Cons. Stato Sez. III, Sent., 18-03-2011, n. 1659

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il sig. M.N., cittadino senegalese, aveva impugnato davanti al TAR per la Toscana il decreto con il quale il Prefetto della Provincia di Pisa aveva rigettato il ricorso gerarchico da lui proposto avverso il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione adottato dal Questore di Pisa.

Il Prefetto di Pisa aveva ritenuto che l’interessato aveva dimostrato il mancato inserimento nel tessuto socioeconomicolavorativo avendo alternando brevi periodi di lavoro subordinato a periodi di attesa occupazione e risultando condannato più volte, da diversi Tribunali, per violazione delle norme di tutela del diritto d’autore, abusivo commercio di prodotti fotografici non autorizzati, violazione del t.u. delle leggi doganali e delle norme sulla disciplina dell’IVA, violazione delle norme sul monopolio sui sali e tabacchi, ricettazione, acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione, pubblicazioni e spettacoli osceni.

2.- Il TAR per la Toscana, con la sentenza della Sezione II n. 918 del 2 aprile 2010, avendo rilevato che dall’esame del certificato del Casellario giudiziale, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non risultava un unico precedente penale ostativo ma diverse condanne, con sentenze e decreti penali, tra il 1997 e il 2006, relative alla violazione della normativa richiamata dal Prefetto nel decreto impugnato e, avendo considerato che il rigetto della richiesta non era fondato (solo) sull’automatica applicazione dell’art. 26, comma 7 bis, d. lgs. n. 286/98 ma su una valutazione complessiva della posizione dell’interessato in relazione al suo inserimento sociale, ha respinto il ricorso.

3.- Il sig. M.N. ha ora appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.

Ma il ricorso in appello è manifestamente infondato.

Come è stato sostenuto dal Prefetto di Pisa nel decreto impugnato e come è stato poi affermato nella appellata sentenza del TAR per la Toscana (e come emerge chiaramente dagli atti), il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dal sig. M.N. per attesa di occupazione è stato infatti negato a causa dal suo mancato inserimento sociale rilevato dai numerosi precedenti penali (con sentenze e decreti di condanna per diversi reati e in diversi periodi emanate dai Tribunali di Firenze, Roma, Napoli, Latina e Pisa) e dalla circostanza che l’interessato aveva alternato, sin dal 1996, brevi periodi di lavoro subordinato a periodi di attesa occupazione nei quali si era (evidentemente) spesso dedicato ad attività non consentite dall’ordinamento.

4.- Non ha quindi rilievo, nella fattispecie (come affermato dal TAR), la questione riguardante l’applicazione alle sole richieste di titolo di soggiorno per lavoro autonomo della preclusione al rinnovo dettata dall’art. 26, comma 7 bis, d. lgs. n. 286 del 1998.

Né può avere alcuna rilevanza quanto dedotto in ordine alla conclusione di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato.

5.- Per tutti gli esposti motivi il ricorso deve essere respinto, con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli articoli 60 e 74 del c.p.a., nella camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare.

6. – Le spese del grado di appello possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1288 del 2011, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese del grado di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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