Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-06-2011, n. 12104 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- La sentenza attualmente impugnata – in parziale accoglimento dell’appello della La Doria s.p.a. e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 487 del 30 marzo 2006 – ribadisce la condanna della società appellante al pagamento, in favore di ciascuno dei lavoratori C.G., + ALTRI OMESSI a titolo di risarcimento del danno per la mancata assunzione, dell’importo pari alla retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata a ciascuno di loro dalla data in cui è stata avanzata la richiesta ex art. 410 cod. proc. civ. fino alla data della sentenza di primo grado, previa detrazione dell’indennità di mobilità eventualmente percepita nel medesimo periodo, con accessori come per legge. Per il resto, conferma la suddetta sentenza del Tribunale.

La Corte d’appello di Salerno, afferma, concordando sostanzialmente con quanto già precisato dal Tribunale, quanto segue:

1) con il primo accordo, in data 7 gennaio 2000, sottoscritto presso il Ministero del lavoro tra la Star s.p.a. e le OO.SS. nazionali di categoria, la società si è impegnata ad attuare, nel corso del periodo di CIGS, un "piano di gestione" del personale, che, fra l’altro, prevedeva espressamente, la ricollocazione mediante proposte occupazionali a parità di qualifica o, comunque, privilegiando la professionalità acquisita;

2) il suddetto obiettivo sarebbe stato perseguito in modo articolato, mediante: a) il trasferimento presso stabilimenti della Star diversi da quello di (OMISSIS); b) l’assunzione da parte della La Doria s.p.a. nei termini del piano industriale, di cui allo specifico accordo; c) eventuali esodi volontari incentivati; d) mobilità concordata;

3) con il secondo accordo, sottoscritto lo stesso 7 gennaio 2000 sempre presso il Ministero del lavoro e sempre con le OO.SS. nazionali di categoria, la società La Doria – sulla premessa di essere interessata ad acquisire l’area Star di (OMISSIS) per sviluppare un piano industriale con investimenti di circa 61 miliardi per la riconversione del sito produttivo – ha dichiarato la propria disponibilità, a fronte del suddetto piano industriale, ad assumere a tempo indeterminato nel sito produttivo di (OMISSIS) o, comunque, nell’ambito delle aziende o degli stabilimenti locali controllati dalla Star, venti unità entro la fine del 2000, sedici unità entro il primo semestre 2001, dieci unità entro il primo semestre 2000, 15 unità entro il secondo semestre 2002;

4) la sostanziale contestualità degli accordi, l’identità della sede della sottoscrizione e delle sigle sindacali coinvolte, l’unicità della problematica affrontata, la coincidenza dell’obiettivo perseguito (ricollocazione del personale per attutire l’impatto della scelta della Star) e, soprattutto l’espresso rinvio, contenuto nel primo accordo, al piano industriale richiamato nel secondo accordo, sono elementi convergenti verso la configurabilità di un’unica sostanziale intesa;

5) conseguentemente è configurarle, nel suddetto accordo firmato dalla La Doria e collegato con l’altro, un’ipotesi di contratto a favore di terzi;

6) la concreta individuazione dei lavoratori da assumere risulta essere stata effettuata dalla La Doria, con una nota inviata alla Star il 13 ottobre 2000, nella quale erano indicati alcuni degli attuali ricorrenti;

7) peraltro anche i lavoratori non espressamente menzionati nella suddetta nota possono beneficiarne in quanto, oltre ad essere determinabili perchè versanti nella condizione prevista dal menzionato accordo, avevano manifestato, al momento della sottoscrizione del verbale di conciliazione, la loro incondizionata adesione alle complessive intese sindacali sottoscritte il 7 gennaio 2000 e non risulta che altri avrebbero dovuto essere preferiti;

8) è da escludere che l’accordo del 19 febbraio 2002 abbia avuto un effetto risolutivo dell’accordo del 7 gennaio 2000, per varie ragioni: a) il secondo accordo è stato sottoscritto con soggetti diversi (OO.SS. di livello provinciale) rispetto agli originari stipulanti (OO.SS. di livello nazionale); b) con il suddetto verbale sottoscritto in sede conciliativa i lavoratori inseriti o inseribili nella lista di quelli da assumere avevano già espresso la propria adesione e reso noto l’impegno irrevocabile rispetto al primo accordo; c) non era configurabile come rinuncia la mancata richiesta di assunzione alla scadenza del termine previsto, in quanto la rinuncia deve essere espressa o ricavarsi da condotte univoche, non bastando la mera inerzia nell’azionare il diritto;

9) nell’ipotesi di successione di contratti collettivi è possibile anche la modifica delle condizioni dei lavoratori in pejus, però in tal caso resta sempre il limite dell’intangibilità dei diritti quesiti, cioè di quei diritti entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, quale è nella specie il diritto all’assunzione;

10) la situazione di crisi aziendale prospettata dalla La Doria, non può configurare una impossibilità sopravvenuta dell’obbligo di procedere alle assunzioni in argomento;

11) è fondato il motivo di gravame della società in merito alla necessità di tenere conto, nella quantificazione della pretesa risarcitoria, dell’aliunde perceptum rappresentato dall’indennità di mobilità, nel frattempo eventualmente erogata ai lavoratori nel medesimo periodo;

12) conseguentemente, tale indennità va detratta nei confronti di tutti coloro che l’hanno percepita.

2.- Il ricorso di La Doria s.p.a. domanda la cassazione della sentenza per tredici (in realtà dodici) motivi; resistono con controricorso i suddetti lavoratori.

Nonostante la regolare notifica degli atti, la Star s.p.a. non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio.

3.- Le parti costituite hanno depositato anche memorie ex art. 378 cod. proc. civ., nelle quali hanno preliminarmente dedotto che C.G., + ALTRI OMESSI in corso di causa hanno sottoscritto sei verbali di conciliazione in sede sindacale – ritualmente depositati in copia presso la cancelleria di questa Corte – concernenti la presente controversia, debitamente sottoscritti anche dal rappresentante della La Doria s.p.a.
Motivi della decisione

1- Rileva, in primo luogo, il Collegio che, come si è detto, in corso di causa sono stati depositati sei verbali di conciliazione in sede sindacale concernenti la presente controversia, debitamente sottoscritti dai lavoratori C.G., + ALTRI OMESSI oltre che dal rappresentante della La Doria s.p.a.

Dai suddetti verbali di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto accordi transattivi concernenti la controversia de qua, dandosi reciprocamente atto di aver risolto, al momento, ogni questione derivante direttamente o indirettamente dagli intercorsi rapporti, oggetto del presente giudizio, e di non avere più nulla a pretendere per nessun titolo, causa o ragione derivanti dagli stessi.

I suddetti verbali di conciliazione appaiono idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle suddette parti a proseguire il processo.

Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di estinzione del giudizio nei confronti dei lavoratori sopra indicati, essendo, peraltro, venuto meno l’interesse ad agire, che deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. SU. 29 novembre 2006, n. 25278; Cass. 25 gennaio 2011, n. 1700; Cass. 7 maggio 2009, n. 10553).

2.- In definitiva, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con riguardo ai lavoratori medesimi e, tenuto conto del contenuto degli accordi transattivi intervenuti tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio, per la parte di rispettiva competenza, salvo restando che nulla va disposto per le spese nei confronti della Star s.p.a. che non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio.

