T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 15-03-2011, n. 482 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La soc. ricorrente afferma di essere titolare del ramo di azienda denominato "H.V.B.", corrente in Palermo, via Quintino Sella 17, in locali già condotti in locazione ed ora rilasciati al proprietario in base a sentenza del Tribunale civile di Palermo, n. 6034/2008.

Espone di aver presentato in data 31/5/2010 istanza di accesso alla "documentazione presentata dalla M.T. s.r.l. relativamente alla struttura alberghiera sopra citata, nonché… ogni altro documento consequenziale ai predetti elencati".

Si tratterebbe, secondo la ricorrente, della pratica di autorizzazione all’attività turistico recettiva concernente l’immobile sito in Palermo, via Quintino Sella 17.

Assume che l’accesso è funzionale ad diritto di difesa nei giudizi pendenti davanti al Tribunale di Palermo, per il rilascio dell’immobile e davanti al T.a.r. per il diniego di voltura di autorizzazione unica per l’attività di Hotel.

Lamenta il mancato riscontro all’istanza di accesso di cui trattasi.

Afferma di aver interesse ad ottenere la documentazione richiesta e lamenta la Violazione dei principi di trasparenza di cui alla l. n. 241/90 ed alla l.r. n. 10/91.

Conclude quindi per l’accoglimento del ricorso.

Le parti intimate non si sono costitute in giudizio.

Alla camera di consiglio del giorno 11/3/2011, udito il difensore della ricorrente, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso non sia fondato.

Rileva innanzitutto il Collegio che l’istanza di accesso è stata formulata in modo del tutto generico ("documentazione presentata dalla M.T. s.r.l. relativamente alla struttura alberghiera sopra citata, nonché… ogni altro documento consequenziale ai predetti elencati").

Orbene, ad avviso del Collegio, non merita accoglimento la richiesta di accesso alla documentazione in possesso della p.a. che risulti caratterizzata da una formulazione eccessivamente generalizzata, ossia riguardante non specifici atti o provvedimenti, bensì la documentazione di un’attività svolta attraverso un imprecisato numero di atti neppure individuati dal punto di vista temporale, per di più atteso che l’eventuale soddisfazione di simile richiesta importerebbe un’opera di ricerca e sistemazione che non rientra nei doveri posti all’amministrazione dalla normativa di cui al capo V l. n. 241 del 1990 (sulla inammissibilità della richiesta generalizzata di documenti, ex plurimis, Consiglio Stato, sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8287 e Consiglio Stato, sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5360).

D’altra parte, nel caso di specie, la domanda proposta non merita accoglimento anche avuto riguardo al disposto di cui all’art. 24, c. 3, l. n. 241/90, a norma del quale il diritto di accesso non può essere esercitato al fine di un controllo generalizzato dell’attività della p.a.

Orbene, si legge a pag. 2 del ricorso "tra questi ultimi (documenti – n.d.r.) sarebbero presenti volture di autorizzazioni e certificazioni intestate all’odierna ricorrente, nonché documenti che potrebbero dimostrare possibili irregolarità/illegittimità di carattere amministrativo che avrebbero pregiudicato la stessa nel corso del tempo relativamente alle pratiche concernenti l’attività esercitata ed i giudizi incardinati tra la stessa e soggetti terzi, tra i quali l’odierna contro interessata".

Appare chiaro ad avviso del Collegio che l’istanza di accesso è strumentale solo ad un generico controllo dell’operato della p.a. e non è volta ad ottenere l’ostensione di documenti individuati (o facilmente individuabili) sussistendo peraltro con i giudizi giurisdizionali indicati un collegamento per nulla specifico (il giudizio avanti al g.o. pare per di più essersi giù concluso e quello avanti al g.a. non vede la M.T. s.r.l. nemmeno citata).

Segue dalle considerazioni che precedono che il ricorso deve essere rigettato.

Nulla per le spese attesa la mancata costituzione in giudizio delle parti intimate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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