Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 01-07-2010, n. 15648 IMPIEGO PUBBLICO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

rilevato che con ricorso ex art. 41 c.p.c., D.F.S., S.C., E.I. e G.G. hanno esposto che a partire dall’anno 2004, l’Azienda Sanitaria Locale Salerno (OMISSIS) li aveva assunti con contratti a tempo determinato rinnovati o prorogati più volte;

che con L.R. 30 gennaio 2008, n. 1, era stato stabilito che la Regione Campania avrebbe promosso la trasformazione delle posizioni a tempo determinato già ricoperte da personale non dirigente degli enti del SSR;

che pur trovandosi nelle condizioni previste dalla legge, non avevano tuttavia ottenuto la stabilizzazione del loro rapporto di lavoro perchè nè la Regione nè la Asl si erano ancora attivate in tal senso;

che vista l’inutilità dei numerosi tentativi di composizione bonaria, erano stati costretti a rivolgersi al giudice del lavoro del Tribunale di Salerno per sentire accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ricevere il pagamento delle competenze maturate dal 2004 al 2007 a titolo di trattamento aggiuntivo previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale per i medici con incarico di sostituto;

che la ASL Salerno (OMISSIS) si era costituita eccependo anche il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;

che avevano pertanto interesse ad eliminare ogni incertezza al riguardo;

che gli intimati non hanno svolto attività difensiva, mentre il PG ha concluso per la conferma della giurisdizione dell’adito giudice ordinario; che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva innanzitutto il Collegio che con il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 22, è stata estesa anche alle pubbliche amministrazioni la possibilità di ricorrere alle forme di lavoro flessibile contemplate dal codice civile e dalle altre leggi in materia;

che anche a causa di ciò nonchè dei ripetuti provvedimenti di blocco delle assunzioni a tempo indeterminato, si è venuta via via formando una vasta platea di lavoratori che pur collaborando da tempo con la PA dall’interno delle sue strutture, continuavano a restare, in realtà, dei precari in attesa di sistemazione definitiva;

che a partire dal 2006, il Legislatore ha pertanto emanato una serie di norme volte a favorire l’assunzione a tempo indeterminato del predetto personale;

che, più in particolare, con la L. n. 2296 del 2006, art. 1, comma 519, è stata finanziata la stabilizzazione, su domanda, di quanti fossero stati assunti per almeno tre anni con procedure selettive di natura concorsuale o, comunque, previste dalla legge, stabilendosi nel contempo che alla conversione dei rapporti di lavoro di coloro che fossero stati assunti con procedure diverse si sarebbe provveduto in seguito mediante l’espletamento di prove selettive;

che i successivi commi 558 e 565 hanno esteso tale sanatoria anche agli enti locali ed a quelli del Servizio Sanitario Nazionale, cui è stata riconosciuta la facoltà di valutare la possibilità di trasformare a tempo indeterminato le posizioni di lavoro già ricoperte dal personale precario; che la Regione Campania ha fatto proprie le intenzioni del Legislatore, impegnandosi con la L. 30 gennaio 2008, n. 1, art. 81, comma 1, a promuovere la stabilizzazione dei precari degli enti del SSR attraverso il loro stabile inserimento nelle ASL o nelle Aziende ospedaliere, con preferenza per quelle presso le quali avevano prestato la maggior parte del servizio;

che al fine di rendere operativo il predetto impegno è stata disposta la formazione di elenchi regionali dei dipendenti degli enti sanitari che, a loro volta, "per avvalersi di quanto previsto al comma 1", avrebbero dovuto, ai sensi della L. n. 296 del 2006, "individuare la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;

individuare la consistenza del personale che alla data del 31 dicembre 2006 presta(va) servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;

predisporre un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale…";

che in base alle predette disposizioni, dunque, gli enti del SSR non sono tenuti, ma soltanto abilitati a procedere alle stabilizzazioni previa predisposizione di adeguate garanzie di contenimento della spesa;

che non si tratta, cioè, di un passaggio obbligato, ma nemmeno di una scelta rimessa al mero gradimento delle amministrazioni interessate, bensì di una decisione da prendere all’esito di un’ampia valutazione destinata sostanzialmente a culminare in una rigorosa riorganizzazione delle risorse disponibili volta a scongiurare sprechi o sottoutilizzazioni del personale;

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda diretta all’accertamento della e-sistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, rimette a tal fine le parti davanti al TAR competente per territorio e dichiara, nel resto, la giurisdizione del giudice ordinario, compensando per intero fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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