Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-12-2010) 22-03-2011, n. 11301

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 10.7.2009 la Corte di appello di Perugia confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia sez. distaccata di Assisi del 6.3.2007 di condanna del R. alla pena di anni due di reclusione ed Euro 6.000.00 di multa per il reato di usura.

La Corte territoriale riteneva il reato provato alla luce delle dettagliate dichiarazioni rese dalla parte offesa; inoltre era emerso che la materiale consegna del denaro alla parte offesa era avvenuta la prima volta da parte di una segretaria su esplicita indicazione del R. che era comunque presente alla consegna. Anche per il terzo finanziamento le trattative si erano svolte con il ricorrente.

La Corte riteneva che fosse stato provato lo stato di bisogno della parte offesa che si era appena separata ed aveva due figli piccoli da mantenere e non godeva di un reddito sufficiente, alla luce di dichiarazioni scritte rilasciate allo stesso R..

Ricorre il R. che con il primo motivo deduce che la motivazione della sentenza impugnata era carente in ordine agli elementi che provavano la partecipazione dello stesso all’ultimo finanziamento ottenuto dalla donna.

Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in quanto presupposto del reato era l’esistenza di una situazione di difficoltà economica del soggetto che, nel caso in esame, non era emersa in quanto dalle dichiarazioni scritte della parte offesa non emergeva un reddito certo e comunque la stessa aveva anche dichiarato di percepire un reddito tra nero e stipendio ufficiale di L. 3.400.000, cioè per l’epoca notevoli risorse economiche.

Con il terzo motivo si deduce che erroneamente non era stata ritenutola continuazione con un fatto precedente già giudicato in quanto il R. era amministratore di una società di finanziamento e stipulava contratti tutti alle stesse condizioni e quindi il disegno criminoso non poteva non essere lo stesso, in una logica unitaria.

Con memoria difensiva integrativa il difensore dell’imputato ha chiesto la dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato.
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Il primo motivo appare del tutto generico non indicandosi neppure le ragioni per cui si dovrebbe dubitare della credibilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa. La Corte territoriale ha accertato che la trattativa per arrivare al il terzo finanziamento era avvenuta con il R..

Circa il secondo motivo la Corte ha accertato la sussistenza dello stato di bisogno della parte offesa che si era separata dal marito e che doveva mantenere le figlie che studiavano, pagare l’affitto e far fronte alle spese quotidiane con i soli introiti personali. Il reddito percepito dalla donna emerge dalle stesse dichiarazioni scritte rilasciate dalla p.o. al ricorrente. La motivazione appare congrua e logicamente coerente; le censure sono di mero fatto e ripropongono questioni fattuali già esaminate.

Non si è proceduto alla continuazione tra i fatti oggetti del presente procedimento con quelli accertati in altra sentenza, stante il notevole lasso temporale tra i primi ed i secondi (di oltre 4 anni): la motivazione appare congrua e logicamente coerente.

Circa l’eccepita prescrizione, tenuti presenti le intervenute sospensioni, il termine di prescrizione, applicandosi la vecchia normativa, è decorso solo dopo la sentenza di appello e pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso preclude che possa essere dichiarata in questa sede.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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