La suddetta estinzione, ovviamente, non riguarda la parte della controversia che si riferisce ai rapporti tra la ricorrente e i lavoratori C.A., + ALTRI OMESSI . 3.- Col primo,secondo e terzo motivo, trattati unitariamente dalla ricorrente, viene dedotta:

a) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1411, 1321, 1322, 1326, 1362, 1363 e 1372 cod. civ. e il vizio di motivazione laddove la Corte territoriale ha ritenuto che gli accordi del 7 gennaio 2000 abbiano realizzato "un’unica sostanziale intesa";

b) la violazione degli artt. 1411, 1362 e 1363 cod. civ. nonchè il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente qualificato come contratto a favore di terzo l’accordo sindacale sottoscritto dalla società La Doria in data 7 gennaio 2000, nonostante che da tale accordo o da quello in pari data sottoscritto dalla Star s.p.a. non fossero individuati o individuabili i relativi beneficiari;

c) la violazione degli artt. 1411, 1362 e 1363 cod. civ. nonchè il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente qualificato come contratto a favore di terzo l’accordo sindacale sottoscritto dalla La Doria in data 7 gennaio 2000, il quale viceversa conteneva un mero impegno programmatico e non un impegno all’assunzione, neanche alla luce del contestuale accordo siglato dalla Star.

La società ribadisce in proposito che i due suddetti accordi sono stati stipulati volutamente in maniera separata e gli impegni con ciascuno di essi assunti non erano in alcun modo comunicabili all’altro.

Riportando il contenuto testuale dei due accordi, la ricorrente ne desume che nessun diritto soggettivo era stato stipulato da La Doria in favore dei dipendenti Star. La società ricorrente avrebbe infatti dichiarato unicamente la propria disponibilità ad assumere a tempo indeterminato n. 61 e a tempo determinato n. 20 dei 137 dipendenti Star in precedenza addetti al sito, senza indicare alcun criterio di identificazione dei dipendenti da assumere stabilmente, di quelli a termine e di quelli da non assumere.

In mancanza di determinazione dei beneficiari non sarebbe pertanto sostenibile la qualificazione del contratto come a favore di terzi, viceversa da ritenere meramente programmatico, anche alla luce del fatto che con esso erano anche previste verifiche semestrali relativamente allo sviluppo del piano e alla individuazione delle professionalità da assumere.

4. – Col quarto motivo, la La Doria s.p.a. censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1411, 1321, 1324, 1362, 1363, 1372 e 2702 cod. civ. nonchè per vizio di motivazione, laddove la Corte ha ritenuto che la individuazione dei terzi beneficiari del preteso contratto a favore di terzi fosse avvenuta con la nota del 13 ottobre 2000 inviata da La Doria stessa alla Star s.p.a.

Con tale lettera la prima società ha effettivamente comunicato alla seconda i nominativi di coloro che si dichiarava disposta ad assumere alle cadenze stabilite, tra i quali figuravano nel primo semestre del 2002 anche sei degli originari ricorrenti nel presente giudizio, ma ciò non poteva essere qualificato nei termini ritenuti dalla sentenza, sia perchè tale individuazione non era stata contestuale alla stipula dell’accordo del 7 gennaio 2000, come invece sarebbe stato necessario, sia e soprattutto perchè la comunicazione della pretesa individuazione non era stata effettuata nei confronti del soggetto stipulante tale accordo (le OO.SS.) o nei confronti dei pretesi beneficiari.

5.- Tali primi quattro motivi, che conviene trattare congiuntamente, sono infondati (nello stesso senso: Cass. 26 giugno 2009, n. 15073, relativa alla medesima vicenda, con riguardo ad altri lavoratori).

Essi investono sia l’uso fatto dalla Corte territoriale delle regole legali di interpretazione dei contratti, sia la motivazione con la quale tale interpretazione viene argomentata.

L’interpretazione della volontà negoziale, anche in ordine alla sussistenza di un collegamento negoziale tra due contratti (Cass. 8 ottobre 2008, n. 24792) costituisce infatti un accertamento di fatto, come tale riservato ai giudici di merito e pertanto incensurabile in sede di legittimità se non per vizi attinenti ai criteri legali di ermeneutica contrattuale o ad una motivazione carente o contraddittoria nella relativa motivazione.

