T.A.R. Lazio Roma Sez. III, 01-07-2010, n. 22066 SANITA’ E SANITARI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

con decreto presidenziale n. 3175/2007 del 12.04.2007 il ricorso in epigrafe è stato dichiarato perento, sulla base delle seguenti considerazioni:

"che il ricorso risulta depositato il giorno 7 giugno 1995";

che "l’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, modificato dall’art. 54, comma 1, d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133,……prevede a cura della segreteria, dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito di ricorsi, l’invio di apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione di udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data dell’avviso medesimo";

"che alla comunicazione di segreteria del giorno 29 gennaio 2009 presso il domicilio eletto in via della Giuliana, 66, non ha fatto seguito alcuna domanda di fissazione di udienza";

Visto l’atto di opposizione al decreto suddetto proposto dal ricorrente T.U. e depositato il 18.05.2010;

Rilevato che l’atto di opposizione è stato proposto sulla base dell’avvenuto trasferimento dell’avv. Reitano presso il nuovo indirizzo in via Trionfale n. 7032;

Considerato che a seguito dell’elezione di domicilio presso lo studio del difensore, tutte le comunicazioni della Segreteria, sono legittimamente effettuate presso il domicilio eletto;

Considerato, altresì, che è onere del difensore comunicare l’avvenuto mutamento di domicilio (cfr. Cassazione, sez. III. n. 5079/2010; Cass., sez. I n. 5556/2004; Cassazione, sez. I, n. 7394/2008); considerato dunque che la Segreteria non è tenuta ad effettuare ricerche, circa il nuovo domicilio neppure se risultante dall’Albo degli avvocati;

Ritenuto che l’atto di opposizione in questione debba essere pertanto respinto ma che nulla tuttavia debba essere disposto in ordine alle spese, stante la mancata costituzione e difesa in giudizio dell’Amministrazione a seguito della opposizione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, III, respinge l’atto di opposizione.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Domenico Lundini, Consigliere

Cecilia Altavista, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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