Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-01-2011) 22-03-2011, n. 11346

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 3.8.2010, il Tribunale della Libertà di Catanzaro rigettava l’istanza di riesame proposta da M.P.S. avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei suoi confronti dal gip dello stesso Tribunale il 17.7.2010, per i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e altro.

Ricorrevano i difensori, eccependo anzitutto il vizio di violazione di legge dell’ordinanza del riesame, nella parte in cui valorizza, ai fini della gravità indiziaria, le dichiarazioni sul conto del M. rese dai collaboratori di giustizia oltre i 180 giorni dalla manifestazione della scelta di collaborazione, in contrasto con quanto dispone la L. n. 81 del 1992, art. 16 quater, comma 1. In ogni caso, l’attendibilità dei vari collaboratori sarebbe stata oggetto di un’analisi soltanto superficiale nel provvedimento impugnato, in contrasto con gli specifici criteri di valutazione imposti dall’art. 192 c.p.p., comma 3.

Analogamente, i giudici territoriali avrebbe indebitamente valorizzato il contenuto delle numerose intercettazioni citate a carico del ricorrente, sia perchè si tratterebbe di attività captative poste in essere in violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 268 e 270 c.p.p., che per l’arbitrarietà della decodificazione del loro contenuto operata dal Tribunale. All’udienza fissata per la discussione del ricorso, è pervenuta notizia della morte del M..

Deve pertanto dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso per morte dell’imputato.
P.Q.M.

non luogo a provvedere constando, da informazioni assunte presso il DAP, la morte del ricorrente.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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