T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 15-03-2011, n. 2333 forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

uanto segue.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor G.M. ha impugnato (chiedendone, contestualmente, la sospensione dell’esecutività) il provvedimento con cui lo si è escluso dal concorso indetto per il reclutamento di un considerevole numero di volontari in ferma prefissata quadriennale. (G.U., IV s.s., n.81 del 20.10.2009).

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 16.2.2011: data in cui il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto (ai fini della delibazione della suindicata istanza di tutela cautelare) al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Si osserva, in proposito

che il provvedimento impugnato (che viene, pertanto, ad assumere natura di atto vincolato: se non, addirittura, "dovuto") è la naturale conseguenza del giudizio di inidoneità, formulato a seguito delle verifiche a cui l’interessato è stato regolarmente sottoposto ai sensi della vigente normativa di settore;

che tali verifiche, condotte – ritualmente – attraverso test e interviste, hanno evidenziato la carenza – nel M. (risultato – si cita testualmente – "poco energico": e che ha espresso "in modo generico le motivazioni legate al ruolo") – delle richieste caratteristiche attitudinali. (Con particolare riferimento all’area degli "aspetti motivazionali" e a quella delle "aspettative professionali").

Alla luce di tali constatazioni; e tenuto conto

che l’atto (presupposto) in questione non presenta certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli – potrebbero invalidarlo;

che esso è, comunque, espressione di una valutazione di natura squisitamente tecnica: insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non nei (ristretti) limiti testé considerati;

che, nella circostanza, non è configurabile alcun contrasto con precedenti manifestazioni di volontà dell’Amministrazione (non potendosi, ovviamente, far riferimento agli esiti di altre procedure selettive alle quali il M. aveva partecipato: o, peggio, ai giudizi positivi da lui ottenuti durante l’espletamento di servizi precedentemente svolti nelle Forze Armate),

il Collegio – rilevato che, nell’occasione, ci si è mossi nel pieno rispetto delle previsioni poste dall’art.5 dell’apposito bando di concorso – non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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