Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-01-2011) 22-03-2011, n. 11253 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con decisione pronunciata in data 5 febbraio 2009, il Tribunale di Caltagirone condannò C.C. alla pena di dodici anni di reclusione per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, commessi in (OMISSIS).

2. Contro la sentenza datata 16.12.2009, con cui la Corte d’appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado, ricorre per cassazione il C., tramite il suo difensore, deducendo, tra gli altri motivi, mancanza totale di motivazione sul rigetto delle censure formulate con l’atto di appello.

3. L’appellante, con un articolato atto di gravame, aveva specificamente impugnato l’interpretazione e la valutazione delle intercettazioni di conversazioni telefoniche, evidenziando anche errori, lacune e difformità nelle relative trascrizioni e aveva contestato sia l’utilizzabilità di talune dichiarazioni testimoniali sia il senso a esse attribuito dai giudici di primo grado.

4. La Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione, utilizzando la motivazione per relazione alla sentenza di primo grado.

Osserva il Collegio che l’ambito della necessaria, autonoma motivazione del giudice d’appello risulta segnato dalla qualità e dalla consistenza delle censure rivolte dall’appellante. Se questi si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte da primo giudice, oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell’impugnazione ben può motivare per relazione e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati. Quando invece le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente e criticamente censurate dall’appellante -come nel caso in esame- sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), se il giudice del gravame si limiti a respingere tali censure e a richiamare la contestata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sulla fallacia o inadeguatezza o non consistenza o non pertinenza dei motivi d’impugnazione.

In tal caso non può parlarsi di motivazione per relationem, ma di elusione dell’obbligo di motivazione direttamente imposto dall’art. 111 Cost., comma 6, che sull’obbligo di "rendere ragione" della decisione, ossia sulla natura cognitiva e non potestativa del giudizio, fonda l’essenza della giurisdizione e della sua legittimazione.

5. Sulla base di tali principi, il ricorso è pienamente fondato: il giudice d’appello, in poche righe, sommarie e apodittiche, si è in sostanza limitato ad affermare che "come adeguatamente motivato nella impugnata sentenza, che va integralmente condivisa, le conversazioni intercettate hanno offerto un quadro probatorio estremamente completo e sufficiente per ritenere l’appellante componente di una complessa ed articolata organizzazione nella città di Palagonia volta al procacciamento e allo smercio di stupefacenti, in particolare eroina", aggiungendo considerazioni di scarso rilievo, che non si danno carico delle specifiche censure dell’appellante.

6. Va perciò accolta la richiesta del ricorrente, condivisa dal Procuratore generale d’udienza, di annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania per nuovo giudizio.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Catania per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *