Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-03-2011, n. 1680 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

a, per delega dell’avvocato Discepolo, e l’avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con ricorso n. 384 del 1004, proposto avanti al T.A.R. per le Marche, la sig.ra E.F., in servizio alle dipendenze dell’amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni a decorrere dal 16 dicembre 1982 ed in prosieguo dell’Ente P.I. – succeduto all’amministrazione suddetta per effetto della disciplina introdotta dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, di trasformazione dell’ Amministrazione P.T. in ente pubblico economico – chiedeva il riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze retributive per l’avvenuto espletamento, a partire dal 21 dicembre 1983 (inizialmente in via di fatto e poi in virtù di formali atti di conferimento di incarico) di mansioni ascrivibili alla posizione funzionale di controllore, livello VIII, qualifica di dirigente superiore d’esercizio, in costanza di formale inquadramento in qualifica di VI livello.

Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale regionale – con richiamo all’ art. 10, comma 1, della menzionata legge n. 71 del 1994 in base al quale le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l’ ente P.I. sono devolute all’ autorità giudiziaria ordinaria – dichiarava il difetto di giurisdizione in ordine all’insorta controversia.

Avverso detta sentenza, ha proposto appello la sig.ra F. ed ha censurato la statuizione del T.A.R. che ha negato la giurisdizione, sul rilievo che la cognizione dell’autorità giudiziaria sul rapporto di lavoro privatizzato sussisterebbe solo a partire dalla data del contratto collettivo di comparto del 26 settembre 1994 e non per il periodo precedente, durante il quale è restata ferma la disciplina e la natura pubblicistica del rapporto.

Resiste la P.I. S.p.a., succeduta in prosieguo nei rapporti già facenti capo all’ ente P.I., che ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per tardiva notifica ed ha chiesto la conferma della sentenza che ha declinato la giurisdizione.

Si è altresì costituito il Ministero dello sviluppo economico, già della Comunicazioni, che ha chiesto l’ estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.

All’udienza del 22 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). L’atto introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato al Ministero dello Poste e delle Telecomunicazioni il 7 luglio 1994.

A tale data si era già determinata la trasformazione dell’Azienda autonoma delle Poste di detta Amministrazione in ente pubblico economico – essendosi perfezionata con il d.P.R. 31 dicembre 1993 la nomina dei relativi organi, ai sensi dell’ art. 1 del d.l. n. 487 del 1993, convertito nella legge n. 71 del 1994 – con successione del nuovo ente, secondo quanto stabilito dall’ art. 6, comma primo, della legge prima richiamata, nei rapporti attivi e passivi già facenti capo alla medesima Azienda e al Ministero.

Ogni questione circa lo svolgimento del rapporto di impiego dell’odierna appellante rifluisce, quindi, nella sfera di attribuzioni dell’ente sottentrante che assume, quindi, la veste di unica amministrazione resistente.

Va, in conseguenza, disposta l’estromissione dal giudizio del Ministero dello sviluppo economico, già delle Comunicazioni.

2.1). Va disattesa l’eccezione di tardiva proposizione dell’ appello – avviato alla notifica il 16 marzo 2009 – rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (13 marzo 2008).

Ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, deve tenersi conto del periodo di sospensione feriale dei termini processuali, previsto dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Per effetto del computo del periodo di sospensione di 46 giorni, l’onere di notifica dell’ appello risulta assolto in termine utile alla predetta data del 16 marzo 2009.

2.2). La sentenza impugnata che ha negato la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all’insorta controversia merita conferma.

L’art. 10 della legge n. 71 del 1994 devolve all’autorità giudiziaria ordinaria le controversie sui rapporti di lavoro di diritto privato alle dipendenze dell’ Ente poste italiane.

Come è stato chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, la regola sul riparto della giurisdizione non subisce deroga, quanto alla persistenza della giurisdizione amministrativa, in relazione alla natura del rapporto di impiego nel periodo antecedente alla trasformazione dell’Azienda istituita presso l’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico, né per effetto dalla disciplina transitoria dettata dall’art. 6, comma 6, della legge n. 71 del 1994, che ha mantenuto ferma, fino all’approvazione del nuovo contratto collettivo, i trattamenti del personale vigenti alla data di trasformazione dell’ ente datore di lavoro (Cassazione civile, SS.UU., 7 aprile 2005, n. 8691; 27 novembre 2002, n. 16840).

Inoltre l’art. 1 del d.l. n. 269 del 1994, convertito nella legge n. 432 del 1994 – una volta previsto che, nel caso di trasformazione di enti pubblici in enti pubblici economici o in società di diritto privato, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione – reca una disciplina transitoria per tutte le trasformazioni future. Detta disciplina non esplica, quindi, efficacia sul rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Azienda istituita presso l’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (ora ente Poste italiane), che è stata trasformata in ente pubblico economico con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi del nuovo ente (31 dicembre 1993) e, quindi, prima dell’entrata in vigore dell’art. 1 del d.l. n. 269 del 1994. (Cassazione civile, SS.UU., 5 settembre 1997, n. 8587; 18 dicembre 1998, n. 12699; 18 dicembre 1998, n. 12711).

In contrario, quindi, a quanto argomentato dall’appellante – a fronte dalla testuale previsione dell’art. 10 che, ai fini dell’individuazione del giudice avente giurisdizione, assume a riferimento il dato oggettivo della natura privatistica del rapporto di lavoro (sussistente nella specie alla data di proposizione della domanda) ed in assenza di disposizioni derogatorie, fondate sullo sviluppo temporale del rapporto medesimo – diviene del tutto ininfluente il richiamo alla fonte pubblicistica o privatistica della regolamentazione del rapporto, agli effetti della persistenza giurisdizione amministrativa per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo di lavoro.

3. L’ appello va, quindi, respinto.

Ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. il processo può essere proseguito ad iniziativa di parte avanti al giudice ordinario, in osservanza del termine ivi indicato, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda dichiarata in questa sede inammissibile per difetto di giurisdizione.

Trattandosi di contenzioso risalente al 1994, per il quale il radicamento della giurisdizione è restato influenzato da disposizioni di diritto intertemporale, su cui è in prosieguo intervenuta la regola di riparto della Corte di Cassazione, le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio possono essere compensati fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello 3127 del 2009, come in epigrafe proposto, lo respinge, ferma restando l’applicazione dell’art. 11, comma 2, del Codice per il processo amministrativo.

Spese compensate del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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