T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., 15-03-2011, n. 622 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti impugnavano gli atti in epigrafe indicati deducendone l’illegittimità per: Violazione e falsa applicazione dell’articolo 49 legge regionale n. 16/96. Violazione per mancata ed erronea applicazione degli articoli 56, 57 e 59 della legge regionale 16/1996. Violazione dell’articolo 12 preleggi. Eccesso di potere per l’illogicità manifesta e difetto di presupposto; difetto di motivazione. Eccesso di potere per violazione di circolare.

Si costituivano le amministrazioni intimate chiedendo il rigetto del ricorso.

Indi all’udienza pubblica del 9 febbraio 2011 la causa passava in decisione.
Motivi della decisione

Con la presente controversia viene dedotta l’illegittima formazione della graduatoria per l’inserimento nel contingente distrettuale di operai ai quali, sulla base della legge regionale prima richiamata, viene attribuita la garanzia occupazionale anche ai fini previdenziali. In particolare i ricorrenti ritengono che i provvedimenti impugnati siano stati assunti in violazione della legge regionale n. 16/96 in considerazione del fatto che, anche per la formulazione della graduatoria relativa gli addetti delle squadre di pronto intervento, si deve tener conto della graduatoria unica ex articolo 49. Se l’amministrazione avesse seguito correttamente i criteri indicati in ricorso, i ricorrenti, in considerazione della lunga iscrizione negli elenchi anagrafici e del possesso di specifica qualifica, sarebbero stati utilmente collocati in graduatoria.

A giudizio del Collegio occorre preliminarmente effettuare una ricognizione delle norme applicabili. Come di recente affermato dalla Corte di Cassazione:"… La L.R. Sicilia 6 aprile 1996, n. 16, art. 46, prevede che l’Amministrazione Forestale si avvale, in ciascun distretto, dell’opera:

a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;

b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per 151 giornate ai fini previdenziali;

c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per 101 giornate ai fini previdenziali.

Gli artt. 47 e 48, regolano la formazione dei contingenti degli operai a tempo indeterminato e degli operai con garanzia occupazionale di 151 e 101 giornate lavorative.

L’art. 49, dispone, al comma 1, l’istituzione in ogni distretto, per il completamento del contingente previsto dall’art. 48, comma 5 (completamento del contingente della fascia occupazionale di 101 giornate, una volta esauriti anche gli operai appartenenti alla fascia delle 51 giornate), di una graduatoria unica comprendente tutti i lavoratori che abbiano avuto, successivamente alla data di entrata in vigore della L.R. n. 11 del 1989, o abbiano in corso alla data di entrata in vigore della legge, un rapporto di lavoro a tempo determinato con l’Amministrazione Forestale.

Per essere inclusi in detta graduatoria i lavoratori interessati devono produrre apposita istanza agli uffici di collocamento dove risultano iscritti (comma 3); gli uffici di collocamento inoltrano entro trenta giorni tali istanze, debitamente istruite, alle commissioni provinciali per la manodopera agricola, che provvedere a formulare la graduatoria di cui al comma 1 (comma 5).

I Giudici di appello hanno ritenuto che la iscrizione alle liste di collocamento, di cui al comma 3, ancorchè non specificata, non può che riguardare la prima classe, atteso che nella seconda rientrano i lavoratori occupati e nella terza i pensionati.

La interpretazione della legge è corretta.

Come ha osservato la Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 65 del 1999, "uno dei principi fondamentali sul quale il sistema del collocamento è venuto tradizionalmente a fondarsi è quello dell’ordine delle priorità che va seguito nell’avviamento al lavoro, tenendo conto delle condizioni soggettive degli aspiranti".

Il sistema del collocamento pubblico e delle tre classi di iscrizione sopra ricordato, ancorchè quasi del tutto superato per i rapporti di lavoro privato, permane per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, essendo queste ultime tenute a reclutare, tuttora, i "lavoratori da inquadrare nei livelli retributivi – funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo" attraverso selezioni effettuate fra gli iscritti nelle liste di collocamento ( L. 56 del 1987, art. 16, e succ. modifiche e integrazioni).

Dette selezioni avvengono fra aspiranti avviati numericamente, "secondo l’ordine di graduatoria risultante dalle liste delle sezioni circoscrizionali per l’impiego territorialmente competenti" ( D.P.R. n. 487 del 1994, art. 23).

Ne consegue che l’ordine di priorità nelle assunzioni, cui sono obbligate le pubbliche amministrazioni per i lavoratori con titolo di studio non superiore a quello della scuola dell’obbligo, non può che riguardare i lavoratori disoccupati, o in cerca di prima occupazione, oppure occupati a tempo parziale, sia subordinati che autonomi.

Non rientra nelle finalità del collocamento presso le pubbliche amministrazioni quella di procurare un lavoro, anche se temporaneo, a chi, essendo iscritto nella seconda classe, un lavoro, non occasionale o a tempo parziale, già lo ha.

