Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-06-2011, n. 12171 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel 2005 il col. O.S. si rivolse alla Corte d’appello di Roma per ottenere l’equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, del danno derivante dall’irragionevole durata di un processo in materia pensionistica da lui introdotto nel 1971 davanti alla Corte dei conti e non ancora definito in primo grado.

La Corte d’appello respinse la domanda osservando che il ricorso introduttivo del giudizio davanti alla Corte dei Conti non era stato notificato dal ricorrente al Ministero della Difesa, e dunque non aveva avuto seguito solo a causa di tale omissione dell’interessato.

Il col. O. ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui l’Amministrazione intimata ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha anche presentato memoria.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di legge ed "erronea" motivazione, si censura la decisione impugnata perchè, secondo la disciplina all’epoca applicabile – in particolare secondo gli artt. 72 e 74 del regolamento di procedura per i giudizi davanti alla Corte dei Conti approvato con R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 – il ricorso doveva essere trasmesso d’ufficio all’Amministrazione, non già notificato a cura della parte ricorrente, onde era insussistente l’omissione posta dalla Corte d’appello a fondamento della propria decisione.

1.1 – Il motivo è non soltanto ammissibile – ad onta dell’eccezione di parte controricorrente – essendo chiaramente indicate le norme violate, ma è altresì fondato proprio sotto l’assorbente profilo della violazione di norme di diritto.

In base agli artt. 72 e 74 R.D. cit., infatti, il ricorrente non è tenuto a notificare il ricorso all’Amministrazione, ma è tenuto soltanto a depositarlo nella segreteria della Corte dei Conti. La segreteria provvede poi, d’ufficio, a richiedere la documentazione all’amministrazione competente, che deve depositarla entro trenta giorni dalla richiesta, in vista della successiva trasmissione, sempre d’ufficio, al procuratore generale per le sue conclusioni.

2. – Il secondo motivo, con cui si deduce la conseguente fondatezza della pretesa indennitaria del ricorrente, attesa l’irragionevole durata del processo presupposto, è inammissibile in quanto riferito a questioni assorbite da quella prima esaminata e sulle quali, dunque, la Corte d’appello non ha statuito. Si tratta, ovviamente, di questioni che restano aperte nel giudizio di rinvio.

3. – Il decreto impugnato va in conclusione cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto enunciato al par. 1.1 e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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