, in concreto, la lesione attuale di uno specifico interesse di natura urbanistico- edilizia nella sfera dell’istante, quale diretta conseguenza della realizzazione dell’intervento contestato, il che postula che per l’effetto della realizzazione della costruzione la situazione dei luoghi, anche urbanistica, assuma caratteristiche tali da configurare una rilevante e pregiudizievole alterazione del preesistente assetto edilizio ed urbanistico, che il ricorrente intende conservare (Cons. Stato, sez. IV, 4.12.2007, n. 6157).

Poiché, come detto, l’interesse della ricorrente risulta evidentemente circoscritto all’aspetto della concorrenza commerciale, non può riconoscersi ad essa la legittimazione alla contestazione, per profili esclusivamente edilizi ed urbanistici dei provvedimenti impugnati.

Al fine di superare l’eccezione di cui sopra la ricorrente ha richiamato due precedenti del Consiglio di Stato (n. 2881 del 9.6.2008 e n. 4821 /2007) che hanno, invece, riconosciuto, in quell’occasione, la legittimazione ad agire dell’impresa ricorrente affermando che la legittimità degli atti suscettibili di restringere gli spazi di mercato va verificata alla luce di tutti gli interessi pubblici e privati comunque coinvolti, attraverso una estensione del concetto di "vicinitas" tale da comprendervi anche le ipotesi in cui l’intervento da realizzare si trovi a notevole distanza (anche in comuni vicinori) purchè le dimensioni previste siano tali da consentire di presumerne ragionevolmente la capacità di attrarre la domanda di spettacoli cinematografici.

Il Collegio ritiene tuttavia che la motivazione di tale precedente giurisprudenziale non assuma carattere decisivo, ritenendo pertanto di confermare il proprio consolidato orientamento.

Si osserva infatti che il tenore delle censure cui si riferisce la sentenza del giudice d’appello n. 2881/2008 è ben diverso da quello di cui al ricorso in esame, attenendo le stesse alla violazione, da parte del piano particolareggiato impugnato, delle prescrizioni degli strumenti sovraordinati recanti l’indicazione delle superfici massime da utilizzare per la realizzazione di sale cinematografiche.

Nel caso deciso dal giudice d’appello, dunque, l’impugnativa dell’atto urbanistico attuativo era dunque espressamente finalizzata ad evidenziare la violazione della prescrizione, di natura urbanistica ma direttamente incidente sull’interesse commerciale della ricorrente, all’osservanza dei limiti di estensione delle aree destinate ad attività cinematografica.

Non è superfluo ricordare che tale interpretazione estensiva in materia di legittimazione è stata condivisa dal Collegio in fattispecie ad essa sostanzialmente assimilabile, nella quale è stata riconosciuta la legittimazione ad agire all’Associazione Legambiente O.N.L.U.S. in relazione all’impugnativa di atti con finalità urbanistica ove connessi a specifici interessi ambientali da tutelare attraverso l’annullamento totale o parziale dello strumento urbanistico (TAR Sardegna n. 987 del 16.6.2009).

Nel caso di specie, invece, le censure proposte dalla società Cinema N.O. srl avverso gli atti impugnati attengono tutte o a violazioni di ordine formale in ordine al procedimento della loro approvazione, oppure a profili urbanistica privi di ogni collegamento con la posizione soggettiva posta dalla ricorrente a fondamento della sua azione.

Resta dunque l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva.

Le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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