Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 01-07-2010, n. 15646 COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

rilevato che T.L., dipendente del Ministero della Giustizia in qualità di collaboratore amministrativo contabile, area (OMISSIS), posizione economica (OMISSIS), ha partecipato ad un concorso bandito nell’anno 2000 per la copertura di 499 posti nella medesima area (OMISSIS), posizione economica (OMISSIS), riservati al personale dell’Amministrazione Penitenziaria; che non essendo stata inserita nella graduatoria per difetto dei requisiti previsti dal bando, la T. si è rivolta al giudice del lavoro del Tribunale di Roma per ottenere l’annullamento del bando stesso, la disapplicazione del provvedimento di esclusione dalla graduatoria ed il pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza dello svolgimento, fin dall’anno 1985, delle superiori funzioni proprie del profilo di revisore, interprete e traduttore;

che con sentenza depositata il 22/10/2004, il giudice adito ha dichiarato il difetto di giuristizione dell’AGO sulle domande concernenti il concorso ed il pagamento delle maggiori retribuzioni relative al periodo anteriore al 30/6/1998, rigettando nel merito le ulteriori pretese dell’attrice;

che analoga declinatoria della giurisdizione è stata successivamente resa dal TAR del Lazio, davanti al quale la T. aveva riproposto la richiesta di annullamento del bando di concorso, della esclusione dalla graduatoria e di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti;

che la T. ha presentato allora ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 2, con il quale ha richiesto alla Corte di Cassazione di voler dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario;

che anche il Ministero della Giustizia ha concluso in tal senso perchè, nel caso di specie, si discuteva di un concorso per il passaggio da una qualifica ad un’altra della medesima area funzionale;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti e ribadito che il conflitto negativo ha riguardato unicamente le domande di annullamento del bando e della esclusione dalla graduatoria (sulle quali soltanto deve perciò pronunciarsi questa Corte), osserva il Collegio che quello di cui trattasi è stato un concorso riservato ai dipendenti per la progressione all’interno della medesima area di appartenenza;

che in applicazione del principio più volte affermato da queste Sezioni Unite (C. Cass. 2006/10419, 2007/220, 2007/23439, 2008/26295, 2008/28058, 2009/3051 e 2009/21558), va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario con conseguente cassazione, su questo solo punto, della sentenza resa dal giudice del lavoro del Tribunale di Roma, davanti al quale sì rimettono le parti;

che in considerazione delle richieste da queste ultime avanzate, vanno fra di loro compensate le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa sul punto la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma, rimette le parti davanti a quest’ultimo e compensa fra di loro le spese del presente giudizio di legittimità.
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