Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-12-2010) 22-03-2011, n. 11339

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 12.7.2010, la parte offesa D.B. ricorreva per Cassazione avverso il decreto di archiviazione n. 6/2010 del G.I.P. presso il Tribunale di Ascoli Piceno, in data 15.4.2010, deducendo la violazione delle norme previste a pena di nullità in riferimento all’art. 409 c.p.p., per violazione del contraddittorio, in quanto il pubblico ministero aveva avanzato richiesto di archiviazione omettendo di avvisare la parte offesa della richiesta in questione.

Con successiva memoria, la parte offesa insisteva nelle richiesta di annullamento del provvedimento impugnato, assumendo la ricorribilità del provvedimento da parte della persona offesa dal reato che non sia stata posta in grado di proporre opposizione per mancata notificazione della richiesta di archiviazione.

Considerato che l’art. 571 c.p.p., comma 1, riconosce al solo imputato, e in deroga alla regola generale della necessità della rappresentanza tecnica, la facoltà di proporre personalmente l’impugnazione, e l’art. 613 c.p.p., comma 1, in quanto norma meramente ricognitiva della facoltà di proposizione personale dell’impugnazione, non attribuisce alle altre parti processuali il potere di ricorrere personalmente per Cassazione, per principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo Cass. Sez. 6, 13.2.2009, p.o. in proc.Barogi, Riv.243836; Sez. 6, 18.9.2008, p.o. in proc. Triggiani, Riv.241207; SU, 27.9.2007, Lo Mauro), va esclusa l’ammissimilità del ricorso sottoscritto personalmente dalla parte offesa.

Nel caso di specie, il ricorso per Cassazione è stato proposto personalmente dalla parte offesa D.B., e pertanto va dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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