T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 01-07-2010, n. 22068 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con l’istanza di esecuzione in esame, la odierna ricorrente ha domandato l’esecuzione della sentenza della Sezione 8 luglio 2009, n., 6660, con la quale sono stati annullati il diniego opposto dal Comune di Santa Marinella con atto 20 novembre 2008, n. 32271 alla richiesta dalla medesima presentata di rilascio di concessione demaniale marittima, nonché la delibera di Giunta regionale Lazio n. 1161 del 2001, nella parte in cui stabilisce che prima della pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione dell’accordo di programma relativo ai singoli piani di utilizzazione degli arenili i Comuni non possono rilasciare nuove concessioni. Invero, in ordine alla detta esecuzione si è già pronunciata questa Sezione con decisione n. 49 del 5 gennaio 2010 con cui il Tribunale ha impartito al Comune di Santa Marinella l’ordine di dar corso al procedimento avviatosi con l’istanza presentata dalla ricorrente adottando un provvedimento espresso nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, del presente provvedimento. Per il caso di infruttuoso decorso del suddetto termine, il Tribunale ha pure nominato un commissario ad acta, nella persona del responsabile dell’Area urbanisticaAssetto del territorio del Comune, per l’adempimento in luogo dell’amministrazione nei successivi trenta giorni.

Con nota del 3 febbraio 2010 il Comune di Santa Marinella ha preso atto della sentenza e tuttavia ha ribadito di non aver predisposto, in attesa dell’approvazione definitiva del PUA, alcuna procedura per l’assegnazione di nuove concessioni demaniali e comunque di aver stabilito con deliberazione consiliare n. 438 del 13 novembre 2009 che "l’intero iter procedurale per il rilascio delle nuove concessioni demaniali previste nel Nuovo Piano di Utilizzo dell’Arenile…venga concluso entro e non oltre 48 mesi dalla pubblicazione nel BURL del Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell’accordo di programma". Infine, l’Amministrazione comunale, pur ribadendo di essere obbligata a riaprire il procedimento in esecuzione della sentenza n. 49 del 2010, ha comunicato di non accogliere la originaria istanza del 27 ottobre 2008.

In ragione del carattere elusivo del giudicato rivestito dalla nota richiamata, con la istanza di esecuzione in esame la ricorrente chiede che venga data integrale esecuzione alla sentenza n. 6660 del 2009 nonché alla sentenza n. 49 del 2010 provvedendo il Comune di Santa Marinella a rilasciare, in accoglimento della istanza proposta in data 27 ottobre 2008, la concessione demaniale marittima dell’area sita nel comune di Santa Marinella, località Santa Severa meglio individuata al NCT al foglio 22 su parte della particelle 58 e 59 con accesso dal lungomare Pirgy per il periodo di sei anni ovvero, in subordine, rilasci la concessione demaniale marittima per un anno, salvo rinnovo.

Si è costituito in giudizio il Comune di Santa Marinella chiedendo il rigetto delle richieste avanzata dalla ricorrente.

La causa è stata indi trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 28 aprile 210.

Come già rilevato, l’odierna istanza di esecuzione ha riguardo al giudicato nascente dalla sentenza della Sezione 8 luglio 2009, n., 6660, cui si riconnette una prima pronuncia in sede di ottemperanza, 5 gennaio 2010 n. 49.

Con la prima delle predette statuizioni la Sezione ha annullato il diniego 20 novembre 2008, n. 32271 opposto dal Comune di Santa Marinella alla richiesta presentata dalla ricorrente di ottenere una concessione marittima in relazione ad una porzione di arenile, antistante un compendio commerciale insistente su area demaniale marittima già detenuto in concessione, sul quale la medesima è già autorizzata a svolgere, a determinate condizioni, attività di affitto e custodia di ombrelloni e lettini.

La statuizione demolitoria è stata estesa all’atto presupposto al diniego, ovvero alla delibera di Giunta regionale Lazio n. 1161 del 2001, nella parte in cui stabilisce che i comuni non possono rilasciare nuove concessioni, prima della pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione dell’accordo di programma relativo ai singoli piani di utilizzazione degli arenili.

La Sezione, premessa la valenza necessariamente temporanea delle misure di salvaguardia che incidono quale fattore totalmente pregiudicante l’esame di merito di legittimi interessi pretensivi privati, ha ritenuto l’illegittimità della impugnata delibera giuntale (e dell’atto che della stessa fa applicazione), che, priva di un termine certo di scadenza dello spatium deliberandi o di una temporalizzazione delle scansioni endoprocedimentali con previsione di poteri sostitutivi pel caso di arresto delle stesse, involve in un indiscriminato congelamento della situazione di fatto preesistente.

In sede di decisione sul successivo ricorso per ottemperanza, conducente alla citata sentenza n. 49 dle 2010, la Sezione ha osservato che gli elementi riferiti dalla ricorrente, fanno emergere che il Comune di Santa Marinella non ha adempiuto all’obbligo, portato dalla sentenza, di esaminare nel merito l’istanza volta all’ottenimento della concessione, altresì osservando che il Comune, esponendo di essere in attesa di una determinazione regionale sulla vicenda che, nella specie, non è imprescindibile (essendo la ridetta sentenza integralmente autoesecutiva nella parte demolitoria dell’illegittimo impedimento al corso del procedimento recato della delibera n. 1161 del 2001) risulta aver riprodotto autonomamente gli effetti della misura di salvaguardia già ritenuta illegittima in sede giurisdizionale.

