Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-03-2011, n. 1679 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza 12 dicembre 2008, n. 11839, il T.A.R. per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 11180 del 2008, proposto dall’odierno appellante avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva indetta con D.M. n. 3747 del 27 agosto 2007 per la copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco: l’esclusione è stata adottata dall’Amministrazione, essendo il ricorrente risultato non idoneo all’esito dell’accertamento dell’idoneità psicofisica ed attitudinale.

Giova considerare che, come ricostruito dal giudice di primo grado, il citato D.M. n. 3747 del 27 agosto 2007 prevede, all’art. 9, che, al termine della valutazione dei titoli di cui al precedente art. 8, è formata, dalla Commissione esaminatrice, la graduatoria di merito, e, sulla base di tale graduatoria, è redatta dall’Amministrazione la graduatoria finale, da approvarsi con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Nel caso in esame, la indicata graduatoria finale è stata approvata con D.M. n. 1996 del 28 aprile 2008, emesso dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, richiamato nel preambolo del provvedimento di esclusione impugnato in primo grado.

In detta graduatoria, in cui sono compresi n. 6080 nominativi, il ricorrente risulta occupare il posto n. 165. Ebbene, ad avviso del giudice di primo grado, l’esclusione dello stesso ricorrente da tale procedura comporta lo scorrimento verso l’alto, di un posto, di tutti coloro i quali seguono il ricorrente nella medesima graduatoria, così qualificati quali controinteressati.

Muovendo da tali premesse, il T.A.R., riscontrata l’omessa notificazione del ricorso introduttivo ad almeno uno dei soggetti sopra indicati, ha concluso per l’inammissibilità dello stesso.

Propone gravame il ricorrente, ritenendo l’erroneità della sentenza impugnata, di cui chiede l’annullamento.

Con l’ordinanza cautelare 3 aprile 2009, n. 1703, la Sezione, accogliendo l’istanza incidentale, ha imposto all’Amministrazione di riesaminare le condizioni psicoattitudinali del ricorrente; in esecuzione dell’ordinanza cautelare, la Commissione medica competente ha dichiarato che il ricorrente "non presenta cause di non idoneità previste per l’accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

All’udienza del 22 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. L’appello va accolto.

Marita accoglimento il primo motivo di gravame, con cui si deduce l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha concluso per l’inammissibilità del ricorso introduttivo sul presupposto della sussistenza di terzi qualificabili come controinteressati.

E’ sufficiente, al riguardo, osservare che il D.M. n. 3747 del 27 agosto 2007 prevede, all’art. 9, che, al termine della valutazione dei titoli di cui al precedente art. 8, è formata, dalla Commissione esaminatrice, la graduatoria da cui attingere nell’individuare i soggetti da sottoporre ad ulteriori fasi della procedura, in specie quella volta all’accertamento dell’idoneità motoria.

A ciò si aggiunga che il bando non indica il numero dei soggetti che, inseriti nella indicata "graduatoria", sarebbero stati chiamati a svolgere le successive prove motorie e psicofisiche.

Risulta evidente, quindi, la non qualificabilità dei soggetti inseriti nella "graduatoria" indicata in termini di controinteressati, assumendo la stessa valenza di atto endoprocedimentale, inidoneo a comportare alcuna posizione di consolidato vantaggio.

2. Ferma, dunque, l’ammissibilità del ricorso di primo grado, e passando ai motivi non esaminati dal T.A.R. e riproposti con l’atto di appello, il Collegio prende atto del fatto che -in sede di esecuzione dell’ordinanza cautelare 3 aprile 2009, n. 1703, con cui la Sezione ha imposto il riesame delle condizioni psico attitudinali del ricorrente- la stessa Amministrazione ha dichiarato che l’appellante "non presenta cause di non idoneità previste per l’accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Valutate le circostanze, il Collegio ritiene che il provvedimento di esclusione, impugnato in primo grado, sia affetto dai profili di eccesso di potere dedotti dall’interessato, poiché:

– la motivazione dell’esclusione (che ha rilevato "marcati tratti di introversione ed insicurezza in soggetto con lievi note d’ansia e difficoltà relazionali che ne inficiano le capacità attitudinali") è risultata apodittica, in quanto non suffragata da specifici elementi, esplicitati nel corso del procedimento;

– le successive valutazioni dell’Amministrazione, effettuate in sede di riesame e caratterizzate dalla sua piena discrezionalità tecnica, hanno smentito l’originaria valutazione negativa, ritenendola incongrua.

3. Alla stregua delle esposte ragioni, va quindi accolto il gravame con conseguente annullamento della sentenza impugnata e accoglimento del ricorso di primo grado.

La condanna al pagamento delle spese processuali segue la soccombenza ed è liquidata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2027 del 2009, lo accoglie e, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado n. 11180 del 2008 ed annulla il provvedimento di esclusione, impugnato in primo grado.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali per i due gradi, liquidate in complessivi 3.000 (tremila) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *