Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-07-2010, n. 15658 LAVORO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. Con ricorso in riassunzione del 3 1.03.2004 S.P., a seguito della sentenza della Corte di Appello di Venezia che aveva dichiarato la nullità della sentenza de Tribunale della stessa città n. 486 del 2003, proponeva le seguenti domande:

a) inquadramento nell’Area Operativa, in luogo dell’Area di Base, e on condanna delle Poste Italiane S.p.A. al pagamento delle differenze retributive e danni;

b) pronuncia di illegittimità dell’applicazione di esso ricorrente, dal giugno 1999, alla Direzione Regionale di (OMISSIS), anzichè alla Filiale di Rovigo, con richiesta di danni e spese per il traferimento;

c) diritto di percepire le retribuzioni dal gennaio 2000 all’8 aprile 2000, data del licenziamento;

d) pronuncia di illegittimità del licenziamento, con reintegrazione e risarcimento.

All’esito il Tribunale di Venezia con sentenza n. 766 del 2004 così provvedeva:

– dichiarava il diritto del ricorrente all’inquadramento nell’Aera Operativa dal 30.1 2.1 995:

– condannava la società convenuta al pagamento delle differenze di paga maturate in ragione del superiore inquadramento fino al 13.12.1999 e al pagamento di Euro 1274.00 a titolo di risarcimento del danno:

– rigettava la domanda di pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancata prestazione dell’attività lavorativa a seguito del trasferimento.

2. La sentenza anzidetta veniva gravata da appello principale del S., il quale chiedeva la riforma di tale decisione in ordine all’accertamento dell’illegittimità de licenziamento e alla condanna delle Poste Italiane alla reintegrazione, nonchè al pagamento di tutte le retribuzioni maturate fino al licenziamento.

Da parte sua la società proponeva appello incidentale in ordine a tutte le domande formulate dal ricorrente (inquadramento nell’Area di Operativa, differenze retributive, risarcimento danni da trasferimento).

All’esito la Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 854 del 2005 ha rigettato entrambi gli appelli, ritenendo:

– a) illegittimo il trasferimento del S. da (OMISSIS) in relazione alla graduatoria di mobilità non ispirata a criteri chiari e predeterminati; dal che la fondatezza della domanda di risarcimento danni;

– b) premesso che non era fondata l’eccezione di decadenza L. n. 604 del 1966, ex art. 6, dell’impugnativa di licenziamento in relazione alla richiesta di conciliazione, ha confermato la legittimità del licenziamento per essersi il dipendente rifiutato – per oltre quattro mesi – di prestare servizio presso la sede di (OMISSIS), attesa la sproporzione dell’azione posta rispetto all’inadempimento della controparte;

– c) ha confermato la legittimità del mancato pagamento delle retribuzioni per il periodo non lavorato.

Il S. ricorre per cassazione con tre motivi.

Le Poste Italiane resisterono con controricorso e ricorrono in via incidentale.

Le parti hanno depositato rispettiva memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di i impugnazioni contro la stessa sentenza.

2. Le Poste Italiane in sede di memoria hanno eccepito in via pregiudiziale inammissibilità del ricorso per cassazione per essere stato notificato in data 21 ottobre 2006, oltre il termine dell’anno previsto dall’art. 327 c.p.c..

L’eccezione è infondata, giacchè l’atto risulta consegnato per la notifica all’Ufficiale giudiziario il 20 ottobre 2006, ossia entro l’anno decorrente dalla data della pubblicazione della sentenza di appello avvenuta il 20 ottobre 2005. 3. Con il primo motivo del ricorso principale il S. denuncia nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla dedotta inesistenza dell’obbligo del ricorrente di prestare la propria attività a (OMISSIS) stante la nullità del provvedimento di trasferimento; in alternativa, in violazione dell’art. 2103 cod. civ. e del principio secondo il quale quod nullum est nullum produci effectum, con conseguente applicazione dell’art. 1460 cod. civ..

Con il secondo motivo del ricorso principale il S. lamenta violazione dell’art. 1460 cod. civ. e vizio di motivazione circa fatti decisivi della controversia che escludevano che il rifiuto del ricorrente di continuare a dare esecuzione all’illegittimo ordine di trasferimento fosse contrario a buona fede.

In particolare il S. sostiene che sarebbe errato il giudizio espresso dal giudice di appello circa la sproporzione dell’inadempimento di esso ricorrente rispetto a quello addebitato al datore di lavoro, aggiungendo che nel caso di specie – a fronte di un licenziamento illegittimo – erano ravvisabili esigenze vitali legittimanti il ricorso all’autotutela.

Gli esposti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per a oro stretta connessione, sono infondati e non meritano perciò di essere condivisi.

La Corte territoriale ha valutato la condotta delle parti del rapporto di lavoro e ha ritenuto che, a fronte del provvedimento di trasferimento disposto dalla società datrice di lavoro – anche se adottato sulla base di una graduatoria non rispondente a criteri predeterminati e trasparenti – la reazione del lavoratore fosse sproporzionata, in quanto il S. si rifiutò di prestare la propria attività nella nuova sede per oltre quattro mesi.

La stessa Corte ha osservato che in ogni caso non ricorreva alcuna esigenza vitale in relazione alle ragioni di assistenza dei propri genitori anziani, in considerazione del fatto che la nuova sede assegnatagli era raggiungibile in poco più di un’ora e tale da consentire una pendolarità quotidiana.

Contro questa valutazione, sorretta da adeguata e coerente motivazione, la ricorrente n on fa che sottoporre all’esame di questa Corte un diverso apprezzamento e riesame degli elementi di fatto, non consentiti in sede di legittimità. 4. Con il terzo motivo il S. contesta l’impugnata sentenza per avere ritenuto che l’accertata sproporzione ex art. 1460 cod. civ., dell’inadempimento di esso ricorrente rispetto a quello della società comportasse, di per sè, l’illegittimità del licenziamento; e per avere omesso pertanto di valutare se tale inadempimento fosse di tale gravità da configurare un giustificato motivo di licenziamento ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 3.

Anche l’esposta censura non merita di essere condivisa, giacchè si concretizza in un diverso e non consentito apprezzamento della condotta del lavoratore, già ritenuta, come già detto, sproporzionata dal giudice di appello (cfr pagine 14 e 15 sentenza), il quale ha tenuto nella dovuta considerazione i comportamenti di entrambe le parti nell’ambito del sinallagma contrattuale e del rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

Il rigetto delle esposte censure fa ritenere assorbito il ricorso incidentale condizionato delle Poste Italiane circa la violazione della L. n. 604 del 1966, art. 6 e dell’art. 2729 cod. civ., con riguardo alla ritenuta tempestività dell’atto di impugnativa licenziamento, il cui termine è stato fatto decorrere dalla data della richiesta di convocazione della commissione provinciale per l’espletamento del tentativo di conciliazione stragiudiziale.

5. Le stesse Poste Italiane hanno proposto autonomo ricorso incidentale, articolato su due motivi, con il primo dei quali viene lamentata l’erroneità dell’impugnata sentenza con riguardo all’inquadramento del S. nell’Area Operativa e con il secondo dei quali viene contestata la stessa sentenza laddove afferma l’illegittimità del trasferimento i n relazione alla nullità della graduatoria.

Le censure e osi formulate sono prive di pregio, in quanto si risolvono – rispettivamente – in una diversa interpretazione di clausole contrattuali riguardanti l’inquadramento dei dipendenti e in riesame di circostanze di fatto attinenti alle graduatorie di mobilità, non consentiti in sede di legittimità. 6. In conclusione il ricorso principale e quello incidentale sono destituiti di fondamento e vanno rigettati.

Ricorrono giustificate ragioni, in considerazione della reciproca soccombenza, per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Motivi della decisione

1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di i impugnazioni contro la stessa sentenza.

2. Le Poste Italiane in sede di memoria hanno eccepito in via pregiudiziale inammissibilità del ricorso per cassazione per essere stato notificato in data 21 ottobre 2006, oltre il termine dell’anno previsto dall’art. 327 c.p.c..

