Cons. Stato Sez. V, Sent., 15-03-2011, n. 1588 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. per la Puglia accoglieva il ricorso proposto dalla I.C. s.p.a. avverso l’esclusione di essa istante dalla gara per l’affidamento, di durata quinquennale, della gestione dei servizi di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, della raccolta differenziata e dei servizi complementari relativi all’igiene urbana sul territorio comunale di Novoli – indetta dal Comune secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa al prezzo base d’asta di euro 3.614.605,00 -, disposta dalla commissione di gara nella seduta del 16 ottobre 2009, nonché avverso gli atti presupposti, connessi e consequenziali, in ispecie le prescrizioni del bando di gara e del capitolato speciale su cui si fondava l’atto di esclusione. La commissione di gara aveva disposto l’esclusione della ricorrente dalla gara, in quanto in sede di apertura della busta "C" relativa all’offerta economica, debitamente sigillata, aveva riscontrato che "la dichiarazione relativa all’offerta economica non è stata apposta in apposita busta chiusa debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata, così come richiesto dal capitolato di gara a pag. 11 all’art. 15" (v. così, testualmente, il verbale n. 10 del 16 ottobre 2009).

2. L’adito T.A.R. basava la propria pronuncia di accoglimento sul rilievo che la clausola del bando di gara, nella parte in cui prevedeva l’inserimento dell’offerta economica e della relativa relazione giustificativa in buste separate, doveva ritenersi irragionevole e inutile, non rispondendo tale prescrizione ad alcuna esigenza di segretezza e trasparenza a garanzia della par condicio dei concorrenti.

3. Avverso tale sentenza proponeva appello la controinteressata M. s.r.l., deducendo "1) violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della lex specialis rappresentata dal bando di gara, violazione della normativa di legge ex dlgs n. 163 del 2006, eccesso di potere per sviamento e manifesta ingiustizia, travisamento dei fatti, violazione dei limiti assegnati al potere giurisdizionale in sede di esame delle censure di legittimità/annullabilità degli atti dell’Amministrazione, sconfinamento del giudizio di primo grado", nonché "2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, inammissibilità del ricorso di primo grado in merito al bando di gara, assoluta illegittimità della procuncia ai fini dell’affermazione del diritto dell’appellante all’ottenimento dell’aggiudicazione" (v. così, testualmente, la rubrica dei dedotti motivi d’appello), e chiedendo, in riforma della gravata sentenza, la reiezione del ricorso in primo grado, in rito e in merito.

4. Costituendosi, l’appellata I.C. s.p.a. contestava la fondatezza dell’appello e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese.

5. Sebbene ritualmente evocato in giudizio, l’appellato Comune di Novoli ometteva di costituirsi nel presente grado.

6. All’udienza pubblica del 21 dicembre 2010 la causa veniva trattenuta in decisione.

7. L’appello è infondato e va disatteso.

7.1. In via pregiudiziale di rito rileva il Collegio che la ricorrente in primo grado ha ritualmente impugnato le prescrizioni del bando, su cui si fondava l’atto di esclusione della commissione di gara, cumulativamente all’impugnazione del provvedimento di esclusione, in quanto le prescrizioni dell’art. 15 del bando di gara, disciplinanti tra l’altro le modalità di presentazione dell’offerta economica, hanno assunto concreta valenza lesiva della posizione giuridica dell’istante solo per effetto della sua esclusione dalla gara, con conseguente infondatezza del motivo d’appello, con cui l’impugnante lamenta l’erronea mancata declaratoria d’inammissibilità del ricorso in primo grado.

Destituita di fondamento è, altresì, la censura di ultrapetizione, rientrando invero le ragioni poste dai primi giudici a base della pronuncia di annullamento nei limiti oggettivi della causa petendi connotante l’azione di annullamento esperita col ricorso in primo grado, con conseguente insussistenza del dedotto vizio processuale.

7.2. Nel merito, si osserva in linea di fatto che risulta documentalmente comprovato, che i plichi contrassegnati dalla lettera "C", contenenti le offerte economiche, presentati dalle quattro imprese concorrenti (tra cui la I.C. s.p.a.) erano "tutti sigillati e conformi a quanto prescritto dal bando di gara" (v. le risultanze del verbale n. 10 della seduta del 16 ottobre 2009, successiva alla conclusione della fase di valutazione delle offerte tecniche contenute nel plico "B"), sicché la ricorrente in primo grado aveva incontrovertibilmente osservato la previsione della lex specialis che prescriveva l’inserimento, nel plico principale, di tre plichi separati, contrassegnati dalle lettere "A" (documentazione amministrativa), "B" (offerta tecnica) e "C" (offerta economica"), "debitamente sigillati con ceralacca e controfirmati sui lembi di chiusura".

La I.C. s.r.l. era stata, invece, esclusa dalla gara, per la violazione della prescrizione del bando che prevedeva l’inserimento, nel plico "C", dell’offerta economica, espressa in cifre e in lettere, "a sua volta chiusa in apposita busta, debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura", recante "la dicitura "canone annuale offerto’", separatamente dalla relazione economica contenente l’esplicazione di "ogni costo e ricavo che concorre alla formazione del canone richiesto" e dell’incidenza percentuale dei costi del personale, dei mezzi, delle altre spese e dell’utile previsto sul canone offerto.

Nel caso di specie, la I.C. s.p.a. aveva inserito nel plico "C" il documento intitolato "progetto tecnico economico per l’organizzazione dei servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della raccolta differenziata/selettiva e dei servizi complementari all’igiene urbana" – che, per il suo contenuto intrinseco, è stato correttamente qualificato dai primi giudici come relazione economica giustificativa, contenendo la stessa l’elencazione dei singoli costi e la relativa incidenza sul canone annuale, e non già come offerta tecnica, ritualmente presentata nel plico "B" -, assieme al documento recante la dicitura "canone annuale offerto" con l’offerta economica, senza inserire il documento contenente l’offerta economica a sua volta in apposita busta chiusa sigillata (in modo da separarlo dalla relazione economica giustificativa, pure inserita nel plico "C"), come invece prescritto dal bando.

Orbene, i primi giudici correttamente hanno affermato l’illegittimità della prescrizione della lex specialis, la quale, all’interno della busta "C", prevedeva l’inserimento dell’offerta del canone in apposita busta chiusa e sigillata, in modo da separarlo dalla relazione economica giustificativa, pure da inserire nel plico "C", e la conseguente illegittimità dell’esclusione della I.C. s.p.a. per la mancata osservanza di tale prescrizione, in quanto la gravata prescrizione non era sorretta da alcuna ratio giustificativa di tutela della trasparenza e imparzialità delle valutazioni della commissione di gara e/o della par condicio dei concorrenti, risolvendosi per contro in un inutile, sovrabbondante e superfluo orpello formalistico, lesivo dei principi di semplificazione e di mancato aggravio procedimentale, la cui violazione giammai era idonea a determinare l’esclusione di una concorrente dalla gara.

Del resto, per quanto sopra esposto, non si era determinata alcuna commistione tra offerta tecnica e offerta economica, a dimostrazione dell’assoluta innocuità dell’inosservanza imputata all’impresa esclusa.

7.3. Per le ragioni sopra esposte l’appello è da respingere, con assorbimento di ogni altra questione.

8. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del grado vanno poste a carico dell’appellante.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; condanna l’appellante a rifondere all’appellata I.C. s.r.l. le spese del grado, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 4.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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