Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-07-2010, n. 15651 PENSIONI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Si legge nella sentenza del Tribunale di Napoli impugnata con il ricorso in esame che F.S. si rivolgeva al Pretore di Napoli chiedendo la condanna del Ministero dell’Interno al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sui ratei delle prestazioni assistenziali corrisposti in ritardo oltre ulteriori interessi e rivalutazione ex art. 1194 c.c.. In particolare, il ricorrente deduceva che i ratei arretrati della prestazione assistenziale decorrente dal 04.06.85 erano stati pagati solo in data 21.3.91.

Il Pretore, ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero dell’Interno, rigettava la domanda con sentenza depositata in data 22.07.97.

Avverso tale decisione proponeva appello il F., censurando il provvedimento sotto il profilo dell’erronea applicazione al caso di specie dell’art. 2948 c.c., n. 4, essendo i crediti previdenziali sottoposti all’ordinario termine decennale di prescrizione. Quindi l’appellante insisteva per l’accoglimento della domanda formulata in primo grado.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, contestando l’impugnazione.

Con sentenza del 30 maggio-27 luglio 2005, l’adito Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello, dichiarava prescritto il credito del F. fino al 30 settembre 1986 e condannava il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore dell’appellante, della somma dovuta a titolo di interessi legali sui ratei della prestazione corrisposti in ritardo e quella a titolo di rivalutazione monetaria sui ratei corrisposti in ritardo a decorrere dal FI ottobre 1986 fino al 21 marzo 1991, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sola somma dovuta a titolo di rivalutazione monetaria a decorrere dal pagamento tardivo al saldo ed oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo sugli interessi dovuti per i ratei tardivamente corrisposti, compensando le spese dei due gradi di giudizio.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre F.S. con due motivi.

L’intimato Ministero non si è costituito.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo d’impugnazione, il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 329 c.p.c., assume che la statuizione del Giudice di appello risulta lesiva dei principi di cui ai richiamati articoli, in quanto effettuata in violazione del divieto di reformatio in peius.

Più in dettaglio, il ricorrente lamenta che il Tribunale di Napoli, pur a fronte dell’inequivocabile tenore delle richieste avanzate dalla parte in sede di gravame, ha ritenuto di riformare la pronuncia appellata investendo capi della sentenza di cui in quanto non impugnati (nè esplicitamente nè implicitamente) dall’appellante, ed in assenza di appello incidentale del Ministero si era cristallizzato il giudicato interno, in tal modo violando il "principio della immodificabilità dei capi della decisione non impugnati", e così decidendo al di là dell’oggetto del gravame.

Il motivo è fondato.

Va preliminarmente osservato, ai fini di un più agevole esposizione e comprensione dei motivi di ricorso, che, contrariamente a quanto esposto nella impugnata decisione e sopra riportato, il Pretore di Napoli essendo stata comprovata l’interruzione della eccepita prescrizione del vantato credito- ha accolto la domanda, come quantificata nell’atto introduttivo. condannando il Ministero convenuto alla corresponsione degli interessi e rivalutazione maturati a far tempo dalla decorrenza del diritto (ovvero dall’1.4.1981 per gli accessori dell’assegno di assistenza e dall’1.6.1988 per gli accessori dell’indennità di accompagnamento) sino al tardivo pagamento (ovvero al 4.6.1985 per l’assegno e al 21.3.1991 per l’accompagnamento) per un totale di L. 6.731.115, oltre spese di lite, ma non riconosceva la spettanza degli "ulteriori" accessori a far tempo dal tardivo pagamento, richiesti dalla parte in applicazione del principio di cui all’art. 1194 c.c., e/o dell’art. 429 c.p.c..

Avverso tale pronuncia S.F. ha proposto tempestivo gravarne chiedendo la riforma della sentenza solo per la parte in cui il Pretore aveva omesso di riconoscere l’obbligo del Ministero al pagamento degli ulteriori interessi e rivalutazione in applicazione del principio di cui all’art. 1194 c.c. e/o all’art. 429 c.p.c..

Il Tribunale di Napoli, giudice di appello, ha deciso la causa, ritenendo prescritte le pretese vantate dal ricorrente anteriori al 30.9.1986, ed accogliendo, per il residuo periodo, la domanda di ulteriori interessi e rivalutazione sulla sola somma riconosciuta in primo grado a titolo di rivalutazione, con compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.

Ma così decidendo è incorso in una palese violazione del disposto di cui all’art. 329 c.p.c., che pone il divieto al giudice di appello di riformare in peggio la pronuncia di primo grado, attribuendo all’appellato, che non sia a sua volta appellante un diritto maggiore in senso economico e giuridico di quello attribuitogli con la sentenza impugnata.

Invero, in relazione al carattere dispositivo dell’impugnazione, i poteri del giudice del gravame come ripetutamente affermato da questa Corte – vanno determinati con esclusivo riferimento all’iniziativa delle parti, con la conseguenza che, in assenza di impugnazione incidentale, la decisione del giudice di rinvio non può essere più sfavorevole, nei confronti della parie che abbia invece impugnato, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame, e non può, quindi, dare luogo alla sua "reformatio in peius" in danno dell’appellante (ex plurimis, Cass. 14 luglio 2003 n. 10996; Cass. 1^ giugno 2002 n. 7974; Cass. 6 giugno 2000 n. 7579).

Nella specie, il Giudice a qui), non si è attenuto al riportato principio di diritto. Ne consegue l’annullamento della impugnata decisione, – rimanendo assorbito l’ulteriore motivo di gravame concernente la insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione dell’art. 92 c.p.c., in ordine alla regolamentazione delle spese – con rinvio della causa alla Corte di Appello di Napoli, per il riesame nel rispetto di detto principio di diritto. La stessa Corte provvederti anche alle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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