L’eccezione è infondata, giacchè l’atto risulta consegnato per la notifica all’Ufficiale giudiziario il 20 ottobre 2006, ossia entro l’anno decorrente dalla data della pubblicazione della sentenza di appello avvenuta il 20 ottobre 2005. 3. Con il primo motivo del ricorso principale il S. denuncia nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla dedotta inesistenza dell’obbligo del ricorrente di prestare la propria attività a (OMISSIS) stante la nullità del provvedimento di trasferimento; in alternativa, in violazione dell’art. 2103 cod. civ. e del principio secondo il quale quod nullum est nullum produci effectum, con conseguente applicazione dell’art. 1460 cod. civ..

Con il secondo motivo del ricorso principale il S. lamenta violazione dell’art. 1460 cod. civ. e vizio di motivazione circa fatti decisivi della controversia che escludevano che il rifiuto del ricorrente di continuare a dare esecuzione all’illegittimo ordine di trasferimento fosse contrario a buona fede.

In particolare il S. sostiene che sarebbe errato il giudizio espresso dal giudice di appello circa la sproporzione dell’inadempimento di esso ricorrente rispetto a quello addebitato al datore di lavoro, aggiungendo che nel caso di specie – a fronte di un licenziamento illegittimo – erano ravvisabili esigenze vitali legittimanti il ricorso all’autotutela.

Gli esposti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per a oro stretta connessione, sono infondati e non meritano perciò di essere condivisi.

La Corte territoriale ha valutato la condotta delle parti del rapporto di lavoro e ha ritenuto che, a fronte del provvedimento di trasferimento disposto dalla società datrice di lavoro – anche se adottato sulla base di una graduatoria non rispondente a criteri predeterminati e trasparenti – la reazione del lavoratore fosse sproporzionata, in quanto il S. si rifiutò di prestare la propria attività nella nuova sede per oltre quattro mesi.

La stessa Corte ha osservato che in ogni caso non ricorreva alcuna esigenza vitale in relazione alle ragioni di assistenza dei propri genitori anziani, in considerazione del fatto che la nuova sede assegnatagli era raggiungibile in poco più di un’ora e tale da consentire una pendolarità quotidiana.

Contro questa valutazione, sorretta da adeguata e coerente motivazione, la ricorrente n on fa che sottoporre all’esame di questa Corte un diverso apprezzamento e riesame degli elementi di fatto, non consentiti in sede di legittimità. 4. Con il terzo motivo il S. contesta l’impugnata sentenza per avere ritenuto che l’accertata sproporzione ex art. 1460 cod. civ., dell’inadempimento di esso ricorrente rispetto a quello della società comportasse, di per sè, l’illegittimità del licenziamento; e per avere omesso pertanto di valutare se tale inadempimento fosse di tale gravità da configurare un giustificato motivo di licenziamento ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 3.

Anche l’esposta censura non merita di essere condivisa, giacchè si concretizza in un diverso e non consentito apprezzamento della condotta del lavoratore, già ritenuta, come già detto, sproporzionata dal giudice di appello (cfr pagine 14 e 15 sentenza), il quale ha tenuto nella dovuta considerazione i comportamenti di entrambe le parti nell’ambito del sinallagma contrattuale e del rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

Il rigetto delle esposte censure fa ritenere assorbito il ricorso incidentale condizionato delle Poste Italiane circa la violazione della L. n. 604 del 1966, art. 6 e dell’art. 2729 cod. civ., con riguardo alla ritenuta tempestività dell’atto di impugnativa licenziamento, il cui termine è stato fatto decorrere dalla data della richiesta di convocazione della commissione provinciale per l’espletamento del tentativo di conciliazione stragiudiziale.

5. Le stesse Poste Italiane hanno proposto autonomo ricorso incidentale, articolato su due motivi, con il primo dei quali viene lamentata l’erroneità dell’impugnata sentenza con riguardo all’inquadramento del S. nell’Area Operativa e con il secondo dei quali viene contestata la stessa sentenza laddove afferma l’illegittimità del trasferimento i n relazione alla nullità della graduatoria.

Le censure e osi formulate sono prive di pregio, in quanto si risolvono – rispettivamente – in una diversa interpretazione di clausole contrattuali riguardanti l’inquadramento dei dipendenti e in riesame di circostanze di fatto attinenti alle graduatorie di mobilità, non consentiti in sede di legittimità. 6. In conclusione il ricorso principale e quello incidentale sono destituiti di fondamento e vanno rigettati.

Ricorrono giustificate ragioni, in considerazione della reciproca soccombenza, per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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