T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, 01-07-2010, n. 22057 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1 Con nota 22 aprile 2009 n.63689 la Reg. Lazio Dipart. Economia, Area Centrale Acquisti, nell’informare le Aziende Sanitarie Locali che erano in preparazione gare regionali centralizzate per vari servizi (tra cui anche quello delle pulizie) invitava le medesime aziende a prorogare l’affidamento dei servizi in scadenza (oppure già scaduti) agli attuali aggiudicatari in attesa dell’espletamento delle suddette gare regionali centralizzate.

Facendo seguito a tale direttiva l’Az. USLRoma G di Tivoli con delibera del direttore generale 1572009 n.779 stabilì di prorogare il servizio di facchinaggio, riordino degli ambienti e trasporto materiali di consumo espletato presso la propria struttura della "T. s.r.l." di Roma (in base alla delib. n. 57/2005), previa rinegoziazione del contratto precedente mediante la consultazione anche di altre tre imprese che svolgevano servizi similari presso l’azienda medesima e ciò al fine di massimizzare le economie di spesa.

Con nota 7 luglio 2009 n.1206 la " T. srl " fu invitata a presentare entro il 3 agosto 2009 la propria offerta indicante il costo orario onnicomprensivo di ogni unità di personale adibita al servizio in oggetto e, quindi, presentò la propria offerta manifestando, comunque, con note del 31 luglio e 9 settembre (alla Az. USLRoma G) le proprie perplessità circa la procedura di rinegoziazione appena avviata.

Rimaste senza riscontro le suddette note, con nota 20 gen.2010 n.72 della Az.USL.Roma G, la "T." fu informata che, a seguito della procedura di rinegoziazione, nella gestione del servizio in questione sarebbe subentrata la " Co.Lo.Coop di Milano " a decorrere dal 1 marzo 2010.

1.1. A seguito di istanza di accesso la " T. " prendeva visione della delibera 11 Gen. 2010 n.21 con cui il servizio di facchinaggio era stato affidato al nuovo gestore e del verbale della seduta di apertura delle offerte e di poi con il ricorso in epigrafe (notificato il 1822010 in via d’urgenza mediante fax e successivamente nei modi ordinari) ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, per i seguenti vizi dedotti in unico articolato motivo:

Violazione Trattato C.E. artt.81 e segg. e dei principi generali in materia di appalti pubblici nonché di quello di trasparenza dell’attività amm.va, violazione del d.lgs. n. 163/2006 artt. 56, 57 e 125, nonché eccesso di potere per difetto presupposti di irragionevolezza e sviamneto dell’azione amm.va.

Infine la ricorrente ha chiesto anche la nullità e/o l’inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto nel frattempo tra l’Azienda USL – Roma G e la " Co. [amp ] o. Coop ", subentrante nel servizio.

1.2. Si è costituita in giudizio l’Az.USLRoma G che, preliminarmente, ha eccepito la tardiva impugnazione della delibera n.779/2009 (che aveva disposto la rinegoziazione del contratto estesa ad altre imprese) in quanto sarebbe stata ben conosciuta dalla ricorrente fin dal luglio 2009 (epoca dell’invito alle imprese a presentare la loro offerta); nel merito, poi, chiedeva il rigetto del ricorso.

Con ordinanza cautelare 10 marzo 2010 n.1148 questa Sezione accoglieva l’istanza di sospensione della delibera n.21/2010 di subentro della contro interessata nel servizio gestito dalla ricorrente, nonché degli atti connessi.

Alla pubblica udienza del 9 giugno 2010, uditi i difensori presenti e non costituita la controinteressata, la causa è passata in decisione.

In data giugno 2010 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza n. /2010 ai sensi dell’art.4 legge n.205/2000.

2 Quanto soprapremesso in fatto, in diritto la controversia concerne la contestata legittimità della delibera 11gen.2010 n.21 con cui l’Azienda USLRoma G di Tivoli ha affidato a decorrere dal 1 marzo 2010 (e fino all’esperimento della futura gara centralizzata), alla " Co. Lo. Coop " l’esercizio del servizio di piccolo facchinaggio, riordino ambienti e trasporto materiali di consumo per un costo orario omnicomprensivo di euro 13,50 (più IVA) per ciascuna unità addetta (e con risparmio di euro 0,24).

2.1 In via preliminare l’Az. USLRM/G di Tivoli ha eccepito la tardività del ricorso in quanto proposto solo nel febbraio 2010 avverso provvedimenti conosciuti fin dal luglio 2009.

L’eccezione, però, non può essere condivisa.

In primo luogo la ricorrente precisa che la delibera dell’Azienda Sanitaria n.779/2009 (in cui si stabiliva l’estensione della rinegoziazione ad altre imprese che già svolgevano per la stessa struttura sanitaria servizi analoghi) non è stata trasmessa unitamente all’invito a presentare la propria offerta e, quindi, conosciuta solo successivamente, mentre, in secondo luogo in antitesi con la giustificazione data dalla ricorrente la Az.USL resistente non offre indicazioni specifiche a sostegno dell’asserita e già compiuta conoscenza " dei provvedimenti impugnati " da parte del gestore uscente fin "dal luglio 2009" (vedi memoria Az USL pag 6).

Pertanto, ad avviso del collegio, il ricorso è tempestivo anche nei confronti della delibera aziendale n.779/2009 e, conseguentemente, la ricorrente ha interesse a chiederne l’annullamento unitamente alla delibera 11.1.2010 n. 21 con cui il servizio di facchinaggio è stato affidato al Consorzio " Co [amp ] Coop di Milano".

2.2 Nel merito il ricorso appare fondato con specifico riferimento al vizio di eccesso di potere per errore dei presupposti ed irragionevolezza e di violazione dell’art 125 D.leg.vo n.163/2006 (dedotti nell’ambito dell’unico articolato motivo) che inficia la delibera aziendale n.779 /2009 e, quindi, in via derivata anche la successiva delibera n.21 del 11 gen.2010 con cui il servizio è stato affidato alla contro interessata.

Invero, mentre la Reg. Lazio, Area Controllo Enti e Centrale acquisti, con nota circolare 22 aprile 2009 n.63689 trasmessa a tutte le Aziende Sanitarie (di ogni tipologia) regionali aveva raccomandato alle medesime di prorogare fino all’aggiudicazione delle gare regionali centralizzate (in fase di allestimento) la fornitura di beni e servizi i cui contratti fossero in scadenza (o già scaduti), l’Azienda USLRoma G con delibera 15 luglio 2009 n.779, pur richiamando la suddetta circolare regionale, ha,invece, ritenuto di non attenervisi ed ha stabilito di rinegoziare il contratto in corso con la " T." (gestore uscente del servizio) chiedendo (con nota 17 luglio 2009) una nuova migliore offerta non solo al gestore uscente, ma anche ad altre 3 imprese che svolgevano per l’Azienda Sanitaria servizi similari.

2.2.1 Né tantomeno la procedura di consultazione di altre imprese operanti presso la Az.USL resistente trova fondamento nelle disposizioni del Piano di rientro Reg. Lazio, punto 3.1.2 Azioni rapide di razionalizzazione degli acquisti, lett.D rinegoziazione da parte delle aziende sanitarie degli appalti di beni e servizi (pagg. 108113 del Piano), di cui a D.G.R. 632007 n.149).

Invero (a differenza di quanto asserito dalla Azienda Sanitaria nella memoria dif.pag.5)la indicata rinegoziazione degli appalti di beni e servizi (in coerenza con quanto illustrato dalla Reg. Lazio, Area Centrale acquisti con la nota citata 22 aprile 2009) si concretizza principalmente nel rispetto dei termini di pagamento e nel " differimento della scadenza dei contratti in essere " all’espresso fine, tra gli altri, di " fornire alla Regione Lazio un arco di tempo per la messa a punto di bandi di gara centralizzati ".

