Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-12-2010) 22-03-2011, n. 11265 Arresto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano ricorre per cassazione contro l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il G.I.P. in sede ha rigettato la richiesta di convalida dell’arresto di M.F. in ordine il reato di evasione in regime di arresti domiciliari, ritenendo che non vi fosse prova del rispetto del termine di ventiquattro ore dall’arresto, avvenuto alle ore 13,35 del 27/12/09 ad opera dei Carabinieri, di cui all’art. 386 c.p.p., comma 3.

A sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata decisione il ricorrente censura l’errore del G.I.P. nell’avere omesso di rilevare che al margine della richiesta del P.M. di convalida dell’arresto vi era apposta l’annotazione del deposito nella cancelleria dell’ufficio G.I.P. della data del 28/12/09 ore 13,20, onde l’osservanza dei termini di cui all’art. 386 cit., comma 3 non poteva revocarsi in dubbio.

Il ricorso è fondato.

Ed invero dalla verifica degli atti emerge che il verbale di arresto, avvenuto alle ore 13,25 del 27 Dicembre 2009 è stato depositato nella segreteria del P.M. in data 28/12/09 senza specificazione dell’ora, tuttavia la richiesta di convalida con annesso verbale ai sensi dell’art. 122 disp. att. c.p.p. è stata ricevuta dal G.I.P. alle ore 13.20 del 28/12/2009, cosicchè non essendo in discussione che con la richiesta sia stato ritualmente depositato anche il verbale di arresto, certo è che entro il termine di cui all’art. 638 c.p.p., comma 3, e cioè entro le ore 13,25 di quel giorno, tale verbale fu depositato presso la segreteria del P.M., atteso che egli lo allegò alla richiesta di convalida, ricevuta dall’ufficio del G.I.P. alle ore 13,20 del 28/12/2009.

L’ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza di rigetto della convalida.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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