Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-03-2011, n. 1688 Atti amministrativi Procedimento e punizioni disciplinari Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sentenza in epigrafe della quale con il gravame all’esame si chiede la riforma, ha respinto il ricorso di primo grado promosso per l’annullamento sia;

a) del provvedimento del Ministero delle Finanze -Dipartimento delle Dogane e delle II.DD.Dir. Comp.le delle Dogane e I.I. per la Regione Friuli V.G. prot.n. 1796/Ris/I Decreto n.8/97 del 20 ottobre 1997, con il quale alla ricorrente è stata inflitta la sanzione disciplinare del licenziamento a decorrere dal 4^ mese successivo alla data della notifica del decreto stesso;

b) che della comunicazione emessa dal Collegio Arbitrale di disciplina del Ministero delle Finanze prot.n. 422/97/1 dd. 6 marzo 1998.

Con il ricorso di primo grado, l’odierna appellante contestava il suo licenziamento, disposto ad esito di procedimento disciplinare, per illegittimità sotto molteplici profili, ravvisandovi, in particolare, insussistenza della situazione di recidiva nell’assenza ingiustificata dal servizio, sanzionabile ex art. 59,comma 7°, del d.l. n.29/93; ancora, insussistenza delle condizioni per applicare la sanzione contestata anche sotto altro profilo; vale a dire per intervenuto annullamento giurisdizionale, anche ad opera di questa Sezione (sent. n. 5918/2006) dei precedenti licenziamenti decretati dall’Amministrazione, tra i quali quello immediatamente antecedente del 20 marzo 1997, assunti a presupposto del provvedimento di licenziamento per cui è causa.

Il giudice di primo grado, accogliendo l’eccezione dell’Amministrazione intimata, ha deciso per la tardività del ricorso, avendo la pare ricorrente impugnato in sede giurisdizionale, con atto notificato solo il 3 maggio 1999, il licenziamento inflittogli il 28 ottobre 1997; e cioè quasi un anno dopo la notifica, avvenuta in data 17 marzo 1998, della comunicazione dell’esito del ricorso amministrativo proposto al Collegio arbitrale di disciplina.

Della sentenza di primo grado si chiede la riforma assumendo preliminarmente che il termine decadenziale di rito per proporre il ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo non trova applicazione nella presente controversia, avendo il provvedimento di licenziamento impugnato leso non già un interesse legittimo, ma il diritto soggettivo al mantenimento del posto di lavoro; cosa che renderebbe applicabile il più ampio termine di prescrizione.

Parte appellante ha ribadito ed ulteriormente illustrato le sue difese con memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione.

All’udienza del 22 febbraio 2011, il ricorso come da verbale è stato trattenuto in decisione.

Osserva il collegio che parte appellante ha ricevuto la comunicazione del proprio licenziamento di cui all’impugnato decreto n.8/97 in data 28 ottobre 1997.

Di tale provvedimento lesivo ha chiesto l’annullamento in sede amministrativa rivolgendosi al Collegio arbitrale di disciplina, all’epoca operante, il quale, a sua volta, con decisione in data 6 marzo 1998, comunicata il successivo 17 marzo, sostanzialmente, ha giudicato irricevibile il ricorso.

Ai fini del decidere la questione sottoposta all’esame del collegio, è, altresì, preminente osservare che, essendo stato il provvedimento di licenziamento in contestazione adottato nell’ottobre del 1997, sulla controversia in esame, in base all’art. 69, co. 7, d.lg. n. 165 del 2001, che attribuisce al giudice ordinario le controversie attinenti a questioni relative al periodo del rapporto di lavoro pubblico successivo al 30 giugno 1998, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, non essendosi ancora attuata sotto tale ultima data la devoluzione alla giurisdizione ordinaria delle controversie in tema di pubblico impiego.

E’ inoltre rilevante osservare che il licenziamento di cui si discute rappresenta l’epilogo di un procedimento disciplinare, che l’amministrazione ha iniziato dopo aver addebitato alla ricorrente l’assenza ingiustificata e reiterata dal servizio.

Non possono quindi esservi dubbi che il provvedimento di licenziamento in questione sia l’espressione tipica del potere di supremazia speciale esplicabile nell’ambito del rapporto di lavoro che l’ordinamento di settore riconosce all’amministrazione nei confronti del proprio dipendente.

Da ciò discende che la posizione rivestita da dipendente in caso di suo licenziamento, poiché involge una questione di status posseduto nell’ambito dell’Amministrazione di appartenenza, ha certamente la consistenza dell’interesse legittimo e non quella del diritto soggettivo perfetto, del quale, in linea generale, va affermata l’esistenza dinanzi al giudice amministrativo, com’è noto, nel caso, che qui non ricorre, di controversia concernente questioni di natura patrimoniale direttamente riconosciute dalla norma.

Non vi sono dubbi che, in presenza di una determinazione di tipo autoritativo azionabile dinanzi al giudice amministrativo, la parte che intenda avvalersi della possibilità di ottenere l’annullamento del provvedimento leso lesivo di un suo interesse legittimo deve osservare il termine di decadenza per la proposizione del ricorso giurisdizionale amministrativo, che com’è noto è di 60 giorni dalla conoscenza dell’atto impugnato.

Poiché nella fattispecie in esame il ricorso è stato proposto, come si evince da quanto in precedenza esposto, ben oltre il termine decadenziale di rito, deve essere ribadita, confermandosi la decisione impugnata, la tardività dell’impugnazione proposta dinanzi al giudice di primo grado.

L’appello deve essere quindi respinto.

Nel peculiare andamento del processo ed alla luce delle questioni dedotte, il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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