T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 15-03-2011, n. 656 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo, notificato in data 23.7.1998 e depositato il 22.8.1998, i ricorrenti espongono di essere proprietari di un terreno sito in Augusta contrada Agnone Marina, confinante con il demanio, sul quale insiste un immobile su due elevazioni, costruito abusivamente prima del 1975 ed oggetto di sanatoria sensi della legge n.47/1985.

Con l’atto impugnato la Capitaneria del porto di Augusta ordinava ai ricorrenti il ripristino dello stato dei luoghi, per avere gli stessi occupato abusivamente suolo demaniale per metri quadri 144, costituiti dall’ampliamento della particella 881, contestando altresì la costruzione in assenza di nullaosta nell’ambito della fascia dei 30 m di rispetto.

I ricorrenti insorgevano avverso detti provvedimenti, dapprima con ricorso gerarchico all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, che tuttavia veniva rigettato, e successivamente con il ricorso in epigrafe, con il quale i ricorrenti impugnavano i provvedimenti della Capitaneria di Porto di Augusta aventi ad oggetto lo sgombero delle aree -asseritamente demaniali- occupate abusivamente, deducendo, con unico articolato motivo di ricorso, che, in una situazione di incertezza circa il confine tra la proprietà dei ricorrenti ed il suolo demaniale, l’Amministrazione non avrebbe potuto esercitare il potere di autotutela senza prima procedere alla delimitazione ai sensi dell’articolo 32 del codice navale.

Con ordinanza 2662/98 questo Tribunale accoglieva la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.

La Capitaneria del porto si costituiva il giudizio depositando documenti.

In data 24.12.2010 parte ricorrente depositava una memoria con documenti, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Anche le Amm.ni interessate producevano memoria, in data 22.12.2010.

Quindi, all’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il ricorso è passato in decisione.
Motivi della decisione

I. Preliminarmente va respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, opposta dalla Difesa Erariale, in applicazione del pacifico orientamento giurisprudenziale che afferma la giurisdizione amministrativa qualora il ricorso proposto contro una ingiunzione di sgombero di area demaniale lamenti lo scorretto esercizio dei poteri di autotutela dell’autorità marittima, in particolare sotto il profilo della omessa effettuazione della delimitazione del demanio marittimo ai sensi dell’art. 32 c. nav. e dell’art. 58 del relativo regolamento di esecuzione (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 24 marzo 2003, n. 385; C.G.A., 14 gennaio 1998, n. 4).

II. Nel merito, il Collegio ritiene il ricorso fondato, per ragioni recentemente esaminate con riferimento al ricorso n. 1137/1998 R.G., proposto da Murabito Sebastiano e Murabito Nunzia, confinanti dei ricorrenti, avverso l’ingiunzione di sgombero n. 11/97 di identico tenore e fondata sui medesimi presupposti della n.14/97, avversata con il ricorso in epigrafe.

Al riguardo, giova premettere che, dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione, si evince che i ricorrenti venivano coinvolti in un’operazione di polizia demaniale denominata "Razza stellata", avente ad oggetto abusi edilizi commessi lungo il tratto del litorale in località Agnone di Augusta, nel corso della quale veniva accertata l’esistenza della costruzione di proprietà dei ricorrenti, nonché la recinzione, di cui si è detto in premesse.

Nell’ambito di tale procedimento viene in rilievo la relazione datata 3 marzo 1997 redatta da parte della Capitaneria di porto, indirizzata alla Procura della Repubblica di Siracusa, ove, per quanto attiene alla presunta occupazione abusiva contestata ai ricorrenti, la stessa Amministrazione afferma che " trattasi di proprietà ubicate su litorale sabbioso, per cui non è da escludersi la possibilità che il mare abbia eroso la spiaggia o l’abbia ripascita".

Il rapporto di servizio del 27 febbraio 1997 evidenzia come i rilievi siano stati eseguiti in assenza dei ricorrenti e siano stati finalizzati a procedere alle verifiche sul foglio di mappa catastale, riservandosi, in ogni caso, l’Amministrazione di eseguire ulteriori accertamenti.

Occorre rilevare altresì che i ricorrenti hanno allegato al ricorso introduttivo la documentazione relativa alla pratica di sanatoria del fabbricato di loro proprietà, nell’ambito della quale vennero espressi i pareri favorevoli, ove, per quanto qui rileva, il muro in blocchetti di pietra viene definito al confine tra la propria da privata e quella demaniale (vedasi nullaosta dell’UTE del 28 giugno 1974).

Da quanto sin qui detto risulta evidente che, al momento dell’adozione dell’ingiunzione di sgombero impugnata, vi era una situazione di oggettiva incertezza circa i rispettivi confini della proprietà privata e del demanio, ammessa dalla stessa Amministrazione procedente.

