T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 15-03-2011, n. 2351 condono

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Parte ricorrente impugna la determinazione dirigenziale in data 11 novembre 2004, n. 601, del Direttore dell’Ufficio Speciale Condono Edilizio del Comune di Roma, con cui è stata respinta l’istanza prot. n. 86235 del 29 novembre 1995, rivolta a ottenere il condono dell’abuso edilizio realizzato nell’immobile di Via Veientana, 29 e consistente nella realizzazione di ampliamento della superficie abitativa pari a mq 40,00.

2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso.

3. Il ricorso è stato chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 3 marzo 2011, e quindi trattenuto in decisione.

4. Non è controversa tra le parti, e risulta dagli atti, la circostanza che la domanda è stata inviata al Comune di Roma con la raccomandata A.R. n. 0495 del 14 novembre 1995, e quindi ben oltre il termine di scadenza del 31 marzo 1995, fissato dall’art. 39, comma 4 della L. n. 724/94 per la presentazione delle istanze di condono edilizio.

5. Parte ricorrente sostiene (in sintesi):

– che la volontà di avvalersi della sanatoria si ricava dall’avvenuto tempestivo versamento dell’oblazione e dell’adempimento degli altri oneri procedimentali stabiliti dalla legge;

– che l’immobile è regolarmente accatastato e munito del certificato di idoneità statica;

– che quindi si è formato il silenzio assenso ex art. 39, comma 4, della L. n. 724/94;

– che il provvedimento di rigetto è tardivo e non tiene conto della sussistenza dei presupposti per la formazione del silenzioassenso;

– che questo Tribunale con la sentenza n. 1366/2001 avrebbe dato rilievo alla possibilità di ricavare aliunde la volontà inequivoca di ottenere il condono anche in caso di spedizione oltre i termini della domanda formale;

– che il versamento degli oneri preclude comunque al Comune l’adozione dei provvedimenti sanzionatori preannunciati.

6. Il ricorso è infondato.

Il termine di presentazione della domanda di condono edilizio ha infatti carattere perentorio (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 4 dicembre 2008, n. 1558), trattandosi di un istituto a carattere eccezionale (a differenza della sanatoria ex art. 36 T.U. edilizia, che prevede termini la cui perentorietà è controversa in giurisprudenza): dato, questo, che trova conferma nel tenore letterale della disposizione dell’art. 39, comma 4 della L. n. 724/94 (come modificato dall’art. 14, d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, conv. in l. 22 marzo 1995, n. 85), il quale contiene l’inciso "a pena di decadenza".

La medesima disposizione prevede che entro il termine di decadenza debbano essere effettuate sia la presentazione della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria sia la presentazione della prova del pagamento dell’oblazione, con ciò escludendo che quest’ultimo adempimento possa surrogare il primo. Ciò è comprensibile alla luce del fatto che l’istanza di parte, completa dei requisiti previsti, ha il carattere di esplicita, formale e inequivoca manifestazione di volontà idonea ad attivare il procedimento in questione su basi di ragionevole certezza giuridica.

Né il termine decadenziale può essere eluso con il riferimento ad altre considerazioni, come le difficoltà derivanti dall’inadempimento di collaboratori e di terzi, trattandosi di profili inidonei allo scopo, alla stregua dei criteri comunemente ricevuti, secondo i quali questo tipo di termine non può essere prorogato, sospeso o interrotto se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge (cfr.Cassazione civile, sez. un., 26 luglio 2006, n. 17002).

In assenza di una formale e tempestiva attivazione del procedimento nel termine di decadenza, sono quindi irrilevanti le altre considerazioni di parte ricorrente sulla sussistenza degli altri presupposti di legge.

Quanto alla pronuncia di questo Tribunale richiamata nel ricorso (sent. n. 1366/2001), va precisato che la stessa atteneva a un caso diverso, nel quale si discuteva non dell’assoluta omessa presentazione di una domanda, bensì dell’interpretazione di una dichiarazione effettivamente e tempestivamente presentata.

Rimangono poi estranee a questo giudizio le questioni attinenti ai presupposti per l’estinzione del reato o per l’adozione dei provvedimenti demolitori.

Da ultimo, nella memoria presentata in vista dell’udienza di discussione, parte ricorrente fa riferimento all’avvenuta presentazione di una nuova e successiva istanza di condono ai sensi della normativa del 2003 (cd. "terzo condono").

Il Collegio precisa che questa affermazione, peraltro non documentalmente provata, rimane anch’essa estranea al presente giudizio, nel senso che la reiezione del presente ricorso non pregiudica le determinazioni dell’Amministrazione sulla successiva domanda di condono.

7. Il ricorso va dunque respinto.

8. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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