Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-12-2010) 22-03-2011, n. 11289 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 2.4.2007, il Tribunale di Acqui Terme, in composizione monocratica, dichiarò C.A. responsabile del reato di cui all’art. 712 c.p. e – concesse le attenuanti generiche – la condannò alla pena di Euro 200,00 di ammenda.

Avverso tale pronunzia propose gravame l’imputata, assumendo l’estraneità dell’imputata al fatto contestato e l’inutilizzabilità delle dichiarazioni dalla stessa rese agli agenti di polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari e senza la presenza del difensore. Poichè le sentenze con le quali sia stata applicata la sola pena dell’ammenda sono inappellabili, il gravame è stato convertito in ricorso per cassazione.

Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Il Giudice ha infatti erroneamente utilizzato per la dichiarazione di responsabilità della C. le dichiarazioni rese dalla medesima circa la proprietà della bicicletta, "acquistata un mese prima da un ragazzo di nome D. per la cifra di dieci euro", e tali dichiarazioni rese senza l’assistenza del difensore – allorchè nei confronti della medesima fossero già emersi indizi di reità, avendo la parte offesa riconosciuto la bicicletta oggetto di furto ai suoi danni – non potevano essere utilizzate in dibattimento (cfr.

Cass. Sez. 2^, sent. n. 19647/2008 Rv. 239784).

L’accoglimento del secondo motivo è assorbente rispetto agli altri motivi.

Considerato, infatti, che il fatto risulta commesso in (OMISSIS) in data anteriore e prossima al (OMISSIS), e che il termine massimo di prescrizione per la contravvenzione di cui all’art. 712 c.p. è di anni quattro e mesi sei, essendo oramai trascorso il termine massimo di prescrizione, la sentenza va annullata senza rinvio per essere estinto il reato per prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere estinto il reato per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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