In proposito, va ribadito che i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia, in forza del quale, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, quelli strettamente interpretativi o sulla interpretazione ( artt. 1362-1365 cod. civ.) prevalgono su quelli interpretativi – integrativi o di interpretazione ( artt. 1366-1371 cod. civ.), ove la concreta applicazione degli stessi risulti da sola sufficiente a rendere pienamente conto della comune intenzione delle parti (vedi, al riguardo, ex plurimis, Cass. 9 febbraio 2006, n. 9553).

Nell’ambito dei canoni strettamente interpretativi risulta poi nella legge prioritario il criterio fondato sul significato letterale delle parole, di cui all’art. 1362 c.c., comma 1, con la conseguenza che questo può orientare in maniera conclusiva, da solo, l’operazione ermeneutica, ove renda assolutamente evidente l’intenzione delle parti.

Non va peraltro taciuto soprattutto con riguardo alla interpretazione dei contratti e accordi collettivi di diritto comune di vario livello – che costituiscono sovente il frutto di una faticosa e non sempre efficace ricerca di un compromesso – che il dato letterale della norma possa risultare ambiguo, per cui si rende necessario ricorrere agli altri canoni strettamente interpretativi, in particolare quelli di cui all’art. 1362 c.c., comma 2 e all’art. 1363 cod. civ. e, in caso di insufficienza, a quelli interpretativi – integrativi.

Nel caso in esame, nell’individuare tra i due accordi collettivi del 7 gennaio 2000 uno stretto collegamento sì da comporre una intesa unitaria, i giudici di merito si sono correttamente attenuti alle regole ora enunciate.

Valorizzando, anche alla stregua del tenore letterale dei due accordi, i rinvii ivi esistenti dell’uno a disposizioni dell’altro accordo, la Corte territoriale ha infatti ritenuto, con motivazione adeguata, di desumere da essi e dal contesto, come accertato in giudizio in giudizio, elementi nel loro complesso inequivocabilmente convergenti nel senso di individuare nei due accordi, stipulati in data 7 gennaio 2000 presso il Ministero del lavoro, rispettivamente, da Star s.p.a. e da La Doria s.p.a. con le 00.SS. nazionali di categoria, un’unica sostanziale intesa.

Tale convincimento è argomentato dalla Corte territoriale in maniera logicamente conseguente col rilievo della contestualità della stipula dei due accordi presso la medesima sede istituzionale, dell’identità delle sigle sindacali stipulanti, della unicità della problematica affrontata (la progettata riqualificazione del sito produttivo di (OMISSIS) ad opera de La Doria dopo l’abbandono dello stesso da parte della Star), della coincidenza dell’obiettivo perseguito (ricollocazione del personale per attutire l’impatto occupazionale della decisione della Star) nonchè, tra l’altro e soprattutto, del rinvio del primo accordo al secondo per ciò che riguarda il piano industriale della società La Doria, comportante l’assunzione di un certo numero di dipendenti ex Star (61 a tempo indeterminato e 20 a termine) da parte di tale società.

All’interno di tale sostanziale unitaria intesa trilaterale, i giudici hanno isolato, per ciò che appariva di interesse in causa, una parte di essa qualificata in termini di contratto a favore di terzo (come in linea di massima possibile nell’esercizio di una autonomia negoziale diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela:vedi Cass. 8 ottobre 1991, n. 10560), in cui il sindacato assume la veste di parte stipulante, la La Doria di parte promittente nei confronti di alcuni lavoratori che sarebbero stati licenziati dalla Star.

Con riguardo alla natura di vero e proprio impegno della La Doria a procedere, nei tempi stabiliti nell’accordo, all’assunzione di alcuni ex dipendenti Star, la Corte ha adeguatamente motivato dal tenore delle parole usate e dalla irrilevanza sul piano considerato della previsione di verifiche semestrali sull’avanzamento del piano e sui profili professionali del personale interessato all’inserimento, in particolare ritenendo quest’ultimo punto successivamente superato, per quanto interessa la causa, dalla concreta individuazione dei nominativi del personale da assumere, di cui subito si dirà.

Quanto alla determinabilità e alla successiva concreta determinazione dei soggetti beneficiari del contratto, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato come i piani congiunti Star- La Doria comportassero la ricollocazione o comunque la sistemazione definitiva di tutto il personale del sito (137 dipendenti) secondo l’articolazione delle misure ivi individuate, che consentiva, per esclusione, l’individuazione di coloro che sarebbero stati assunti a tempo indeterminato da La Doria, comunque concretamente affidata, alla luce del comportamento successivo delle parti, all’accordo tra le due imprese, sfociato nella nota inviata da tale società alla Star in data 13 ottobre 2000, con l’indicazione dei nominativi che sarebbero stati assunti nei tempi già indicati nell’accordo del 7 gennaio (da comunicare evidentemente anche agli interessati, in ragione della differenziata erogazione degli incentivi per essi convenuta). Tra i beneficiari figuravano anche alcuni degli attuali resistenti, la cui assunzione era stata prevista entro il primo semestre del 2002, ma comunque dovevano intendersi implicitamente ricompresi anche gli altri, visto che, oltre ad essere determinabili (perchè si trovavano nella condizione prevista dall’indicato accordo), avevano manifestato la loro adesione in sede conciliativa e non risultavano esservi altri lavoratori da preferire.

Pertanto, la Corte d’appello di Salerno ha ritenuto che l’accettazione della proposta di assunzione o meglio la dichiarazione di voler profittare della stipulazione in proprio favore fosse stata effettuata dai lavoratori coi verbali di conciliazione stipulati al termine dei rapporti con la Star, delegata a ricevere tali dichiarazioni, verbali che infatti richiamavano anche gli accordi collettivi sottoscritti il 7 gennaio 2000; pertanto comunque in data antecedente al successivo accordo collettivo risolutorio del 19 febbraio 2002.

Questa complessa ricostruzione della volontà contrattuale in una fattispecie ritenuta di collegamento negoziale viene contestata dalla società ricorrente con rilievi che attengono a dati formali, di cui i giudici di merito hanno tenuto conto, svalutandone in maniera non irragionevole la significatività; parcellizzando la considerazione dei singoli elementi, viceversa assunti dalla Corte come significativi nel loro complesso del ritenuto collegamento;

contrapponendo una propria diversa "lettura" degli accordi a quella fatta propria dai giudici (sulla inammissibilità di siffatta censura vedi, per tutte, Cass. 18 aprile 2008, n. 10203); in definitiva, senza riuscire pertanto a individuare uno o più specifici vizi logici nella motivazione della sentenza (nello stesso senso: Cass. 26 giugno 2009, n. 15073, cit.).

6. – Col quinto motivo, la società deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, laddove la Corte territoriale ha omesso di valutare le deposizioni testimoniali confermative della mancata determinazione e determinabilità, all’atto della stipulazione dell’accordo del 7 gennaio 2000, dei singoli lavoratori in favore dei quali sarebbe sorto il preteso obbligo dell’assunzione a tempo indeterminato.

Anche questo motivo non merita accoglimento.

Dal punto di vista formale va precisato che esso non è conforme a quanto dispone l’art. 366-bis cod. proc. civ. (applicabile nella specie ratione temporis) il quale, nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, stabilisce che, nell’ipotesi in cui venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta, a pena di inammissibilità, una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso -in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (vedi per tutte: Cass. 25 febbraio 2009, n. 4556; Cass. SU 12 maggio 2008; n. 11652).

Peraltro, nel merito il motivo è infondato. Infatti, per "diritto vivente", il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (vedi per tutte: Cass. SU 11 giugno 1998, n. 5802; Cass. 9 agosto 2004, n. 15355; Cass. 23 dicembre 2009, n. 27162).

