Cons. Stato Sez. V, Sent., 16-03-2011, n. 1624 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, n. 144 del 7/5/2009, è stato respinto il ricorso per l’accertamento del diritto di accesso alla documentazione richiesta dal sig. D. e dalla T. S.r.l., incorporante il Centro equestre città di Trento ai quali il Comune di Caldonazzo ha opposto parziale diniego con i provvedimenti n. 6868 del 29 settembre 2008, n. 6443 del 3 ottobre 2008, n. 7539 del 27 ottobre 2008, n. 7848 del 6 novembre 2008.

1.1. Nell’istanza a suo tempo formulata, era stato richiesto l’accesso ai documenti amministrativi relativi "ai procedimenti in corso e/o archiviati di pertinenza dei richiedenti, sia che abbiano avuto impulso di parte o d’ufficio ovvero da segnalazione anonima, nonché ogni altro atto che, in relazione ai detti procedimenti, sia stato richiesto/ricevuto" dal Comune di Caldonazzo, afferenti alle seguenti materie: – documenti relativi all’ambito edilizio; – documenti relativi alle attività di intrattenimento e/o di apertura al pubblico della Magnifica Corte Trapp di Caldonazzo; – documenti relativi alla tutela del patrimonio artistico e della salubrità dell’ambiente; – verbali (in relazione alla specifica parte di interesse) delle sedute del Consiglio Comunale nelle quali si è affrontato il tema "Corte Trapp"; – segnalazioni ed esposti di comitati cittadini contro o comunque in relazione alle attività della Corte Trapp; – eventuali ulteriori segnalazioni e fotografie allegate alle medesime con i relativi seguiti; – ulteriori documenti e/o atti relativi a procedimenti in corso inerenti comunque alla Corte Trapp ed ai fondi limitrofi di proprietà/usufrutto dei richiedenti; – documentazione inerente alle ipotesi di prelazione nel corso del mutamento della compagine proprietaria/ usufruttuaria della Magnifica Corte Trapp (la richiesta viene effettuata anche ex decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 186); – ogni atto amministrativo (art. 22, comma 1 lett. d) della L. 7.8.1990, n. 241) relativo alla Corte Trapp e ai fondi limitrofi di pertinenza della Corte medesima.

1.2. Con richiamo all’art. 17 del proprio regolamento, il Comune aveva rilasciato copia soltanto di alcuni dei documenti richiesti, mentre, con riferimento ad altri, aveva invocato l’istituto del differimento dell’accesso, rilevando, altresì, che ulteriori documenti (segnalazioni in forma anonima, pareri, corrispondenza, sopralluoghi) erano esclusi dal diritto di accesso e che, per quel che riguardava i procedimenti in corso, i documenti si sarebbero potuti rilasciare a conclusione dei procedimenti stessi.

2. Con la sentenza impugnata, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento ha respinto il ricorso non rinvenendo in capo al richiedente un interesse giuridicamente rilevante in assenza di dimostrazione dell’idoneità del provvedimento o degli atti endoprocedimentali, cui l’acceso è richiesto, a spiegare effetti diretti o indiretti nei loro confronti.

2.1. Il Comune di Caldonazzo con nota del 3.10.2008 ha fornito copia di un’ingente quantità di documenti e ha poi resi disponibili in data 9.3.2009 i verbali dell’organo consiliare, inizialmente ritenuti non ostensibili.

2.2. Degli ulteriori atti relativi alle informazioni provenienti da fonti confidenziali, individuate o anonime, nonché da segnalazioni ed esposti di privati, ai quali l’accesso è stato denegato sull’assunto che la richiesta appare obiettivamente diretta a promuoverne la ricognizione da parte dell’Amministrazione comunale o comunque indurla ad acquisire notizie, il che, peraltro, non costituisce alcun obbligo a carico dell’Amministrazione: l’istituto in parola non ha, infatti, lo scopo di imporre alla P.A. un’attività di allargata ricerca e di successiva elaborazione documentale finalizzata a rispondere ad esigenze, che appaiono meramente conoscitive da parte del richiedente e come tali del tutto dissociate da una posizione d’interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento.

2.3. La domanda di accesso del sig. D. è state pertanto respinta perché non riguardante a documenti specifici e puntualmente individuati.

3. Avverso la sentenza propongono rituale appello i ricorrenti.

3.1. Il comune di Caldonazzo non si è costituito il giudizio.

3.2. La causa viene in decisione alla Camera di Consiglio del 20 luglio 2010.
Motivi della decisione

1. Con l’appello in epigrafe i ricorrenti si dolgono che la decisione del Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa abbia ritenuto legittimo il diniego di accesso opposto dal Comune di Caldonazzo ad una serie di informazioni provenienti da fonti confidenziali, individuate o anonime, nonché alle segnalazioni ed esposti di privati sul’assunto che la finalità dell’istituto non sarebbe quella di imporre alla P.A. un’attività di allargata ricerca e di successiva elaborazione documentale finalizzata a rispondere ad esigenze, che appaiono meramente conoscitive da parte del richiedente e come tali del tutto dissociate da una posizione d’interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento.

1.1. Non avendo la domanda di accesso per oggetto documenti specifici e puntualmente individuati, la sua tutela giurisdizionale sarebbe preclusa dalla genericità della formulazione e dall’incertezza dell’oggetto della richiesta che impedisce la valutazione di altri profili rilevanti, tra cui quello relativo alla posizione degli eventuali titolari di un interesse opposto al diritto di accesso, ugualmente meritevole di tutela.