Soltanto in questo specifico ambito, quindi, la rinegoziazione (da parte delle Aziende Sanitarie) dei contratti per l’acquisto di beni e servizi in scadenza viene individuata tra le "Azione rapide di razionalizzazione degli acquisti" attivabili direttamente nel 2007.

Appare, perciò, evidente che l’Azienda Sanitaria resistente si è discostata dalle istruzioni regionali (che invitavano in via transitoria alla pura e semplice proroga con il gestore in servizio) nel consentire la presentazione di offerte rivolta alle altre 3 imprese le quali, quindi, al di fuori di qualsiasi modulo procedimentale (anche di affidamento in economia ai sensi dell’art.125, d.lgs n. 163/2006), concorrono per l’espletamento di un servizio con inizio al 1 gennaio 2010 e con termine fissato al 30 giugno 2010 e comunque fino all’aggiudicazione della gara centralizzata o di nuova procedura ad evidenza pubblica (vedi delibera n.21/2010 di affidamento del servizio).

2.3. Tra l’altro, ove l’affidamento si protraesse oltre i 6 mesi (previsti come termine minimo) in attesa della gara centralizzata, l’impegno di spesa supererebbe certamente l’importo di Euro 206.000,00 stabilito come limite entro il quale l’art. 125 D.lgs. n. 163/2006 consente a questa tipologia di stazioni appaltanti di ricorrere all’affidamento in economia.

Anche sotto questo profilo, quindi, la delibera n.779/2009 risulta illegittima per violazione dell’art.125 D.lgs n.163/2006, viziando in via derivata la procedura di " rinegoziazione " allargata conclusasi a favore della contro interessata.

3. Va, invece, dichiarata inammissibile per carenza d’interesse la domanda di dichiarare inefficace il contratto (ove stipulato) tra la Azienda Sanitaria resistente e la controinteressata, atteso che tale situazione non si è concretizzata.

3.1. Concludendo, quindi, preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Az. USL Roma G. Tivoli, nel merito il ricorso va accolto nei sensi esposti e, per l’effetto, vanno annullati la delibera Az. USL resistente n.21/2010 (che affida il servizio in controversia alla contro interessata) nonché gli atti connessi e presupposti del relativo procedimento (in parte qua) per quanto di interesse della ricorrente, tra cui, in particolare, la delibera 15 luglio 2009 n.779 anch’essa nei sensi e limiti illustrati sopra; il ricorso va, invece, dichiarato inammissibile per carenza d’interesse quanto alla dichiarazione di inefficacia il contratto, eventualmente stipulato tra l’Azienda Sanitaria e la contro interessata, atteso che tale situazione di fatto non si è concretizzata.

Gli oneri di lite seguono la sostanziale soccombenza e,pertanto, liquidati in euro 5.000,00 di cui euro 2.000,00 di spese, oltre gli accessori di legge, sono posti a carico dell’Az. USL Roma GTivoli, mentre nulla è dovuto dalle controparti che, pur ritualmente, intimate non si sono costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sez. 3° quater accoglie in parte qua il ricorso in epigrafe e, per l’effetto annulla gli atti meglio indicati in motivazione tra cui la delibera Az. U.S.L. – Roma G. 11 gennaio 2010 n. 21 (che affida alla contro interessata il servizio in controversia), mentre lo dichiara inammissibile per carenza d’interesse per la restante parte.

Pone gli oneri di lite liquidati in complessivi Euro 5.000,00 di cui Euro 2.000,00 per spese a carico della Az. U.S.L. Roma G, mentre li compensa nei confronti delle altre controparti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Mario Di Giuseppe, Presidente

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

Solveig Cogliani, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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