T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., 15-03-2011, n. 616 Ammissione al concorso Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente impugna la graduatoria della selezione indetta dal CNR indicata in epigrafe, in cui si è classificato al secondo posto, per i seguenti motivi.

1. Violazione dell’art. 4, punto 6.a) del bando. Il concorrente classificatosi al primo posto non avrebbe prodotto il certificato comprovante l’invalidità.

2. Violazione, per omessa applicazione, dell’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento. Il concorrente classificatosi al primo posto non sarebbe in possesso del requisito della disoccupazione.

Con ordinanza 7 luglio 2010, n. 887, questa Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato; con ordinanza 5 novembre 2010, n. 945, il CGARS ha rigettato l’appello.

All’udienza del 26 gennaio 2011, la causa è stata trattata e trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Preliminarmente, deve essere dichiarata la tardività della produzione della memoria e dei documenti depositati dall’Amministrazione resistente in data 5 gennaio 2011, in conseguenza della violazione del termine di cui all’art. 73, comma 1, cpa, come rilevato anche da parte ricorrente in sede di discussione del ricorso.

Il ricorso deve essere accolto sotto l’assorbente profilo della mancanza, da parte del concorrente primo classificatosi, del requisito della disoccupazione.

L’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stabilisce che "…Le persone di cui al comma 1 dell’articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell’apposito elenco tenuto dagli uffici competenti (…) 2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati…"; tali disposizioni pongono la necessità, secondo l’orientamento prevalente in giurisprudenza, da cui questo Collegio non ritiene vi siano motivi per discostarsi, che al momento della domanda di partecipazione alla selezione debba sussistere il requisito della disoccupazione (Cons. Stato, Sez. VI, 5 febbraio 2010, n. 525; TAR Campania – Napoli, Sez. VIII, 16 ottobre 2008, n. 16432; sul punto anche Corte costituzionale, 11 maggio 2006, n. 190).

Il ricorrente ha versato in atti in allegato al ricorso (sub 6) la nota dell’Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina prot. n. 5841 del 21 maggio 2010, con cui il concorrente primo classificatosi è stato cancellato dagli elenchi di cui all’art. 8 della legge 68/99 a far data dal 19 febbraio 2004.

Di qui l’accoglimento del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione II interna), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna il Consiglio Nazionale delle Ricerche al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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