Nel caso in esame dalla sentenza impugnata risulta che la Corte territoriale non ha omesso di valutare le deposizioni testimoniali in argomento, ma le ha considerate inutili, al fine di ricostruire la volontà aziendale nell’ambito della suddetta complessa vicenda, sia per la loro genericità sia, comunque, per il loro contenuto, così fornendo una plausibile e logica motivazione della scelta operata al riguardo.

7- Con il sesto motivo la ricorrente deduce alla violazione degli artt. 1411, 1321, 1324, 1362, 1363, 1372 e 2702 cod. civ. e al vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte d’appello ritenuto individuati come terzi beneficiari del suddetto contratto a favore di terzi del 7 gennaio 2000 anche B.A., + ALTRI OMESSI ancorchè essi non siano mai stati compresi in alcun elenco di individuazione e ad essi non sia stato fatto alcun riferimento nella nota del 13 ottobre 2000 inviata dalla La Doria alla Star.

8.- Con il settimo motivo si denuncia violazione degli artt. 1411 e 2697 cod. civ. nonchè vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte salernitana qualificato il citato accordo del 7 gennaio 2000 come contratto a favore di terzi, nonostante che i lavoratori non abbiano alcuna prova dell’interesse dei soggetti contraenti (OO.SS.) alla stipulazione in proprio favore (come terzi beneficiari).

La ricorrente sostiene che l’interesse dell’Organizzazione sindacale stipulante presuppone che i terzi beneficiari siano iscritti a tale Organizzazione e che, a fronte di un specifica contestazione sul punto, i lavoratori ricorrenti avrebbero dovuto fornire la prova della propria iscrizione ad una delle OO.SS. che hanno stipulato l’accordo del 7 gennaio 2000. 9.- L’ottavo motivo di ricorso è relativo alla violazione degli artt. 1411, 1362 e 1363 cod. civ. e al vizio di motivazione, per avere la Corte d’appello ritenuto che al momento dell’accordo risolutorio del 19 febbraio 2002, il preteso diritto all’assunzione dei lavoratori ricorrenti fosse ormai acquisito al loro patrimonio e quindi non revocabile dai contraenti.

Viceversa i suddetti lavoratori, prima di tale accordo, non avevano mai formulato nei confronti de La Doria la dichiarazione di voler profittare della stipulazione in proprio favore pretesamene contenuta nell’accordo sindacale del 7 gennaio 2000, dichiarazione che a norma dell’art. 1411 cod. civ. deve essere effettuata "anche in confronto del promittente". 10.- Ulteriormente sviluppando le censure di cui al motivo precedente, con il decimo (in realtà nono) motivo, la società, deducendo la violazione degli artt. 1411, 1321, 1372 e 2697 cod. civ. e il vizio di motivazione, rileva che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto le transazioni di cui ai verbali di conciliazione individuali concluse al termine del rapporto tra i lavoratori e la Star fossero opponibili anche alla La Doria s.p.a., in quanto concretizzanti nei confronti di quest’ultima la pretesa "dichiarazione di voler profittare del contratto a proprio favore".

La Doria era viceversa rimasta del tutto estranea a tale conciliazione e ne aveva appreso l’esistenza solo nel corso del presente giudizio.

11 – In ulteriore sviluppo della censura in esame, la società con il decimo motivo censura per violazione degli artt. 1411, 1321 e 2697 cod. civ. e per vizio di motivazione la sentenza impugnata per avere ritenuto espressa nei predetti verbali di conciliazione con la Star le dichiarazione di voler profittare del contratto a favore di terzo stipulato tra 00.SS. e La Doria, mentre in tale sede i lavoratori si sarebbero limitati a dichiarare di conoscere e di aderire alle complesse intese sindacali sottoscritte in data 7 gennaio 2000. 12 – L’undicesimo motivo riguarda la violazione degli artt. 1256 e 1463 cod. civ. nonchè il vizio di motivazione, laddove la Corte ha ritenuto che l’esubero di personale (pari a 41 unità) denunciato da La Doria in apertura della procedura di mobilità avviata nel 2002 non rappresentasse una ipotesi di impossibilità sopravvenuta di procedere all’assunzione degli ex dipendenti Star.

