T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 15-03-2011, n. 1465

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Con il presente ricorso, notificato a mezzo posta il 21/22 giugno 2010 e depositato il successivo 26 giugno, C.A., ha esposto

che era dipendente di ruolo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quale sottufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in servizio presso la Capitaneria di Porto di Napoli;

che in data 29.4.2010 gli era stata notificata la nota prot. n° 08356/III/43, adottata dal MARIUGP il 13.4.2010, con cui era stato disposto il suo trasferimento presso MARICOMMI Roma – Direttore I Reparto Amministrativo alla data del 6.6.2010;

che, stante il precario stato di salute della propria madre (a nome Lo Schiavo Ada, riconosciuta dalla competente Commissione Medica persona handicappata in condizioni di gravità) e stante l’impossibilità per gli altri componenti il nucleo familiare di prestarle assistenza, egli aveva, ai sensi e per gli effetti della L. 104/1992, chiesto di poter continuare a prestare servizio presso la Capitaneria di Porto di Napoli, e quindi di annullarsi il disposto trasferimento;

che, nelle more della definizione della pratica, con nota prot. n° 11122/III/43, adottata dal MARIUGP l’11.5.2010 e notificatagli il 13.5.2010, il trasferimento in questione era stato differito al 25.7.2010;

che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con nota prot. n. 0049606 del 20.05.2010 aveva poi respinto quanto chiesto, così motivando: "per immutate, ineludibili nonché improcrastinabili esigenze di servizio già programmate, poste alla base della pianificazione del trasferimento in parola, l’istanza avanzata non può trovare accoglimento".

Tanto esposto, il ricorrente ha impugnato il diniego da ultimo oppostogli, chiedendone l’annullamento per "violazione e falsa applicazione dell’art. 33 co. 5 L. 104/1992 – eccesso di potere per sviamento e travisamento, contraddittorietà, illogicità manifesta – difetto di istruttoria – insufficiente motivazione": il provvedimento impugnato sarebbe privo di motivazione, in quanto le argomentazioni addotte dalla P.A. sarebbero del tutto insufficienti ad integrarla, essendo impossibile da esse ricostruire l’iter logico seguito nella formazione della negativa determinazione.

In data 21 luglio 2010 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, onde resistere al proposto ricorso.

Con decreto n° 1608/2010 del 23 luglio 2010, il Consigliere delegato di questa sezione del T.A.R., a seguito di apposita richiesta del C. notificata il 19 luglio 2010 e depositata il successivo 22 luglio, ha disposto misure cautelari provvisorie in favore di questi, sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato fino alla udienza camerale del 9 settembre 2010, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare.

In data 23 agosto 2010 la difesa erariale ha depositato una memoria, con allegata documentazione.

In data 9 settembre 2010 anche il ricorrente ha presentato una memoria con allegati documenti.

Con ordinanza n° 1826/2010 del 9 settembre 2010, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare del ricorrente, disponendo la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Oggetto del giudizio è il diniego opposto dall’Amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti all’istanza presentata da C.A. (in servizio presso la Capitaneria di Porto di Napoli; trasferito ad altra sede in Roma dal 6.6.2010, come da nota prot. n° 08356/III/43 adottata dal MARIUGP in data 13.4.2010; trasferimento però differito al 25.7.2010, come da nota prot. n° 11122/III/43 adottata dal MARIUGP in data 11.5.2010), al fine di conseguire il riconoscimento dei benefici di cui all’art. 33 co. 5 L. 104/1992 (sull’assunto di prestare assistenza continuativa alla madre Lo Schiavo Ada, riconosciuta affetta da handicap grave), e di poter quindi continuare a prestare servizio presso la Capitaneria di Porto di Napoli.

In via preliminare va rimarcata la competenza territoriale di questo T.A.R. alla trattazione della causa, radicata (dapprima ai sensi dell’art. 3 co. 2 L. 1034/1971, e oggi ex art. 13 co. 2 del codice del processo amministrativo) in dipendenza della sede di servizio del ricorrente, ancora Napoli al momento della proposizione del ricorso, in quanto il già disposto suo trasferimento presso MARICOMMI Roma risultava differito al 25.7.2010.

