T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 01-07-2010, n. 22067 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

il sig. A.C. dichiara d’aver proposto, il 30 gennaio 2008 ed avverso il Comune di Cori, un ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Giudice di pace di Roma per ottenerne la condanna al pagamento della somma di Euro 1.767,26 oltre interessi dalla domanda;

Rilevato che il sig. C. rende noto d’aver ottenuto dal Giudice adito il decreto ingiuntivo n. 4819 del 20 marzo 2009, che ha condannato il Comune intimato al pagamento della predetta sorte capitale, degli interessi legali e delle spese del giudizio monitorio, oltre IVA e CPA come per legge;

Rilevato altresì che detto decreto, notificato al Comune intimato il 13 maggio 2009, non opposto e munito di formula esecutiva dal 22 giugno 2009, non è stato spontaneamente eseguito da detta P.A., neppure dopo che il sig. C. gli ha ingiunto l’esecuzione con atto di diffida notificato il successivo 8 ottobre;

Rilevato quindi che il sig. C., stante la persistente inerzia del Comune di Cori, ha adito questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, chiedendo l’ottemperanza al giudicato scaturente dal decreto ingiuntivo n. 4819/2009 e, se del caso, la nomina d’un Commissario ad acta;

Considerato in diritto che, sussistendo l’integrità del contraddittorio nel presente giudizio -ad onta della mancata costituzione del Comune intimato, il ricorso in epigrafe s’appalesa meritevole d’accoglimento, stante sia la formazione del giudicato, sia l’inutile decorso del termine assegnato a detta P.A. per lo spontaneo adempimento, sia la persistente inerzia di quest’ultima fino ad ora;

Considerato al riguardo che devesi assegnare al Comune intimato li perentorio termine di giorni dieci (10 gg.), decorrenti dalla notificazione della presente sentenza o dalla sua comunicazione d’ufficio, affinché provveda a dare piena e puntuale ottemperanza al decreto n. 4819/2009, mercè il pagamento di tutte le somme colà indicate e delle altre spese per la relativa notifica;

Considerato altresì che reputa opportuno il Collegio nominare fin d’ora Commissario ad acta il sig. Prefetto della provincia di Latina affinché, per il necessario tramite d’un funzionario dirigente di ragioneria e nell’ulteriore termine di giorni dieci (10 gg.) -decorrenti da quando è inutilmente decorso quello assegnato al Comune di Cori, in sostituzione di quest’ultimo provveda a prestare integrale esecuzione al giudicato ottemperando;

Considerato che parimenti opportuno ritiene il Collegio di fissare in Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) il compenso del Commissario ad acta, con le ritenute di legge ed al netto delle spese documentate, il quale provvederà ad autoliquidarsele, con separato provvedimento, in esito all’incarico affidatogli, ove esso si renda necessario;

Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che queste seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. II, accoglie il ricorso n. 11091/2009 RG in epigrafe e per l’effetto condanna, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, l’intimato Comune di Cori a prestare piene e puntuale ottemperanza al giudicato di cui al decreto ingiuntivo meglio indicato in premessa.

Condanna altresì il Comune intimato al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in Euro 1.000,00 (Euro mille/00), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 9 giugno 2010, con l’intervento dei sigg. Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

Stefano Toschei, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *