T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 01-07-2010, n. 22071 GUARDIA DI FINANZA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

i sigg. S.R. e consorti dichiarano d’esser tutti militari in s.p.e. della Guardia di finanza, in servizio presso vari reparti ed uffici del Corpo;

Rilevato che i sigg. R. e consorti rendono noto d’aver svolto, per vari periodi dal 1° gennaio 1997 al 1° marzo 2004, numerose ore di lavoro straordinario finora non retribuite dalla P.A. datrice di lavoro, né d’aver goduto alcun turno di riposo compensativo;

Rilevato quindi che i sigg. R. e consorti adiscono questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, per l’accertamento del loro diritto dei ricorrenti del compenso per le ore di lavoro straordinario da loro prestate nel periodo dianzi indicate (oltre ad interessi legali ed a rivalutazione monetaria) o, in subordine, del riposo compensativo corrispondente, all’uopo deducendo in punto di diritto vari profili di censura;

Considerato in diritto che è jus receptum il principio per cui, per la prestazione (anche dei militari della GDF) di lavoro straordinario eccedente il normale orario di servizio, occorre comunque un’autorizzazione espressa, non residuando se non ristrettissimi spazi per la c.d. autorizzazione implicita, la quale si deve reputare riservata ad eventi o situazioni di carattere straordinario e che dunque non può certo rappresentare un ordinario strumento di gestione delle prestazioni lavorative dei dipendenti pubblici;

Considerato per vero che siffatta autorizzazione, più che un mero atto di consenso, rappresenta il momento finale ed attuativo d’un processo di programmazione e di ripartizione delle risorse finanziarie a disposizione del Corpo per la gestione delle risorse umane (cfr. Cons. St., V, 29 agosto 2006 n. 5057);

Considerato che, dovendo il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinaro corrispondere ad una seria ed effettiva necessità del Corpo di svolgere o concludere attività istituzionali -cui non si possa provvedere con la prestazione ordinaria di lavoro, allora solo in presenza d’una preventiva e formale autorizzazione il dipendente può compiere legittimamente lavoro straordinario con il conseguente diritto al compenso, giacché l’autorizzazione ha lo scopo precipuo di controllare, nel rispetto del principio di cui all’art. 97 Cost., l’esistenza di tali necessità (giurisprudenza consolidata);

Considerato di conseguenza che, una volta fissato il monteore massimo per ciascun ufficio o reparto del Corpo per le prestazioni aggiuntive di lavoro dei militari dipendenti, tutte quelle ulteriori ben possono trovare soddisfazione attraverso la doverosa attribuzione, a favore di ciascun militare, del corrispondente riposo compensativo;

Considerato infatti che i dipendenti militari dello Stato, chiamati a svolgere prestazioni di lavoro straordinario per ordine di soggetti gerarchicamente sovraordinati, ma privi del potere di disporre lo svolgimento di ore di lavoro straordinario -foss’anche a causa del superamento predetto e ferma la responsabilità di chi ordinato al militare tal svolgimento, non possono fruire della relativa retribuzione, ma hanno titolo a godere del riposo compensativo, il quale, com’è noto è posto a tutela della dignità della persona del lavoratore e ad evidenti fini di reintegrazione della di lui sfera psicofisica, lesa dalle prestazioni lavorative in più rese (cfr. Cons. St., IV, 28 novembre 2005 n. 6654; id., 10 maggio 2007 n. 2284);

Considerato al riguardo che ben può il Corpo stabilire come siffatta fruizione debba avvenire, di norma, entro un periodo di tempo sufficientemente prossimo a quello nel quale le energie sono state spese (nella specie, entro il trimestre successivo al mese in cui le ore aggiuntive sono state svolte) -non avendo altrimenti alcun’utilità concreta, ma senza che ciò di per sé implichi alcuna decadenza in capo al militare, in quanto il riposo compensativo è un vero e proprio diritto di questi; se del caso, secondo le istruzioni all’uopo impartite dal Comando generale del Corpo,

Considerato, quindi, che il ricorso in epigrafe ben può essere accolto nei soli limiti della domanda subordinata, previo ricalcalo, da parte della GDF delle ore effettivamente prestate da ciascuno dei militari interessati, con compensazione tra le parti, sussistendone giusti motivi, delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. II, accoglie in parte il ricorso n. 4680/2005 RG in epigrafe e per l’effetto condanna, per quanto di ragione e nei soli sensi di cui in motivazione, a corrispondere a ciascun ricorrente il riposo compensativo effettivamente spettategli.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 26 maggio 2010, con l’intervento dei sigg. Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

Stefano Toschei, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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