1.2. Sempre a mente della decisione impugnata, la legittimazione all’accesso deve essere individuata con riferimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti con esclusione di qualsivoglia forma di controllo anche generalizzato sull’Amministrazione, non configurandosi la relativa pretesa come una sorta di azione popolare.

1.3. E’ stato pertanto confermato che l’interesse idoneo a legittimare ciascun soggetto all’istanza deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, mentre la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse, oltre che individuata o ben individuabile.

2. Nel primo motivo di erroneità della sentenza impugnata, gli appellanti individuano il requisito della personalità e concretezza nelle problematiche aperte all’epoca con l’amministrazione locale da cui scaturiva l’esigenza di ottenere la documentazione completa che li riguardava relativa all’ambito edilizio, con riferimento ai seguenti documenti:

– documenti relativi ad attività di apposizione delle mura di confine e relative cancellate,di concessione edilizia in ordine all’attuale sistemazione dell’area a verde attigua alla corte Trapp;

– atti amministrativi formati dal comune e documenti connessi e/o richiamati relativi alle attività scaturite da segnalazioni anonime per paventati abusi edilizi;

– documenti relativi alle attività di intrattenimento e/o di apertura al pubblico della Magnifica Corte Trapp;

– documenti relativi alla tutela del patrimonio artistico e della salubrità dell’ambiente;

– verbali delle sedute del consiglio comunale sul tema della "Corte Trapp";

– segnalazioni o esposti di privati cittadini in relazione alle attività inerenti la Corte Trapp;

– eventuale ulteriori segnalazioni e fotografie allegate alle medesime e relativi seguiti;

– ulteriori atti e/o documenti relativi a procedimenti in corso inerenti la Corte Trapp fondi limitrofi;

– documenti interenti le ipotesi di prelazione afferenti il medesimo bene.

2.1. Dell’interesse all’accesso a siffatti documenti, non vi è traccia nella richiesta in data 11 settembre 2008 inoltrata al Comune dall’avv. Valer, in nome e per conto del dott. W.D., in proprio, quale responsabile / proprietario della Magnifica corte Trapp di Caldonazzo e di legale rappresentante del Centro equestre città di Trento.

2.2. In disparte la sopra rilevata genericità dei documenti richiesti, già evidenziata nella decisione del giudice territoriale, non è dato evincere dal contesto della domanda in esame quali siano "le urgenti e contingenti ragioni di giustizia nonché tutela degli interessi dei richiedenti". L’interesse all’accesso non è neppure evidenziato "nella prospettiva dell’adozione di iniziative che verranno ritenute opportune per la salvaguardia delle difese e facoltà dei richiedenti stessi anche al fine di valutare ipotesi di responsabilità penali civile e contabili". Non concorre alla necessaria qualificazione dell’interesse quanto successivamente evidenziato circa la valenza della documentazione… "per eventuali iniziative a carattere giudiziario e/o amministrativo…".

2.3. A fronte dall’omessa qualificazione dell’interesse non può essere disattesa l’opzione giurisprudenziale circa l’esistenza di un interesse sostanziale collegato ad una specifica situazione soggettiva giuridicamente rilevante ed è strumentale all’acquisizione della conoscenza necessaria a valutare la portata lesiva di atti o comportamenti (ex plurimis:Cons. St.. V, 8 settembre 2003, 5034)

2.4. In assenza della necessaria specificità, che rende attuale, concreto e personale l’interesse del soggetto il quale, nella presentazione dell’istanza, deve essere mosso da esigenze pertinenti con le particolari ragioni poste a fondamento della istanza presentata (Cons. St. IV, 24 luglio 2000, n. 4092) il motivo deve essere respinto con conferma della sentenza impugnata.

3. Unitamente alla censura in esame deve anche essere respinto il secondo motivo, nel quale si afferma l’erroneità della sentenza per violazione dell’art. 17 del regolamento comunale che prevede specifiche ipotesi di documenti sottratti all’accesso.

3.1. A dire degli appellanti, la declaratoria d’inammissibilità dell’accesso con riferimento agli esposti correlati ad attività svolte presso la corte Trapp, alla presenza dei cavalli, agli atti inerenti le ispezioni svolte dalla Autorità Sanitaria locale e soprattutto ai verbali delle sedute del consiglio comunale nelle quali si è discusso della corte Trapp sia sotto il profilo ediliziourbanistico che paesaggisticoambientale, sarebbe difforme dalle ipotesi di esclusione menzionate dall’art. 17 del regolamento stesso.

3.2. Osserva il Collegio che mente dell’art. 17 co. 2 ultimo inciso del regolamento comunale "il diritto di accesso è comunque escluso, limitato o differito nei casi… indicati espressamente con idonea motivazione dall’amministrazione esterna che ha formato il documento stesso e che secondo l’art. 16, co. 2 del regolamento medesimo il differimento dell’accesso è disposto ove sia necessario… per salvaguardare esigenze di riservatezza dell’amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa".

3.3. Nella nota n. prot. 7539/7609 del 27 ottobre 2008, il Comune ha dato sufficiente contezza delle ragioni del diniego o del differimento al rilascio degli anzidetti documenti, perché gli uni relativi a sopralluoghi e a segnalazioni e gli altri attenenti a procedimenti incorso non ancora definiti.

L’appello deve conclusivamente essere respinto. Nulla per le spese del grado non essendosi costituita l’Amministrazione intimata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge

Nulla per le spese del grado..

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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