La Regione Sicilia rientra fra le pubbliche amministrazioni; ed il suo sistema di reclutamento degli operai forestali non può discostarsi da quello sopra delineato…" (Cass., sez. lavoro, 21 maggio 2008 n. 12961).

Sempre in via preliminare occorre rilevare che per la giurisprudenza formatasi nel periodo anteriore al 1998 – data questa della cosiddetta "privatizzazione" del pubblico impiego – poteva considerarsi pubblico impiego solo quello caratterizzato da rapporti continuativi con la pubblica amministrazione (Cassazione 12 marzo 1999 n. 119), connotati dal requisito della stabilità (Cassazione 5 febbraio 1983 n. 946; Cassazione civile, sez. un., 26 agosto 1997, n. 8052; Cassazione civile, sez. un., 4 novembre 1996, n. 9531) nonché dal vincolo della subordinazione e retribuzione predeterminata oltre che dall’effettivo inserimento nell’organizzazione pubblicistica (Cassazione civile, sez. un., 1 marzo 1988, n. 2155); alcune decisioni inoltre avevano escluso la sussistenza del pubblico impiego nel caso di rapporto a termine con riguardo a dipendenti assunti a termine e per esigenze transeunti (Cassazione 20 marzo 1986 n. 1972).

Per le ragioni sino a qui esposte nel caso di specie non ricorre (né ricorreva al tempo della proposizione del ricorso) la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo esistente sino al 1998 in materia di pubblico impiego.

Conseguentemente occorre procedere alla qualificazione della situazione giuridica soggettiva vantata dal ricorrente onde individuare il giudice cui attribuire la controversia.

Per la Corte di cassazione "… la dottrina amministrativistica definisce il concorso a pubblico impiego come la procedura comprendente sia la fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione sia la successiva fase delle prove e dei confronti di capacità, diretti ad operare la selezione in modo obiettivo: fase, questa, dominata dall’esercizio di una direzionalità, non solo tecnica, ma anche amministrativa nella valutazione delle prove dei candidati da parte degli organi selettori, il che spiega la perdurante devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo. Suole così contrapporsi il sistema di reclutamento basato su liste degli uffici di collocamento e sulle relative graduatorie a quello basato sulle prove di concorso: nell’un sistema è ravvisabile solo la prima delle due basi suddette, e l’inserzione dell’aspirante nella graduatoria in base a criteri fissi e prestabiliti ne determina il reclutamento non già immediato ma solo eventuale e futuro, ossia destinato a realizzarsi se e quando si rendano vacanti uno o più posti di lavoro; nell’altro sistema sono ravvisabili entrambe le fasi suddette ed a quella della selezione segue, immediatamente e di regola, l’assunzione…"; nelle ipotesi in cui si discuta circa l’inserzione dell’aspirante in graduatorie di utilizzazione soltanto eventuale "…il soggetto privato fa valere il suo diritto al lavoro ( artt. 4 e 36 Cost.), chiedendone la realizzazione ad una pubblica amministrazione dotata di potere di accertamento e di valutazione tecnica, con la conseguenza che le relative controversie debbono essere conosciute dal giudice ordinario ai sensi degli artt. 2 l. 20 marzo 19965 n.2248, all. E e 2907 cod.civ…" (Cass., S.U. 23 novembre 2000 n. 1203).

Con riferimento ad altra ipotesi, assimilabile alla presente, le Sezioni unite hanno affermato inoltre che "appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia nella quale un lavoratore (nella specie, orfano di caduto per causa di servizio) impugni il provvedimento di cancellazione dalle liste dei disoccupati, in quanto l’iscrizione e la permanenza in dette liste, non comportando alcun apprezzamento dell’interesse pubblico, nè, quindi, l’esercizio di un potere da parte della p.a., costituiscono oggetto di diritti soggettivi dei privati interessati" (Cassazione civile, sez. un., 26 novembre 1996, n. 10489).

Alla luce delle considerazioni sino a qui esposte, non rientrando la controversia nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo perché non afferente tecnicamente al pubblico impiego e facendosi valere posizioni di diritto soggettivo, la giurisdizione spettava (e spetta) al giudice ordinario con conseguente dichiarazione di inammissibilità per difetto di giurisdizione.

Giova in ultimo ricordare che a tale conclusione è giunta anche altra decisione di questo Tar. Nella sentenza 5 aprile 2005 n. 522, infatti, è stato affermato che "…Le "graduatorie" dei contingenti distrettuali di cui alla l.r. 16/1996 sono tali solo in senso atecnico, non afferendo ad una vera e propria procedura selettiva, ma essendo formate solo sulla base di titoli e punteggi predeterminati per legge, sicchè l’inserimento in graduatoria scaturisce da una mera operazione di ricognizione dei titoli che danno diritto all’inserimento…"; e conseguentemente "… trattandosi di avviamento al lavoro presso p.a. tramite graduatorie, assimilabili quanto ai criteri di formazione alle liste di collocamento, la controversia rientra nella giurisdizione del g.o…".

Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *