T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 01-07-2010, n. 22082 COMUNE E PROVINCIA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con delibera di GM n.263 del 10.11.2009 la Giunta Municipale del Comune di Nettuno deliberava, tra l’altro, di gestire direttamente il servizio di sosta a pagamento per le aree di parcheggio, affidando le attività strumentali di supporto tecnico alla società P. s.r.l. (società interamente partecipata dallo stesso Comune), ed incaricandola di redigere una proposta operativa a contenuto tecnicoeconomico relativa al servizio stesso.

Con il ricorso in esame il Consorzio U. – affermando di essere un primario operatore nell’ambito del settore (gestione del servizio di sosta a pagamento) – ha impugnato la predetta delibera unitamente agli atti ad essa presupposti e connessi.

Nel chiederne l’annullamento, per le conseguenti statuizioni, lamenta:

1) violazione del comb.disp. degli artt.42 e 47 del D.Lgs. n.267/2000, incompetenza ed eccesso di potere per sviamento e per violazione del principio del giusto procedimento;

2) violazione e falsa applicazione dell’art.23 bis del D.Lgs. n.112 del 1998, e degli artt.42, 3 e 97 della Costituzione, violazione dell’art.1 della L. n.241 del 190 nonchè eccesso di potere per carenza istruttoria.

Ritualmente costituitosi il Comune ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Con ulteriore memoria, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Nell’udienza camerale del 13.1.2010, fissata per la discussione sull’istanza cautelare, la causa è stata rinviata al merito.

Infine, all’udienza del 9.6.2010, uditi I Difensori della parti, la causa è stata posta in decisione.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II^, accoglie il ricorso indicato in epigrafe; ed annulla – per l’effetto – il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali nella misura indicata in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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