Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-06-2011, n. 12324 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

con ricorso, notificato il 2 ottobre 2007 e pendente al numero 25375 di Ruolo generale dell’anno 2007, il sig. V.G. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Roma del 5.7 – 2.10.2006, n. 5646, che aveva respinto le sue richieste nei confronti dell’Azienda Municipale Ambiente S.p.A. di Roma, volte ad ottenere il pagamento delle differenze del compenso del lavoro straordinario;

l’Azienda Municipale Ambiente S.p.A. di Roma con l’Avv. Giovanni M. Cocconi si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso principale con il favore delle spese giudiziali e proponendo a sua volta ricorso incidentale pendente al numero 29129 di Ruolo generale dell’anno 2007;

entrambe le parti hanno dichiarato di rinunciare ai rispettivi ricorsi.
Motivi della decisione

rilevato che sia il lavoratore, ricorrente principale, che l’Azienda Municipale Ambiente (AMA) S.p.A., ricorrente incidentale, non solo hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi, ma hanno anche aderito reciprocamente alle suddette rinunce;

rilevato che sia gli atti di rinuncia che quelli di adesione sono stati sottoscritti dalle parti personalmente e dai rispettivi difensori;

ritenuto, quindi, che il giudizio deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia senza che si debba provvedere in ordine alle spese.
P.Q.M.

visti gli artt. 390, 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio per rinuncia; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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