13.- I motivi ora illustrati vanno esaminati congiuntamente.

In linea generale, tale esame può ritenersi sostanzialmente assorbito da quanto finora argomentato in ordine alla corretta ricostruzione della vicenda contrattuale operata dalla Corte d’appello.

Si può, comunque, soggiungere che:

1) quanto al sesto e al settimo motivo, la qualità dei soggetti stipulanti, così come non rendeva necessaria una ulteriore dimostrazione del relativo interesse alla stipulazione in favore anche degli attuali controricorrenti – essendo istituzionalmente i sindacati portatori di un interesse collettivo alla conservazione dell’occupazione, in particolare in sede di partecipazione alla procedure di cui alla L. n. 223 del 1991 (vedi: Cass. 26 giugno 2009, n. 15073 cit.) – allo stesso modo non comportava la necessità della specifica indicazione dei nominativi di tutti i potenziali beneficiari dell’accordo del 7 gennaio 2000, atteso che, come correttamente precisato dalla Corte d’appello di Salerno, essi erano comunque individuabili sia per il fatto di trovarsi nella condizione prevista dall’accordo stesso sia perchè avevano manifestato la propria adesione in sede conciliativa;

2) quanto all’ottavo motivo, pur ammettendo che la dichiarazione di voler profittare della stipulazione da parte dei resistenti sia stata formulata nei confronti della La Doria solo con la richiesta di tentativo di conciliazione e col ricorso, resta fermo che in via di principio fino a tale dichiarazione la stipulazione può essere revocata solo dallo stipulante che nei contratti collettivi contenenti, come ritenuto nel caso di specie, clausole c.d.

"obbligatorie" non può certamente essere un sindacato diverso da quello stipulante (provinciale invece che nazionale, come è pacifico in causa);

3) il nono e il decimo motivo appaiono superati dalle considerazioni sviluppate in precedenza, visto che attengono sempre alla ricostruzione e valutazione della vicenda contrattuale operata dalla Corte d’appello e già considerata corretta dal Collegio;

4) infine è infondato l’undicesimo motivo di ricorso: l’esonero dall’obbligo di assumere potendo derivare unicamente dal sopravvenire di un evento che oggettivamente e in modo assoluto impedisca la possibilità della relativa prestazione (quali la cessazione dell’attività aziendale conseguente alla disgregazione del relativo patrimonio oppure la perdita della disponibilità della struttura aziendale: vedi Cass. 26 luglio 2002, n. 11121), mentre è da escludere la rilevanza di mere difficoltà finanziarie (Cass. 20 gennaio 2009, n. 1399) o di difficoltà produttive e anche in conseguenza di crisi aziendali regolarmente accertate (Cass. 13 luglio 2000, n. 9307);

5) poichè gli eventi sopravvenuti che avrebbero, secondo la società, impedito l’assunzione del ricorrente atterrebbero sostanzialmente a situazioni di mera difficoltà, anche tale motivo non ha fondamento (vedi: Cass. 26 giugno 2009, n. 15073 cit.).

13 – Infine, con il dodicesimo e ultimo motivo, la società deduce – in via subordinata rispetto ai precedenti motivi – la violazione degli artt. 1223, 1227, 2702, 2697 cod. civ. nonchè artt. 421 e 437 cod. proc. civ. e il vizio omessa motivazione della sentenza impugnata, laddove la Corte d’appello non ha detratto, dalla quantificazione del risarcimento dei danni, quanto percepito dai ricorrenti a titolo di compensi retributivi nonchè a titolo di TFR, per effetto dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato conclusi con la società La Doria, nel periodo compreso tra l’anno 2000 e l’anno 2005. 14.- Questo motivo va accolto.

