Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-12-2010) 22-03-2011, n. 11495 Sanità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Sig. O., quale legale rappresentante e direttore tecnico della ditta "Ferri & Oliva S.r.l.", è stato tratto a giudizio per rispondere di due ipotesi di reato D.Lgs. n. 22 del 1997, ex art. 51 per avere realizzato un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi (capo A) e avere gestito tali rifiuti violando le prescrizioni dettate in sede di autorizzazione (capo B).

Con la sentenza qui impugnata il Tribunale ha escluso la sussistenza di autonoma ipotesi relativa al sub A) ed ha condannato il Sig. O. per una parte delle condotte contestate al capo B), esse assorbita la prima contestazione.

In particolare, il Tribunale ha rilevato che la ditta era in possesso di autorizzazione e iscrizione in procedura semplificata e provvedeva a gestire i rifiuti procedendo secondo fasi diverse descritte dai testimoni introdotti dall’accusa e dalla difesa, le cui dichiarazioni sono state complessivamente ritenute lineari e attendibili. Sulla base delle prove acquisite il Tribunale ha escluso che le lavorazioni avvenissero non rispettando la tempistica prevista, ma ha ritenuto provato che i cumuli di rifiuti venivano stoccati in aree diverse rispetto a quanto previsto dall’autorizzazione, con conseguente sussistenza del reato contestato al capo B), in esso assorbita la corrispondente porzione della condotta contestata al capo A).

Avverso tale sentenza il Sig. O. propone personalmente ricorso.

Con primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale erroneamente affermato che il posizionamento dei cumuli dei rifiuti non corrispondesse alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione (rectius, iscrizione). In effetti, le aree di posizionamento delle diverse tipologie di rifiuto sono contenute in una planimetria che rappresenta un documento interno alla ditta e che non fa parte della documentazione comunicata all’atto della richiesta di iscrizione;

Con secondo motivo lamenta violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. per essere stato condannato per una condotta diversa da quella contestata, posto che la condanna si riferisce a condotte che vengono relazionate ad un atto autorizzativi inesistente o comunque non indicato in motivazione e non più alle condotte di abbandono o deposito controllato contestate al capo A) e in parte ritenute assorbite nel diverso capo B).

Con terzo motivo lamenta vizio di motivazione per travisamento del fatto per essere stata erroneamente ritenuta esistente una specifica prescrizione relativa alle condotte contestate al capo A), prescrizione che non sussiste.
Motivi della decisione

La Corte ritiene di dover premettere che il secondo e terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati. Se il terzo motivo costituisce una mera riproposizione delle censure contenute nel primo motivo, di seguito esaminato, va detto, quanto al secondo motivo, che la l’esistenza di una violazione della correlazione fra accusa e decisione deve essere esclusa alla luce della dettagliata descrizione delle condotte illecite contenuta sia nel capo A) sia nel capo B) e dalla la circostanza che l’ipotesi accusatoria non prevede affatto l’assenza di autorizzazione-iscrizione, bensì la concreta violazione delle prescrizioni e delle cautele che avrebbero dovuto essere rispettate. La fondatezza dell’ipotesi di accusa può sussistere o non sussistere (primo motivo di ricorso), ma è indubbio che il Tribunale ha concluso per la sussistenza di reato avendo riguardo esclusivamente alle irregolarità ricomprese tra le condotte contestate.

Venendo così al contenuto del primo motivo di ricorso, la Corte rileva che effettivamente in presenza di regime semplificato le prescrizioni e le cautele che debbono essere rispettate coincidono con quanto previsto in sede di iscrizione da parte della ditta richiedente nel registro delle imprese che effettuano recupero di rifiuti non pericolosi.

Sul punto emerge dalla stessa motivazione della sentenza che per espresse disposizioni interne le attività comportavano il deposito dei diversi materiali in aree specificamente indicate e che tale metodologia di lavoro era funzionale alle successive fasi di gestione dei materiali raccolti. Tale indicazione non può essere ritenuta priva di rilevanza ai fini del contenuto della disciplina cui la ditta era tenuta ad attenersi, posto che le modalità di deposito e di movimentazione dei rifiuti, unitamente ai tempi di lavorazione, costituiscono gli elementi che caratterizzano la richiesta iscrizione e fissano requisiti e presupposti anche ai fini dell’eventuale verifica iniziale e dei successivi controlli.

Ciò detto, risulta accertato dalla stessa decisione impugnata che la tempistica di lavorazione e movimentazione dei rifiuti prevedeva che il deposito nelle aree non coperte durasse il solo arco della giornata e che i rifiuti venissero successivamente trasferiti al coperto. Si tratta di tempi incompatibili con il concetto di "deposito incontrollato" e, a parere della Corte, la non perfetta corrispondenza tra le categorie di rifiuti e le aree di posizionamento non assume alcuna rilevanza ai fini penali in quanto si è in presenza di operazioni di mero transito in vista della fase di successiva gestione che aveva inizio nell’arco della singola giornata.

Sulla base di tali considerazioni la Corte ritiene che non sussistano gli estremi della fattispecie incriminatrice e che la sentenza vada annullata senza rinvio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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