T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 15-03-2011, n. 645 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Consorzio ASI di Ragusa in esecuzione della determina dirigenziale n. 223 del 30/11/2009 ha approvato il progetto relativo al bando di gara per il servizio di gestione quadriennale dell’impianto di sollevamento al servizio degli agglomerati industriali di Ragusa Modica e Pozzallo.

In data 18/2/2009 il bando è stato pubblicato sulla GURS ed è stato fissato il termine di ricezione della offerte per il giorno 8/1/2010.

Alla gara sono state ammesse le due uniche offerte pervenute.

All’apertura dell’offerte di ribasso emergeva essere il seguente risultato:

ATI P./E. ribasso del 35,3764%;

ATI I./C. ribasso del 2.1181%

L’Amministrazione ha proceduto alla verifica dell’offerta della ATI P./E. al fine di verificarne, ai sensi dell’art. 86 delD.Lgs. n. 163/2006, l’eventuale anomalia.

In data 28/1/2010 L’ATI P./E. ha fornito le giustificazioni richieste.

Con nota del 15/0/2010 il Dirigente Tecnico del Consorzio oggi intimato ha ritenuto, in base alle giustificazioni fornite dalla P. l’offerta da questa prodotta, inaffidabile.

In sede di contraddittorio l’ATI P. /E. ha giustificato il ribasso, sospettato di anomalia sul fatto che, nella qualità di Cooperativa sociale, essa non persegue un utile di impresa, ma l’utilità sociale mediante la promozione umana e l’integrazione dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro.

Per quanto attiene alle spese generali l’ATI P. ha sostenuto che esse sono state valutate unitamente ai costi di gestione.

Il Dirigente tecnico del Consorzio ASI, nel rapporto trasmesso al dirigente generale, pur ribadendo in parte il precedente giudizio contenuto nel rapporto del 15/2/2010, però portava a raffronto il precedente contratto posto i essere con la società GTA di Roma e rinviava la decisione al dirigente generale.

Questi determinava di aggiudicare in via definitiva la gestione del servizio di cui in causa alla P./Soc Cooperativa Sociale E. di Ragusa e di sottoscrivere l’apposito contratto di appalto.

La determina del dirigente generale si impernea sulla considerazione che l’offerta dell’ATI P./Soc Cooperativa E. era analoga ed in linea con la gestione appena scaduta andata a buon fine e ritenuta, a suo tempo, economicamente valida e remunerativa, pertanto, essendo l’importo dell’offerta sottoposta a verifica, in pratica analogo a quello della gestione appena cessata, essa dovesse ritenersi affidabile e, inoltre economicamente molto più conveniente per l’amministrazione rispetto a quella della impresa concorrente.

Con il ricorso in epigrafe, depositato in data 16/4/2010, l’ATI I. s.r.l. e C. s.r.l ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione all’ATI risultata aggiudicataria e l’accertamento del dirirtto di essa ricorrente ad ottenere l’affidamento del servizio di gestione quadriennale dell’impianto di sollevamento degli agglomerati industriali di cui in causa.

Secondo il postulato della ricorrente l’offerta della aggiudicataria sarebbe palesemente in contrasto con le norme di legge sia per le sue lacunosità che per le argomentazioni addotte e recepite dalla stazione appaltante atteso che non sarebbe stata giustificata la mancata copertura dei costi generali e degli utili di impresa, e quindi l’offerta sarebbe inaffidabile.

Sarebbe inoltre, priva di pregio la motivazione che il dirigente generale ha posto a supporto dell’aggiudicazione della gara fondata sull’antieconomicità dell’offerta presentata dalla ricorrente.

Le doglianze formulate con il ricorso non meritano positiva valutazione, avuto riguardo alla logicità e congruenza delle motivazioni posta a supporto del provvedimento impugnato.

La valutazione dell’Amministrazione si basa su un dato empirico dirimente costituito dalla constatazione che l’offerta dell’aggiudicataria si pone in linea con i costi sin ad ora sostenuti per la gestione del servizio che non ha dato luogo a particolari problemi di gestione.

Sul punto la ricorrente non ha formulato censure ne in fatto ne in diritto valide a smentire l’impianto motivazionale.

Rileva al proposito il Collegio che non è richiesta peculiare motivazione quando la valutazione è positiva, richiedendo invece una motivazione adeguata e approfondita quando il riscontro dell’anomalia porta all’esclusione del partecipante.

Nel caso di specie il Consorzio intimato ha ritenuto che l’offerta non poteva ritenersi incongrua/inaffidabile.

L’art. 88 comma 7 del Codice contratti, poi, prevede che "All’esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, "risulta, nel suo complesso, inaffidabile", e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all’aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala".

In ordine alla motivazione è generale l’affermazione in giurisprudenza che la ritenuta "congruità delle offerte" non necessita di particolare motivazione, richiesta invece nel caso in cui sia espresso dalla Commissione di gara un giudizio di "non congruità dell’offerta" e quindi di insufficienza e/o inidoneità delle giustificazioni a spiegare l’anomalia. In quel caso, la motivazione si impone perché si perviene all’esclusione dell’offerta anomala in contraddittorio con l’offerente. La motivazione del giudizio di verifica della congruità di un’offerta anomala deve essere rigorosa ed analitica soltanto nel caso del "giudizio negativo", mentre nel caso di "giudizio positivo" non è necessario che la relativa determinazione sia fondata su un’articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili o espressiva di ulteriori apprezzamenti, con la conseguenza che il giudizio favorevole di non anomalia dell’offerta non richiede puntualità di argomentazioni, essendo sufficiente anche una motivazione "per relationem" alle stesse giustificazioni presentate dal concorrente sottoposto al relativo obbligo (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 1 ottobre 2010, n. 7266; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 04 novembre 2009, n. 10828; T.A.R. Trentino Alto Adige, sez. Bolzano, 26 giugno 2009, n. 230; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 02 marzo 2009, n. 1429; Consiglio Stato, sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1658).

Del resto, "..esula dal compito del giudice il riesame delle autonome valutazioni dell’interesse pubblico compiute dall’amministrazione sulla base delle cognizioni tecniche acquisite; conseguentemente, l’apprezzamento svolto in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta è di natura tecnicodiscrezionale, sindacabile per manifesta illogicità, errore di fatto, insufficiente motivazione" (T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 03 febbraio 2010, n. 233).

Inoltre "Nel caso di ricorso proposto avverso il giudizio di anomalia dell’offerta presentata in una pubblica gara non è consentito al giudice amministrativo di sovrapporre la sua idea tecnica al giudizio non erroneo né illogico formulato dall’organo amministrativo, cui la legge attribuisca la tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto; di conseguenza, nella verifica dell’anomalia l’esito della gara può essere travolto dalla pronuncia del giudice amministrativo solo quando il giudizio negativo sul piano dell’attendibilità riguarda voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economica non plausibile e, per l’effetto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante, a causa dei residui dubbi circa l’idoneità dell’offerta, insidiata da indici strutturali di carente affidabilità, a garantire l’efficace perseguimento dell’interesse pubblico" (Consiglio Stato, sez. V, 28 ottobre 2010, n. 7631).

Data la infondatezza delle censure addotte e la mancata allegazione, da parte della ricorrente di concreti elementi che possano essere considerati indici presunti di anomalia dell’offerta presentata, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono indicate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio nella misura di Euro millecinquecento oltre IVA, CPA e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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