Com’è noto, in base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, in tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto della reintegrazione disposta dal giudice ai sensi dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, l’eccezione con la quale il datore di lavoro, al fine di vedere ridotto al limite legale delle cinque mensilità di retribuzione l’ammontare del suddetto risarcimento, deduca che il dipendente licenziato ha percepito un altro reddito per effetto di una nuova occupazione, ovvero deduca la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l’aggravamento del danno, non fa valere alcun diritto sostanziale di impugnazione, nè l’eccezione stessa è identificabile come oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte. Pertanto, allorquando vi è stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possono ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trame d’ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l’acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato (vedi per tutte: Cass. SU. 3 febbraio 1998, n. 1099 e, da ultimo, Cass. 21 aprile 2009, n. 9464).

Ciò esclude che l’eccezione relativa all’aliunde perceptum sia qualificabile come eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile d’ufficio e soggetta al regime di decadenza di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ., essendo invece da qualificare come eccezione cosiddetta impropria o in senso lato. Ne consegue che essa è rilevabile anche d’ufficio, a condizione che il convenuto datore di lavoro in qualsiasi momento del giudizio di primo grado o anche in appello fornisca la prova, del cui onere è gravato, non solo del fatto che il lavoratore licenziato abbia assunto nel frattempo una nuova occupazione, ma anche di quanto ha percepito, essendo questo il fatto che riduce l’entità del danno presunto (Cass. 26 ottobre 2010, n. 21919).

Nella specie, non è in contestazione che la società La Doria abbia prodotto nel corso del giudizio di primo grado la documentazione relativa ai contratti a tempo determinato stipulati con gli attuali controricorrenti, chiedendo che ai fini della determinazione dell’eventuale risarcimento dei danni in loro favore, venisse sottratto quanto percepito per effetto di tali contratti, al pari di quanto riscosso a titolo di indennità di mobilità.

Tali richieste, del tutto disattese dal Tribunale, sono state ribadite nel ricorso in appello e la Corte d’appello si è limitata ad accogliere quella riguardante l’indennità di mobilità, non esaminando, senza alcuna giustificazione, l’altra richiesta.

In tal modo la Corte salernitana, se ha mostrato di seguire il suindicato indirizzo interpretativo di questa Corte in merito alle condizioni di ammissibilità dell’eccezione dell’aliunde perceptum, però non ha fornito alcuna indicazione degli elementi da cui ha tratto il convincimento di limitare nel suddetto modo l’accoglimento dell’eccezione stessa, rendendo così impossibile ogni controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento in questa sede (vedi per tutte: Cass., 18 novembre 2010, n. 23296).

Ne consegue che, in questa parte, la sentenza deve essere cassata per un nuovo esame della richiesta della società La Doria di detrarre dalle somme dovute a titolo di risarcimento del danno per mancata assunzione in favore di ciascuno degli attuali controricorrenti – di importo pari alla retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata a ciascuno dalla data in cui è stata avanzata la richiesta ex art. 410 cod. proc. civ. fino alla data della sentenza di primo grado – quanto eventualmente percepito, a titolo di retribuzione e di TFR, per effetto dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati con la medesima società nel suindicato periodo, quali risultanti dalla documentazione prodotta in giudizio dalla La Doria s.p.a.

15.- In sintesi, sulla base delle considerazioni svolte:

a) deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione tra le parti delle spese di lite, in riferimento a C.G., + ALTRI OMESSI ;

b) nulla spese, per questa parte, nei confronti della Star s.p.a. che non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio;

c) in riferimento a C.A., + ALTRI OMESSI deve essere accolto l’ultimo (dodicesimo) motivo di ricorso, con rigetto degli altri e cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara l’estinzione del giudizio e compensa tra le parti le relative spese giudiziali nei confronti di C.G., + ALTRI OMESSI . Nulla spese, per questa parte, nei confronti della Star s.p.a.

Accoglie l’ultimo (dodicesimo) motivo di ricorso e rigetta gli altri in riferimento a C.A., + ALTRI OMESSI . Cassa la sentenza, impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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