Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-12-2010) 22-03-2011, n. 11294

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 20.9.2007, il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, dichiarò M.D. responsabile del reato di cui all’art. 648 c.p. e ritenuta l’ipotesi lieve di cui al capoverso – lo condannò alla pena di mesi 10 di reclusione ed Euro 200,00 di multa.

Avverso tale pronunzia propose gravame l’imputato, e la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 5.2.2010, confermava la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo: 1) la nullità assoluta del decreto di citazione in appello, assumendo che il difensore di fiducia avv. Andrea Da Prato non ha potuto partecipare al dibattimento in appello in quanto il decreto di citazione relativo non gli è stato notificato, così come non è stato notificato al ricorrente che aveva eletto domicilio presso il difensore.

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato, e va pertanto accolto.

Risulta dagli atti del procedimento – che questa Corte può esaminare (anche indipendentemente dalle innovazioni contenute dalla L. n. 46 del 2006) essendo state dedotte violazioni di natura processuale sulle quali il giudice di legittimità è giudice del fatto – che il M. ha dichiarato il domicilio in (OMISSIS), dove è stata tentata la citazione in appello senza buon esito, risultando l’imputato ivi sconosciuto. L’atto veniva quindi trasmesso per la notifica al difensore di fiducia, avv. Andrea Da Prato, viale Pacini 227, Lucca, ai sensi dell’art. 161 c.p.p.. Dalla relata di notifica in data 12.10.2009, emerge che anche quest’atto non è stato notificato, essendo sconosciuto il destinatario.

Considerato che in atti manca la prova della notifica dell’atto di citazione in appello all’imputato e al suo difensore, e che il reato ritenuto in sentenza si prescrive nel termine massimo di anni dieci (termine al quale vanno aggiunti i periodi di sospensione del procedimento tra cui quelli per adesione del difensore alla proclamata astensione dalle udienze dal 21.9.2006 al 22.3.2007 e dal 22.3.2007 al 29.9.2007), termine non ancora decorso essendo il reato commesso tra il (OMISSIS), la sentenza va annullata e gli atti vanno trasmessi ad altra Sezione della Corte d’Appello di Firenze per il giudizio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte d’Appello di Firenze per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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