T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 01-07-2010, n. 22081 GUARDIA DI FINANZA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

il sig. R.V. assume d’esser militare in s.p.e. in forza al comando T.L.A. dei Reparti speciali della Guardia di finanza e d’esser stato sottoposto a visita medica, in esito alla quale e dopo varie vicissitudini ottenne, con decorrenza 11 novembre 2000, trenta giorni di licenza straordinaria di convalescenza;

Rilevato che il sig. V. dichiara d’esser stato inviato a visita medica per il giorno 7 dicembre 2000, poi rinviata al giorno 8 gennaio 2001 e, in tal lasso di tempo, d’aver partecipato, possedendone i requisiti, al concorso interno per l’ammissione di 400 allievi al 5° corso per vicebrigadieri del ruolo "Sovrintendenti" della GDF;

Rilevato inoltre che il sig. V., in esito alla visita medica dell’8 gennaio 2001, fu giudicato non idoneo al SMI per ulteriori sessanta giorni, a titolo di licenza straordinaria di convalescenza a far tempo dal 26 dicembre 2000;

Rilevato altresì che il sig. V. fa presente d’aver sostenuto, dopo esser tornato in servizio il 9 febbraio 2001, le prove del concorso de quo, dal quale, però, è stato escluso in forza della determinazione del Comando generale della GDF, I rep., prot. n. 156054 del 31 maggio 2001, notificata il successivo 12 giugno, "… in quanto in aspettativa alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione…";

Rilevato quindi che il sig. V. adisce questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, impugnando sia la citata esclusione, sia gli atti con cui la stessa GDF e l’Ospedale militare di Caserta gli hanno disposto, con efficacia retroattiva, la concessione della licenza straordinaria per convalescenza e deducendo in punto di diritto due articolati gruppi di censure;

Considerato in diritto che il ricorso in epigrafe s’appalesa del tutto privo di pregio, in quanto l’impugnata esclusione muove dal dato di fatto, in sé non revocabile in dubbio per esser stato trascritto nel di lui foglio matricolare, per cui il sig. V. in effetti si trovò in aspettativa, con decorrenza dal 26 dicembre 2000, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso de quo (29 dicembre 2000);

Considerato infatti che, in base all’art. 2, c. 4 del bando di concorso, il requisito di non versare in situazione d’aspettativa dev’esser necessariamente posseduto dal candidato tanto alla data di scadenza del termine per la partecipazione al concorso de quo ed "…alla data di approvazione delle graduatorie finali…", regola, questa, che è del tutto congrua e proporzionata rispetto ad un procedimento concorsuale riservato al personale militare già in servizio e la cui partecipazione presuppone, appunto, l’effettiva costanza del rapporto di servizio;

Considerato inoltre che non giova alla tesi attorea la retrodatazione, a seguito degli accertamenti sanitari condotti l’8 gennaio 2001, del periodo d’aspettativa a far tempo dal 26 dicembre 2001, in quanto è obbligo della P.A. datrice di lavoro salvaguardare l’integrità psicofisica del lavoratore e disporre l’aspettativa stessa in relazione all’accertata patologia di costui, indipendentemente da altre e diverse vicende che potrebbero interessarlo;

Considerato pure che non è opponibile all’impugnata esclusione la conversione della frazione del periodo d’aspettativa, tra il 26 ed il 31 dicembre 2000, in licenza ordinaria di sei giorni, essendo stata accettata e disposta (in data 13 giugno 2001), con effetto costitutivo, ben dopo l’esclusione stessa (31 maggio 2001) e, perciò, tale da non modificare l’assetto di detta aspettativa;

Considerato altresì che non ha gran senso il paragone del ricorrente tra la propria vicenda e quella di chi, idoneo ma non vincitore del concorso de quo, subentra entro i venti giorni dall’inizio del corso di riferimento, o di chi, subentrato dopo detto termine, è rinviato ex lege al corso successivo, poiché tali situazioni sono tra loro incomparabili appunto a causa dell’assenza, in capo al ricorrente, d’uno dei requisiti d’ammissione al concorso stesso;

Considerato ancora che non occorre una minuziosa motivazione per giustificare, una volta assodata l’assenza del predetto requisito -assenza di cui il ricorrente fu tanto consapevole da chiedere addirittura una parziale conversione dell’aspettativa per "ritornare" in posizione regolare, l’impugnata esclusione, che s’appalesa atto necessitato ed inderogabile per la Commissione;

Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che giusti motivi ne suggeriscono la compensazione integrale tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. II, respinge il ricorso n. 9202/2001 RG in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 28 aprile 2010, con l’intervento dei sigg. Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

Stefano Toschei, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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