Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-12-2010) 22-03-2011, n. 11459

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 10 giugno 2010 la Corte d’appello di Firenze, terza sezione penale, ha confermato la sentenza emessa il 26 settembre 2008 dal Tribunale di Firenze, che aveva dichiarato M.A. colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22 per avere occupato illegalmente alle proprie dipendenze due cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno, e l’aveva condannato, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata contestata, alla pena di mesi tre di arresto ed euro diecimila di ammenda.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato con il ministero del suo difensore, chiedendone l’annullamento sulla base di due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del canone valutativo della prova di cui all’art. 192 c.p.p., comma 2, deducendo che gli elementi posti a fondamento del giudizio della sua colpevolezza sono indizi non univoci nè gravi, in difetto dell’accertamento della stabilità dell’occupazione e della continuatività della prestazione lavorativa, oltre che dell’accordo sull’orario di lavoro e sulla retribuzione.

Con il secondo motivo si censura il difetto di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva irrogata con la pena pecuniaria corrispondente, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53. 3. La richiesta di rinvio dell’udienza odierna presentata dal difensore è stata rigettata con ordinanza in pari data.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo, con il quale è denunziata la violazione delle regole di valutazione della prova indiziaria, è infondato e va rigettato.

2. Dalla sentenza impugnata emerge che, a base del giudizio di responsabilità penale dell’imputato, sono state poste specifiche emergenze probatorie acquisite all’esito della svolta istruttoria.

Gli elementi analizzati, rappresentati dall’attività di riparazione di macchina agricola svolta, all’atto del sopralluogo condotto nell’azienda agricola della quale era titolare l’imputato, da parte di due cittadini extracomunitari, privi del permesso di soggiorno, dall’alloggio degli stessi all’interno della stessa e dalla intervenuta successiva regolarizzazione del rapporto di lavoro, evidenziano l’iter logico seguito dal giudice di merito per ritenere sussistente e provata l’indebita assunzione da parte del ricorrente di cittadini extracomunitari.

Il ricorrente, opponendo una diversa valutazione delle risultanze processuali e traendo da essa la deduzione della non configurabilità del reato contestato, individua violazioni di regole valutative della prova, che si risolvono in censure di merito, non proponibili in questa sede, e nella interpretazione della norma incriminatrice, contrastante con i principi affermati da questa Corte in ordine alla indeterminatezza della posizione del datore di lavoro e della natura, quanto al contenuto e al tempo, dell’attività lavorativa subordinata e alla sufficienza della indebita assunzione di lavoratori stranieri irregolari al fine della configurazione del reato (Sez. 1, n. 15463 del 26/03/2008, dep. 14/04/2008, P.M. in proc. Zhao, Rv. 239618; Sez. 1, n. 34229 del 22/06/2005, dep. 23/09/2005, Nobile, Rv. 232222; Sez. 1, n. 16431 del 12/04/2005, dep. 02/05/2005, P.G. in proc. Bincoletto, Rv. 231576; Sez. 1 n. 25665 del 04/04/2003, dep. 12/06/2003, Iovino, Rv. 225393).

3. E’, invece, fondato il secondo motivo.

La richiesta di sostituzione della pena detentiva irrogata con la pena pecuniaria corrispondente ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53, già fatta con i motivi di appello, non è stata presa in considerazione dalla Corte d’appello, nè della stessa vi è cenno nelle conclusioni dei motivi di appello riportati in sentenza e nella parte motiva.

La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata limitatamente all’omesso esame sul punto, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omesso esame del motivo di appello sulla sostituzione della pena detentiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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