Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-05-2011, n. 12001

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letto il ricorso della contribuente concernente una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di classamento che rettificava la proposta di rendita presentata dalla contribuente medesima con la procedura DOCFA;

Preso atto che l’amministrazione ha depositato un atto di costituzione ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione;

Rilevato che il ricorso si fonda su quattro motivi, con il secondo dei quali si rinnova l’eccezione relativa alla mancata notifica dell’atto di classamento anche agli altri comproprietari;

Rilevato che trattandosi di rendita catastale attribuita ad un immobile di cui più soggetti sono proprietari, sussiste tra i medesimi una ipotesi di litisconsorzio necessario nel giudizio relativo all’accertamento della rendita, che non può che espressa in una medesima misura nei confronti di tutti i comproprietari;

Ritenuto, pertanto, che, se da un lato, la notifica della variazione della rendita ad uno solo dei proprietari non comporta di per sè la nullità dell’atto, dall’altro, il giudice già in primo grado ex officio doveva rilevare la mancata integrità del contraddittorio e disporne l’integrato nei confronti degli altri comproprietari;

Ritenuto che il difetto del contraddittorio è rilevabile d’ufficio in questa sede di legittimità e che resti assorbito ogni altro motivo di ricorso;

Ritenuto che consequenzialmente debbano essere cassate tanto la sentenza di secondo grado, quanto quella di primo grado, con rinvio delle parti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli;

Ritenuto che le ragioni della decisione costituiscano condizione per la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza di primo grado e la sentenza di secondo grado e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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