T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 01-07-2010, n. 22069 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. – Va premesso che con il ricorso qui in esame la parte ricorrente ha impugnato dinanzi a questo giudice amministrativo una cartella di pagamento emessa dalla Società concessionaria del Comune per le riscossioni (Equitalia Gerit S.p.a.) per tributi non pagati.

2. – Elemento centrale di scrutinio consiste nella delibazione della questione preliminare di giurisdizione che, come è noto, è rilevabile d’ufficio dal giudice adito.

Appare evidente che, sulla scorta dell’indagine in merito ai documenti prodotti e degli atti difensivi depositati, l’espressione decisionale contenuta nell’atto gravato è rappresentata dal pagamento di somme richieste con cartella esattoriale per tributi non pagati.

3. – Sul punto giova rammentare che, come rilevato dall’orientamento fermo della Corte regolatrice della giurisdizione e rispetto al quale non v’è ragione di allontanarsi, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie (con esclusione delle controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successiva alla notificazione della cartella di pagamento) senza distinzione di nazionalità o di tipologia (cfr., da ultimo e tra le tante, Cass., Sez. un., 23 maggio 2008 n. 13357).

4. – In ragione di quanto sopra sussiste, pertanto, la giurisdizione tributaria nel caso di specie, pur se la Soc E.G. ha indicato nel provvedimento qui impugnato, erroneamente in ragione del titolo in ordine al quale si procedeva in esecuzione, la giurisdizione di questo giudice amministrativo, di talché il ricorso va dichiarato inammissibile.

Posto che l’errore in cui è incorsa parte ricorrente circa il plesso giurisdizionale dinanzi al quale proporre il ricorso è stato provocato dall’errata indicazione sul punto contenuta nelle avvertenze dell’atto impugnato – che reca in modo non corretto la competenza giurisdizionale di questo Giudice – sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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