Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-06-2011, n. 12248 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.M. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha dichiarato inammissibile la sua domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al TAR del Lazio a far tempo dal 13.6.2000 e ancora pendente alla data di presentazione della domanda (2009).

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

L’unico motivo di ricorso con cui viene proposta una censura in diritto è inammissibile in quanto non corredato dal quesito prescritto dall’art. 366-bis c.p.c., ancora appficabife ratione temporis alla luce della disciplina transitoria di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5.

Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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