E’ pur vero che la demanialità di un’area in relazione al demanio marittimo (solitamente definito come "demanio necessario") deriva direttamente dalla qualificazione giuridica di cui all’art. 822 cod. civ., in relazione alla situazione fisicotopografica dei luoghi, con conseguente irrilevanza giuridica di eventuali opere murarie, recinzioni, ecc., realizzatevi dai privati; tuttavia, in presenza di elementi concreti d’incertezza del confine tra l’area demaniale e la proprietà privata, è onere dell’Amministrazione, prima di adottare l’ingiunzione di sgombero, procedere alla delimitazione del confine demaniale ai sensi dell’art. 32 cod. nav. ed art. 58 del relativo regolamento.

Invero, tale procedimento:

– sotto il profilo sostanziale, sfocia in un provvedimento meramente dichiarativo (non costitutivo) dell’estensione del demanio marittimo;

– sotto il profilo procedimentale, rappresenta un indispensabile presupposto per il conseguente legittimo uso del potere di autotutela del demanio stesso e della connessa fascia di rispetto (cfr., in materia, C.G.A., Sez. Giurisd., 14 gennaio 1998, n. 4; cfr., anche, C.G.A., Sez. Giurisd., 26 aprile 1996, n. 112; 21 dicembre 1994, n. 474; 25 giugno 1990, n. 205; 2 giugno 1994, n. 141; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 6 maggio 1999, n. 956; Sez. II, 15 maggio 1997, n. 825).

Giurisprudenza assolutamente pacifica afferma, infatti, che "è illegittimo l’ordine di sgombero di un’area che si ritiene appartenere al demanio marittimo ove non preceduto dall’effettuazione dello speciale procedimento di delimitazione previsto dall’art. 32 c. nav., che assume carattere indispensabile nel caso in cui ricorra un’oggettiva incertezza, da superare mediante un formale contraddittorio sull’esatta posizione dei confini, non assumendo alcuna rilevanza in proposito il richiamo effettuato alla determinazione catastale, la quale non può essere equiparata alla determinazione ex art. 32 c. nav. ed in ogni caso non è sufficiente di per sé ad attribuire natura demaniale ad un’area (Consiglio Stato, sez. VI, 21 settembre 2006, n. 5567)".

Ancora di recente è stato precisato che il provvedimento conclusivo del procedimento dichiarativo dell’estensione del demanio marittimo, previsto dall’art. 32 c. nav. e dall’art. 58 del relativo regolamento, costituisce indispensabile presupposto per il legittimo esercizio del potere di autotutela sia del demanio stesso che della connessa fascia di rispetto nel caso in cui sussista incertezza relativamente ai confini dell’area demaniale interessata (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 07 aprile 2010, n. 405).

Si è altresì affermato che, "poiché il demanio marittimo ha una conformazione mutevole a causa della continua azione delle correnti marine sulle coste, in caso di incertezza riguardo all’esatta delimitazione di esso è necessario procedere ad un accertamento della situazione dei confini, previo formale procedimento di delimitazione dell’area ai sensi dell’art. 32 c. nav. e 58, relativo regolamento di attuazione, in contraddittorio con gli interessati; pertanto, è illegittima l’ordinanza di demolizione di opere abusive realizzate su area demaniale marittima emessa in assenza di atto di accertamento ma solo sulla base di un rapporto della capitaneria di porto fondato su vecchie mappe, senza contraddittorio con i proprietari (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 20 giugno 2005, n. 1116; vedasi anche T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 10 aprile 2002, n. 947).

Ebbene, essendovi – nel caso in esame – un principio di prova, peraltro rinvenibile in atti della stessa Amm.ne (il citato nullaosta dell "UTE del 28 giugno 1974), circa l’incertezza del confine demaniale, forse anche in conseguenza del possibile mutamento della linea costiera, l’Amm.ne avrebbe avuto l’onere di procedere alla delimitazione dell’area, ai sensi della normativa richiamata, prima di emettere i provvedimenti repressivi impugnati. Tanto più che, secondo quanto emerge dal contenzioso pendente in questa Sezione e relativo alla medesima località "Agnone" di Augusta, la rilevata situazione di incertezza, ricollegabile all’esistenza di un muro di confine tra le varie proprietà private e l’area demaniale, riguarderebbe un lungo tratto del litorale; il che avrebbe imposto ed impone a tutt’oggi (ai sensi dei principi di criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza dell’azione amministrativa ex art. 1 L. 241/1990) che la P.A. si attivi per attuare una complessiva ricognizione dell’area, sia nell’interesse pubblico che di quello dei privati.

In conclusione, il ricorso va accolto, previo assorbimento delle ulteriori censure, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amm.ne.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ponendo le stesse a carico della Capitaneria di Porto e dell’Ass.to Reg.le, in solido, mentre sussistono sufficienti ragioni per disporne la compensazione nei riguardi del Ministero, al quale non è riconducibile attività lesiva.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna in solido la Capitaneria di Porto di Augusta e l’ Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A.

Compensa nei riguardi tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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