Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-05-2011, n. 11992 società

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ne l’accoglimento del ricorso principale assorbito il ricorso incidentale.
Svolgimento del processo

L’Ufficio delle imposte dirette di Grosseto rilevò che i ricavi dichiarati dalla s.a.s. Video One di Carlotta Antonio & C. per l’anno di imposta 1996 si discostavano dai parametri presuntivi stabiliti dal D.P.M.C. 29 gennaio 1996 in relazione all’attività economica esercitata. Rimasto senza esito l’invito a fornire spiegazioni dello scostamento, notificò alla società ed ai soci (in base al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5) avvisi di accertamento del maggior reddito presunto. Il ricorso proposto da C.A., sia in proprio che quale accomandatario, venne accolto in primo ed in secondo grado.

L’Amministrazione finanziaria ricorre avverso la sentenza della CTR. L’intimato resiste con controricorso, nel quale spiega ricorso incidentale in punto spese.
Motivi della decisione

I ricorsi proposti avverso la stessa sentenza vanno riuniti ( art. 335 c.p.c.).

La CTR ha affermato di condividere "l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’adozione dei parametri di cui ai predetti decreti per la determinazione dei ricavi, compensi e volume di affari previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 184 imponga comunque all’Ufficio l’esposizione del procedimento logico-giuridico che ha condotto l’accertamento a determinati risultati, altrimenti essendo evidente l’impossibilità di ogni difesa da parte del contribuente e di controllo giudiziale della correttezza del procedimento. E poichè nella specie gli avvisi di accertamento di cui in narrativa non contengono alcuna indicazione in tal senso, essendosi limitati a riportare i calcoli eseguiti in base all’adozione dei parametri ed i risultati della loro applicazione, rimarrebbero in ogni caso oscuri le ragioni del ricorso ai predetti parametri ed il procedimento logico giuridico adottato, così rimanendo incontrollabili i diversi risultati ottenuti dall’Ufficio rispetto alle denunce dei contribuenti".

Col ricorso principale si deduce violazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181-189 in relazione all’art. 2728 c.c. Si osserva che "la sentenza impugnata contrasta col principio secondo cui, in tema di presunzioni legali, l’accertamento contiene in se, ex lege, la motivazione, ed una volta provata l’esistenza del presupposto impositivo (scostamento dei ricavi dichiarati da quelli determinati sulla base dei parametri o degli studi di settore) grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’infondatezza della pretesa dell’Amministrazione finanziaria".

Il motivo è fondato.

Nelle more del giudizio, i principi della materia sono stati riesaminati dalle sezioni unite di questa corte con la sentenza 26635/2009. E’ stato con essa chiarito che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza, seppure non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sè considerati (che costituiscono meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività) nasce tuttavia in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, è quest’ultimo che ha l’onere di provare la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame. Solo di fronte alle giustificazioni del contribuente sorge l’onere dell’Ufficio di integrare la motivazione dell’accertamento indicando le ragioni per le quali ritenga che quelle giustificazioni non possano essere accolte.

Nella specie, poichè il contribuente non aveva risposto all’invito di fornire spiegazioni dello scostamento rilevato fra il reddito dichiarato e quello risultante dalla applicazione dei parametri, l’Ufficio ha legittimamente fondato l’accertamento su dato presuntivo, e non aveva, come la CTR ha ritenuto, l’onere di indicare ulteriori specifiche ragioni che ne giustificassero l’applicazione nè di argomentare il procedimento logico giuridico adottato, il risultato dell’applicazione dei "parametri" è invero oggetto di presunzione legale in favore dell’Ufficio, nella quale l’esistenza dei caratteri della gravità, precisione e concordanza dei fatti noti ai fini della conoscenza del fatto ignorato non deve essere valutata dal giudice perchè è posta direttamente dalla norma.

Col ricorso incidentale si richiamano circostanze di fatto allegate e dimostrate in giudizio e che sarebbero state idonee – in tesi – ad escludere l’attendibilità in concreto dell’accertamento presuntivo fondato sui parametri di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 184. La loro valutazione appartiene al giudizio di rinvio, perchè rimasta assorbita nella decisione impugnata, che ha ritenuto il vizio di motivazione dell’avviso.

Il ricorso principale va dunque accolto. Quello incidentale (col quale si critica la decisione sulle spese processuali) resta assorbito. La sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa ad altra sezione della CTR della Toscana, che ripeterà il giudizio e deciderà anche sulle spese di questo grado.
P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; accoglie quello principale e dichiara assorbito quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Toscana.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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