Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-12-2010) 22-03-2011, n. 11296 Reato continuato e concorso formale Falsità in scrittura privata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 2.5.2008, il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, dichiarò L.B.M. responsabile dei reati di cui agli artt. 81, 648, 494 e 485 c.p., e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione – concessa l’attenuante del danno di particolare tenuità – lo condannò alla pena di anni due mesi tre di reclusione ed Euro 4500,00 di multa.

Avverso tale pronunzia propose gravame l’imputato, lamentando l’eccessività della pena di cui chiedeva la riduzione previa applicazione dell’ipotesi lieve di cui all’art. 648 cpv c.p. e concessione delle attenuanti generiche, e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 9.3.2009, confermava la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per l’illogicità e la contraddittorietà delle motivazioni in ordine alla mancata concessione delle attenuanti richieste in appello.

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Il ricorso è fondato su motivi non specifici per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità, conducente, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), nell’inammissibilità (Cass. Sez. 4^ n. 5191/2000 Rv. 216473).

Premesso che, in tema di ricettazione, perchè possa trovare applicazione l’ipotesi prevista dal capo verso dell’art. 648, è necessario che la cosa ricettata sia di valore economico irrilevante o scarsamente rilevante, restando comunque impregiudicata la facoltà del giudice, pur in presenza di un valore modesto, di escludere il "fatto di particolare tenuità", prendendo in esame gli ulteriori elementi di valutazione della vicenda ed in particolare ogni altra circostanza, idonea a delineare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole (Cass. Sez. 2^, n. 11113/1996), e che non è ammessa duplice valutazione dell’entità del danno ai fini della concessione sia dell’attenuante comune ( art. 62 c.p., n. 4) che di quella speciale della ricettazione (art. 648 cpv. c.p.) (Cass.S.U. sent. n. 35535/2007 Rv. 236914), rileva il Collegio che, con motivazione congrua ed esente da evidenti vizi logici, la Corte territoriale ha illustrato le ragioni per le quali, sulla scorta delle risultanze processuali, ha ritenuto congrua la pena irrogata dal primo giudice, ed immeritevole l’imputato della concessione di ulteriori attenuanti in aggiunta a quella già concessa, in considerazione delle circostanze e modalità di svolgimento dei fatti e della capacità a delinquere dell’imputato, desunta dai numerosi precedenti a suo carico.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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