Tutto ciò premesso, l’istanza in esame merita di essere accolta.

E ciò in quanto, ad avviso del Collegio, l’ulteriore attività posta in essere dal Comune di Santa Marinella, in asserita esecuzione del giudicato, risulta invero elusiva dello stesso.

Com’è noto, ai fini della sussistenza del vizio di violazione o di elusione del giudicato – che comporta la nullità dei provvedimenti che ne sono affetti – non è sufficiente che la nuova azione amministrativa alteri l’assetto degli interessi definito dalla pronuncia passata in giudicato, ma è necessario che l’amministrazione eserciti nuovamente la medesima potestà pubblica, già illegittimamente esercitata, in contrasto con un puntuale contenuto precettivo del giudicato amministrativo, oppure tenti di realizzare il medesimo risultato con un’azione connotata da un manifesto sviamento di potere, mediante l’esercizio della potestà pubblica formalmente diversa in palese carenza dei presupposti che lo giustificano (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 23 marzo 2010, n. 361). Ritiene, infatti, il Collegio che il vizio di violazione o elusione del giudicato, quale sanzionato dall’art. 21 septies, l. 7 agosto 1990 n. 241, è ravvisabile non solo laddove dal giudicato siano ricavabili statuizioni analitiche e puntuali, tali da escludere o ridurre significativamente la discrezionalità dell’Amministrazione nella rinnovazione della propria attività, ma anche nell’ipotesi in cui l’Amministrazione, pur disponendo di un ampio margine di discrezionalità in sede di esecuzione del giudicato, ne faccia uso in modo da riprodurre invariati i medesimi vizi di legittimità già definitivamente accertati nel pregresso giudizio, risultando ininfluente agli effetti della riscontrata elusione del giudicato che, attesa la natura oggettiva del vizio de quo, tale pedissequa riproposizione dei vizi già denunciati sia dovuta a consapevole volontà di violare o eludere il giudicato ovvero a mero fraintendimento dei suoi contenuti (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 31 dicembre 2009, n. 9296).

Il che è quanto caratterizza la presente controversia. Nella sostanza, il Comune di Santa Marinella, nel momento in cui statuisce che il rilascio delle concessioni è subordinato a procedure di evidenza pubblica che, a loro volta, sono subordinate alla pubblicazione nel BURL del decreto del Presidente della Regione di approvazione dell’accordo di programma, rimette ad un futuro incerto il rilascio delle concessioni di propria competenza. In altri termini, riproduce autonomamente gli effetti della misura di salvaguardia già ritenuta illegittima in sede giurisdizionale.

Del resto, l’oggetto proprio del giudizio per l’esecuzione del giudicato è costituto dalla verifica se la P.A. abbia o meno adempiuto all’obbligo nascente dal giudicato, e cioè abbia o meno attribuito all’interessato quell’utilità concreta che la sentenza ha riconosciuto come dovuta. Pertanto, tenuto presente che l’esecuzione deve essere esatta, al pari di quanto avviene per l’obbligazione civile, il cui inesatto adempimento è sanzionato con la condanna al risarcimento del danno, il ricorso per ottemperanza è ammissibile in ogni caso, anche dopo l’adozione di atti esecutivi a contenuto discrezionale, senza necessità di operare la tradizionale dicotomia concettuale tra elusione ovvero violazione del giudicato, qualora il petitum sostanziale del ricorso attenga all’oggetto proprio del giudizio di ottemperanza, miri cioè a far valere non già la difformità dell’atto sopravvenuto rispetto alla legge sostanziale (in tal caso occorrendo esperire l’ordinaria azione di annullamento), bensì – come nella specie – la difformità specifica dell’atto rispetto all’obbligo processuale di attenersi esattamente all’accertamento contenuto nella sentenza da eseguire (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 01 dicembre 2009, n. 12238).

Il Collegio, pertanto, acclarato che a tutt’oggi il Comune di Santa Marinella non ha ottemperato al giudicato (per come peraltro prescritto con una prima pronuncia resa in sede di ottemperanza) ordine al medesimo Comune di provvedere nel termine di giorni trenta dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente decisione alla integrale esecuzione del giudicato di cui è questione provvedendo al rilascio della concessione demaniale marittima in favore della odierna ricorrente, di cui alla richiesta di questa in data 27 ottobre 2008.

Condanna il Comune di Santa Marinella al pagamento delle spese della presente fase di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, II Sezione accoglie il ricorso di cui in epigrafe e, per l’effetto, ordine al Comune di Santa Marinella di provvedere nel termine di giorni trenta dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente decisione alla integrale esecuzione del giudicato di cui è questione, provvedendo al rilascio della concessione demaniale marittima in favore della odierna ricorrente, di cui alla richiesta di questa in data 27 ottobre 2008.

Condanna il Comune di Santa Marinella al pagamento delle spese della presente fase di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in euro 3.000,00 (tremila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore

Giampiero Lo Presti, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *