T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 15-03-2011, n. 481 costruzione abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che come è stato rappresentato ai difensori presenti nel corso della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 60 cod. proc. amm., può essere immediatamente definito nel merito con sentenza redatta in forma semplificata,

Constatato che con il provvedimento in data 9 novembre 2010 sono stati richiesti versamenti integrativi per conguaglio oblazione e per oneri concessori in relazione alle domande di condono edilizio presentate dalla parte ricorrente il 5 ottobre 1985 ed il 30 settembre 1986;

Constatato che nel provvedimento stesso non si fa accenno ad ulteriori e diverse cause ostative al rilascio dei titoli edilizi richiesti ovvero ad atti istruttori idonei ad impedire il formarsi del silenzioassenso ovvero ancora al mancato versamento dell’oblazione autodeterminata,

Ribadito che la formazione del silenzioassenso sulla domanda di sanatoria degli abusi edilizi richiede, quali presupposti essenziali, oltre al completo pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione autodeterminata all’atto della domanda, che siano stati integralmente assolti dall’interessato gli oneri di documentazione (che si risolvono evidentemente nella sussistenza del requisito sostanziale), relativi al tempo di ultimazione dei lavori, all’ubicazione, alla consistenza delle opere e ad ogni altro elemento rilevante affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica dell’Amministrazione comunale, differenziandosi il tacito accoglimento della domanda di condono dalla decisione esplicita solo per l’aspetto formale (Consiglio Stato, sez. IV, 30 giugno 2010, n. 4174),

Ritenuto che, pertanto, in relazione alle due domande sopra descritte, non trattandosi di aree sottoposte a vincoli, il silenzioaccoglimento si sia formato il 9 luglio 1989 (24 mesi decorrenti dal 9 luglio 1987, data in cui la parte ricorrente ha provveduto a depositare la documentazione richiestale con la nota 18 novembre 1986) sicché effettivamente è intervenuta la prescrizione del diritto del Comune a ricevere i versamenti integrativi, invece solo nel corso dell’anno 2010 sollecitati con il provvedimento impugnato,

Considerato, infatti, che l’interruzione della prescrizione prodotta dal provvedimento 14042/90 (oggetto del ricorso che successivamente è stato dichiarato perento) ha avuto nella fattispecie effetti istantanei in quanto, nell’ipotesi di estinzione del processo, l’effetto interruttivo ricollegabile alla notificazione dell’ atto introduttivo della causa si profila come istantaneo, e quindi non si estende all’intero periodo di durata del processo, sicché il nuovo termine prescrizionale riprende a decorrere dalla notificazione di tale atto (Cassazione civile,sez. III 29 agosto 1995 n. 9100),

Rilevato, peraltro, che il sopramenzionato provvedimento 14042/1990 non è stato oggetto di misure cautelari da parte di questo Tribunale, con la conseguenza che, nonostante la sua impugnazione, è rimasto sempre efficace e suscettibile di esecuzione,

Ritenuto che, pertanto, il nuovo termine di prescrizione decennale (per la verità solo triennale in relazione al conguaglio relativo all’oblazione) nella fattispecie comunque ha ripreso a decorrere dalla data di notificazione del provvedimento n. 14042/1990 e, pertanto, alla data di notificazione dell’atto impugnato era irrimediabilmente scaduto da oltre un decennio,

Ritenuto, infine, che deve essere accolta anche la domanda della parte ricorrente di affermazione dell’obbligo ex L. 7 agosto 1990 n. 241 del Comune concludere il procedimento e, pertanto,di provvedere sulla domanda di rilascio dei titoli edilizi in relazione ai quali, non risultando ulteriori e diversi motivi ostativi, si è formato il silenzioaccoglimento previsto dalla legge,

Considerato che. tuttavia, ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto.

a)annulla il provvedimento impugnato

b)riafferma l’obbligo del Comune di provvedere sulla domanda di rilascio dei titoli edilizi.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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