Cons. Stato Sez. V, Sent., 15-03-2011, n. 1587 Sospensione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il presente appello è proposto dal Comune di Spilimbergo e si dirige contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Friuli VeneziaGiulia ha accolto un ricorso dell’attuale appellata – A.S.C. – ed ha annullato i provvedimenti comunali di sospensione dei lavori e di rimozione di una struttura metallica posta in essere dalla medesima appellata.

L’Amministrazione appellante, premesso che l’appellata aveva richiesto di porre in essere una struttura metallica adiacente alla palestra sportiva e che, ritenendo formatosi il silenzioassenso, aveva dato inizio ai lavori, notificava alla medesima un provvedimento di sospensione dei lavori e di rimessa in pristino, ritenendo non poter trovare applicazione la fattispecie del silenzio assenso..

Proposto ricorso in primo grado, questo veniva accolto fondamentalmente per essersi maturato il silenzio assenso, ai sensi dell’art. 84 della legge regionale n. 52 del 1991.

Contro la suddetta sentenza, l’appellante Amministrazione comunale afferma che il ricorso di primo grado doveva essere dichiarato inammissibile, in quanto lo stesso si riferiva esclusivamente alla sospensione dei lavori e non anche al diniego di concessione edilizia, che il silenzioassenso non poteva formarsi per l’incompletezza della domanda di concessione edilizia, per essere l’intervento edilizio in contrasto con le norme tecniche di attuazione, mentre l’opera richiesta doveva essere assoggettata al regime concessorio.

Non costituito in giudizio il soggetto appellato, la causa passa in decisione alla pubblica udienza del 21 dicembre 2010.
Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Va rilevato, infatti, che, sebbene il ricorso sia formalmente diretto contro l’ordinanza di sospensione dei lavori, il ricorso stesso, nell’ambito della rappresentazione della complessiva "causa petendi", contiene evidenti elementi che incidono direttamente sull’intero procedimento amministrativo concernente l’autorizzazione edilizia, per cui l’eccezione va disattesa. Peraltro, non può non rilevarsi che, annullato l’ordine di sospensione dei lavori per la fondamentale ragione che si era formato il silenzioassenso, le conseguenze del "dictum" giurisdizionale sono le stesse, onde la considerazione anche della irrilevanza dell’eccezione.

Nel merito, va poi considerato che, per la natura dell’opera (installazione di una struttura sportiva non infissa al suolo), non vi era necessità del rilascio di una concessione edilizia (oggi permesso di costruire), mentre la medesima opera soggiaceva espressamente, ai sensi della legge regionale n. 52 del 1991 (art. 84) alla formazione del silenzioassenso che, come correttamente individuato dal primo giudice si era correttamente formato.

Relativamente, poi, alla censura dell’appellante della carenza della documentazione presentata, a prescindere dal fatto che la medesima era completa di tutto, trattandosi soltanto di rappresentare la struttura precaria, non può non rilevarsi che la eventuale mancanza documentale andava fatta rilevare dall’Amministrazione prima della formazione del silenzioassenso, prima che questo si formasse, mentre una volta che lo stesso si era compiuto, diveniva irrilevante ogni valutazione di fatti procedimentalmente pregressi.

L’appello va, conseguentemente, rigettato.

Nulla per le spese per non essersi costituita in giudizio la società appellata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

Rigetta l "appello.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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