Sempre in via preliminare, va disattesa l’eccezione, sollevata dalla difesa erariale, di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del precedente provvedimento di trasferimento; impugnazione che, nella prospettazione della parte pubblica, sarebbe necessaria in quanto le ragioni del diniego in questa sede avversato troverebbero in sostanza fondamento appunto in quelle sottese al già disposto trasferimento. In contrario, va invero osservato che, come può anche desumersi dal suo titolo, la L. 104/1992 ha come obiettivo primario la tutela delle persone handicappate (in tal senso cfr. T.A.R. trentino Alto adige – Trento n. 131 del 13.5.2010; T.A.R. PugliaLecce n. 348 del 4.2.2008; T.A.R. CampaniaNapoli n. 943 del 15.2.2010), per cui il beneficio di cui all’art. 33 co. 5 è attribuibile al lavoratore solo in funzione della utilità che ne tragga il congiunto disabile; e, peraltro, la norma in commento opera un bilanciamento tra l’esigenza del lavoratore onerato dell’obbligo di assistenza al congiunto e quella di garantire l’efficienza della prestazione lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro, pubblico o privato (cfr. Cons. di Stato sez. IV, n. 8527 del 3.12.2010; Cass. Civ. n. 12692 del 29.8.2002; T.A.R. trentino Alto adige – Trento n. 131 del 13.5.2010; T.A.R. LazioRoma n. 6339 del 30.6.2009; T.A.R. LazioRoma n. 5257 del 7.6.2007; T.A.R. CampaniaNapoli n. 5488 del 5.5.2005): ecco allora che, nel caso di specie, l’interesse del C. risulta esclusivamente incentrato sulle valutazioni amministrative operate alla stregua del disposto del ricordato art. 33 co. 5 L. 104/1992, non essendo utile (né, quindi, necessaria, in mancanza di autonomi profili di censura) l’estensione del giudizio anche al provvedimento di trasferimento, atteso che le sorti di quest’ultimo sono legate, in toto e in via diretta, alla questione qui in esame e alla conseguente concessione – o meno – del beneficio (posto che in caso di riconoscimento di questo, evidentemente il trasferimento, comunque ancora non attuato, non potrà che rimanere inefficace).

Nel merito, nodo centrale da dirimere è se il provvedimento di diniego sia fornito di una motivazione idonea a dar conto delle ragioni per le quali il bilanciamento prima citato è stato risolto in senso negativo per il ricorrente.

Va precisato che sulla questione non spiega alcuna rilevanza la circostanza che il precedente trasferimento del C. sia eventualmente ascrivibile alla natura degli "ordini" (e che perciò non sussista un obbligo di sua specifica motivazione), in quanto, come pocanzi esposto, non è qui in discussione la legittimità del disposto trasferimento, ma è invece da verificare la legittimità dell’operato della P.A. nel valutare la posizione del dipendente alla stregua dei presupposti stabiliti dall’art. 33 co. 5 L. 104/1992 (verifica suscettibile di produrre poi, ancorché in via indiretta, effetti sulla vicenda del trasferimento).

Né la normativa di cui all’art. 33 L. 104/1992 può dirsi non applicabile al personale militare, atteso che, in mancanza di una espressa disposizione in proposito, sarebbe discriminatorio e sperequativo introdurre in via interpretativa un differente trattamento sul punto tra il personale civile e quello militare.

Ciò posto, osserva il Tribunale che il provvedimento gravato, nel fare riferimento a "immutate, ineludibili nonché improcrastinabili esigenze di servizio già programmate, poste alla base della pianificazione del trasferimento in parola", da un lato non spiega quali sarebbero le esigenze di servizio così pressanti da risultare assolutamente ostative all’accoglimento dell’istanza; dall’altro però dimostra, nel parlare di una programmazione e di una pianificazione del trasferimento ormai già avvenute (e rispetto alle quali si è inteso, con evidenza, non procedere ad alcuna ulteriore riflessione, proprio facendosi riferimento ad esigenze "immutate"), che in realtà non si è assolutamente operato alcun bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti, avendo la P.A. preferito "arroccarsi" su determinazioni già prese e del tutto trascurando le sopravvenute esigenze di assistenza del disabile Lo Schiavo Ada, divenute tutelabili solo in data 22.3.2010 (dopo la notifica dell’esito degli accertamenti medico legali sulla persona di costei) e poste alla base dell’istanza ex art. 33 co. 5 L. 104/1992 formulata da C.A..

Di qui la sussistenza, secondo quanto dedotto in ricorso, di una insufficienza della motivazione del diniego, per di più chiaramente dipendente da una erronea istruttoria.

Pertanto, in definitiva, l’opposto diniego va annullato, salvi rimanendo – comunque – gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione sulla questione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto da C.A., lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il diniego di cui alla nota prot. n. 0049606 del 20.05.2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Condanna l’Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro2.000,00 (di cui Euro500,00 per esborsi documentabili; Euro500,00 per diritti; Euro1.000,00 per onorario), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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